Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:
“
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69.
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34. Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.
Note soppresse.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5.
Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19.
Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.
Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.
Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.
Articolo abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 30.
Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2018, n. 62, art. 131.
Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:
“
Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono abrogate.
Dopo l’articolo 5 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: “
Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.), è sostituito dal seguente:
“
I commi 2 bis e 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 sono abrogati.
Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 le parole: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:
“
ll comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 45/2007 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l. r. 45/2007 è aggiunto il seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 dopo la parola: “
Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000 dopo le parole: “
Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 6 dell’articolo 10 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguenti:
“
Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: “I
Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: “
La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), si interpreta nel senso che il materiale ornamentale cui fare riferimento per l’applicazione del contributo è quello idoneo alla commercializzazione.
L’articolo 12 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
“
Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) le parole: “
L’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:
“
Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: “
Al secondo periodo del quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), le parole: “
Alla fine del quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 19/1972 sono aggiunte, le parole: “
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze