La presente legge disciplina la nomina di commissari da parte della Regione per gli adempimenti previsti dalla legge stessa; stabilisce altresì gli effetti che derivano dalla nomina, i poteri e il trattamento economico e giuridico dei commissari.
Ai fini della presente legge, per ente sostituito si intende il soggetto nei cui confronti è disposto il commissariamento ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, per l'esercizio di funzioni o attività di uno o più organi.