Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
PREAMBOLO
Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);
Considerato che la disposizione dell’articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all’estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all’interno della stessa commissione, nell’ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;
Approva la presente legge
Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze