PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182] (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);
Visto il [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219] (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE);
Vista la [legge 23 luglio 2009, n. 99] (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
Visto il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118] (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 [della legge 5 maggio 2009, n. 42]);
Vista la [legge 28 dicembre 2015, n. 208] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”);
Visto il [decreto legge 24 giugno 2016, n. 113] (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio)
Vista la [legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55] (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;
Vista la [legge regionale 6 settembre 1993, n. 67] (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);
Vista la [legge regionale 11 aprile 1995, n. 50] (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Vista la [legge regionale 18 maggio 1998, n. 25] (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la [legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88] (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]);
Vista la [legge regionale 22 marzo 1999, n. 16] (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Vista la [legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16] (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la [legge regionale 20 marzo 2000, n. 31] (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);
Vista la [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32] (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la [legge regionale 22 settembre 2003, n. 49] (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);
Vista la [legge regionale 31 maggio 2004, n. 29] (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
Vista la [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77] (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39] “Legge forestale della Toscana”);
Vista la [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40] (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41] (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la [legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66] (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);
Vista la [legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9] (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);
Vista la [legge regionale 4 aprile 2007, n. 18] (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);
Vista la [legge regionale 23 aprile 2007, n. 23] (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Vista la [legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66] (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);
Vista la [legge regionale 3 luglio 2009, n. 40] (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la [legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56] (Modifiche alla [legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66] “Disciplina dell’attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”);
Vista la [legge regionale 5 novembre 2009, n. 64] (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
Vista la [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82] (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);
Vista la [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65] (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la [legge regionale 28 maggio 2012, n. 23] (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla [l.r. 88/1998] [e l.r. 1/2005]);
Vista la [legge regionale 18 marzo 2014, n. 14] (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);
Vista la [legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58] (Modifiche alla [legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66] “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura”);
Vista la [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1] (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [l.r. 20/2008]);
Vista la [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80] (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83] (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);
Vista la [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84] (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla [l.r. 40/2005]);
Vista la [legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4] (Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39] “Legge forestale della Toscana” in attuazione [della l.r. 22/2015]);
Vista la [legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5] (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);
Vista la [legge regionale 1° marzo 2016, n. 20] (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della [l.r. 22/2015]. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);
Vista la [legge regionale 4 marzo 2016, n. 22] (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla [l.r. 53/2008] in tema di artigianato artistico e tradizionale);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):
1. E’ necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della [l.r. 16/1999];
2. E’ necessario adeguare la [l.r. 49/2003] sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal [d.l. 113/2016], modificativo [della l. 99/2009], in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica;
Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):
3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della [l.r. 22/2016] è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la [l. 208/2015];
Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):
4. E’ necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):
5. E’ necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all’[articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006] attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica;
6. E’ necessario puntualizzare che nella [l.r. 66/2008] la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;
7. E’ opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'[articolo 7 della l.r. 82/2009];
Per quanto concerne il capo V (Ambiente):
8. In applicazione della modifica all’[articolo 5, comma 4 del d.lgs. 182/2003] introdotta dall’[articolo 27 comma 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221] (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) non è più la regione che “cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima” ma il comune. Pertanto è opportuno abrogare la relativa previsione;
9. Occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al [comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 88/1998], poiché riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 medesimo;
10. E’ necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della [l.r. 5/2016], che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;
Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):
11. E’ opportuno adeguare la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall’ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall’Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell’elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;
12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l’adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;
Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):
13. E’ necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l’acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;
Approva la presente legge