La presente legge disciplina, nell’ambito delle competenze regionali, le attività formative per l’accesso ai profili professionali sanitari, di loro ulteriore qualificazione e quelle inerenti la formazione permanente del personale del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire la creazione, il mantenimento e lo sviluppo costante della qualità delle risorse professionali in esso impiegate e di dare vita, in via permanente e specifica, ad un sistema organico di formazione, valorizzando gli apporti offerti dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore e stabilendo fra di essi le necessarie sinergie e reciprocità.
Ad integrazione delle strutture e professionalità presenti nel Servizio sanitario regionale, si riconoscono nelle Università degli Studi, negli Istituti di istruzione secondaria superiore, negli Ordini e Collegi professionali, nelle Organizzazioni sindacali, scientifiche e del volontariato operanti nel settore sanitario, le principali risorse formative per la realizzazione delle suddette finalità.