Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21.
Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26, art. 8.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53.
Nota soppressa.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45.
Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.
Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58.
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3.
Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21, art. 6.
Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21, art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 8.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.
Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 10.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 11.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 12.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 13.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 14.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 15.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 6.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 17.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 18.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 19.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 20.
Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 21.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 6.
Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 3.
Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 4.
Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 5.
Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66, art. 5.
Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 6.
Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 38.
Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 39.
Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 39.
Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 39.
Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 40.
Nota soppressa.
Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 20.
Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 2.
Nota soppressa.
Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 39.
Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 40.
Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 39.
Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 9.
Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90, art.60.
Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 48.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 48.
Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1, art. 32.
Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.
Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 4.
Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17, art. 13.
Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2018, n. 62, art. 131.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25, che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), n) e z) dello Statuto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici);
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;
Vista la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 616/1977);
Vista la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);
Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);
Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");
Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.");
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
Vista la legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica);
Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
Vista la legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”);
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 6 dicembre 2011;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I (Disposizioni in materia di entrata):
1. al fine di assicurare le risorse necessarie per la continuità dei servizi essenziali, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF è incrementata dello 0,5 per cento per i redditi superiori ad euro 75.000,00.
Per quanto concerne il titolo II (Misure per la riorganizzazione della spesa regionale), capo I (Riorganizzazione della spesa regionale):
2. per far fronte alla perdurante situazione di crisi e ai tagli al bilancio regionale imposti dal legislatore nazionale, è necessario sistematizzare e rafforzare le politiche di riorganizzazione della spesa regionale, attraverso l'adozione di specifiche metodologie di revisione della spesa;
3. per assolvere alle finalità di contenimento della spesa pubblica è opportuno prevedere il blocco delle assunzioni per la Regione e gli enti dipendenti per l’anno 2012, a integrazione di quanto già previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2011;
4. occorre prevedere quali eccezioni al blocco per il reclutamento a tempo indeterminato le assunzioni correlate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle mobilità di personale tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende sanitarie e, con riferimento a questi ultimi, al reclutamento delle professionalità tecniche infungibili, purché autorizzate dalla Giunta regionale;
5. è necessario escludere dal blocco le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati a garantire l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale;
6. è opportuno istituire il Collegio dei revisori dei conti presso la Regione al fine di rendere più incisiva l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
Per quanto concerne il Titolo II, Capo II (Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione)
7. è opportuno precisare che per la Regione Toscana il personale delle società in house da essa possedute è considerato ai fini del calcolo del rapporto consolidato fra spesa corrente e spesa per il personale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 65/2010.
Per quanto concerne il Titolo II, Capo IV (Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa), Sezione I (Riordino di ARTEA - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 "Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura"):
8. al fine di razionalizzare l’azione regionale nel settore dell’erogazione delle agevolazioni e rendere più efficace la gestione delle attività da parte dell’ agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), si rende necessario ridefinire puntualmente le competenze dell’ARTEA;
9. l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle risorse, rende inoltre opportuno ricondurre il personale dell’ARTEA nel ruolo unico regionale, consentendo così di garantire un miglior impiego, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, consentendo così di dotare l’ARTEA di una struttura adeguata alle funzioni attribuitegli;
10. al fine tener conto delle modifiche intervenute in questi anni nella normativa comunitaria in materia di organismi pagatori sono aggiornate le norme relative alla funzione di organismo pagatore in agricoltura dell’ARTEA.
Per quanto concerne il Titolo II, Capo IV, Sezione II ( Revisione dell'ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi" e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio"):
11. il sistema di contabilità degli enti-parco ha evidenziato alcune criticità, rispetto alle quali sono introdotte disposizioni correttive, funzionali ad assicurare fra l’altro l’allineamento con la tempistica prevista per gli altri enti dipendenti della Regione.
Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica"):
12. nelle more dell’approvazione del testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale si provvederà anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, il regime transitorio introdotto dalla l.r. 47/2010 dev'essere prorogato al 31 dicembre 2012 al fine di garantire il funzionamento dei consorzi stessi e nel contempo favorire il risparmio e la razionalizzazione della spesa.
Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione V (Proroga della gestione commissariale dell'Azienda agricola di Alberese. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 "Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali"):
13. il sistema gestionale delle aziende agricole regionali necessita di una revisione complessiva. Nelle more di questo riordino, che sarà attuato entro il 2012, è opportuno prorogare l’attuale gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese.
Per quanto concerne il titolo II, capo V (Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell'ambito del sistema regionale):
14. è necessario completare il processo di adeguamento delle retribuzioni e indennità previste per i componenti di organismi consultivi della Regione, intrapreso con la l.r. 65/2010 e proseguito dalla Giunta regionale anche in via amministrativa, adeguando le leggi istitutive di alcuni organismi contenenti le previsioni relative alle indennità in oggetto.
Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Revisione delle procedure di iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "(Norme in materia di artigianato"):
15. con le recenti disposizioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno aggiunto l’articolo 9 bis al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il legislatore statale ha definitivamente introdotto la procedura telematica "ComUnica" anche per l’iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese, consentendo l’immediata iscrizione delle stesse secondo lo schema "impresa in un giorno", superando così le tradizionali procedure di iscrizione all’albo artigiani;
16. la Regione Toscana, in un’ottica di contenimento delle spese e di semplificazione delle procedure, ha inteso razionalizzare il sistema dell’iscrizione delle imprese artigiane, superando le attuali procedure di iscrizione all’albo così come disciplinate nella l.r. 53/2008;
17. l'intervento normativo mantiene in capo alle camere di commercio, che vi provvederanno secondo le modalità e le procedure già disciplinate dalla l.r. 53/2008 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”) e che sarà modificato per adeguarlo alle novità introdotte con la presente legge, ogni funzione istruttoria inerente l’accertamento dei requisiti artigiani delle imprese.
Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):
18. per disciplinare la materia degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande si conferma l’impianto sostanziale della scelta operata dal legislatore regionale nel 2005, in base alla quale la competenza ad assumere decisioni che attengono al territorio è attribuita ai soggetti che meglio ne conoscono le esigenze, cioè ai comuni, garantendo anche alle parti sociali un ruolo importante attraverso la concertazione;
19. in particolare, al fine di garantire una maggiore semplificazione e liberalizzazione della materia, si elimina il vincolo costituito da un orario quotidiano da effettuare necessariamente tra le ore 7,00 e le ore 22,00; si consente a tutti gli esercenti di stare aperti nelle domeniche e festività del mese di dicembre, senza alcun bisogno di intervento comunale, demandando invece i restanti periodi alle decisioni comunali, previa concertazione; si elimina l’obbligo di motivare le deroghe alle chiusure domenicali e festive rinviando esclusivamente alle scelte comunali effettuate previa concertazione con le parti sociali; infine, si semplificano le modalità di definizione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
20. al fine di garantire il servizio all’utenza soprattutto nei piccoli comuni e nei periodi estivi, è necessario prevedere la facoltà per i comuni di stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno degli esercizi di vendita al dettaglio.
Per quanto concerne il titolo III (Interventi per lo sviluppo), capo I (Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private"):
21. nella procedura di comunicazione della determinazione negativa dell’ente locale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle opere pubbliche di interesse strategico regionale, al fine di evitare l’incongruenza di imputare all’ente locale, attraverso l’attività commissariale, una determinazione difforme da quella che esso intende adottare, è opportuno sostituire la previsione dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali tramite la nomina di un commissario con quella della riassunzione del procedimento in capo alla Giunta regionale. In relazione alla durata del medesimo procedimento sono introdotte alcune precisazioni al fine di consentire lo svolgimento di un’istruttoria accurata e al contempo di non superare comunque una termine massimo di durata;
22. per garantire certezza nei rapporti giuridici è stabilito un termine entro il quale il privato, a pena di decadenza, può adire la Regione sollecitandone l’intervento di impulso e coordinamento nelle procedure relative alla realizzazione e messa in opera delle opere private;
23. è necessario estendere l’intervento regionale alle determinazioni difformi da qualunque atto procedimentale di natura tecnica;
Per quanto concerne il titolo III, capo II (Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità):
24. in considerazione della valenza strategica per lo sviluppo regionale e del nodo per l’alta velocità di Firenze, nonché della rete principale della viabilità toscana, è necessario che la Giunta regionale sviluppi azioni volte a favorire la celere approvazione e realizzazione dei relativi progetti di potenziamento e messa in sicurezza, assicurandone il costante monitoraggio.
Per quanto concerne il titolo III, capo III (Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009"):
25. la Regione Toscana si colloca in una posizione di preminenza a livello nazionale in materia di semplificazione, in virtù di quanto realizzato in particolare con riferimento al sistema toscano dei servizi per le imprese, cui hanno aderito tutti i comuni toscani, alla banca dati regionale dello sportello unico attività produttive (SUAP) in fase avanzata di implementazione, e all'attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) su cui la Toscana può vantare l'esperienza nazionale più consolidata;
26. la forma di coordinamento tecnico già operante per gli SUAP sta svolgendo un ruolo fondamentale per uniformare sul territorio la modulistica e gli adempimenti dei procedimenti amministrativi;
27. è necessario proseguire e rafforzare tali azioni, in attuazione del programma regionale dello sviluppo (PRS) 2011 – 2015, e anche per adempiere agli obblighi di riduzione degli oneri amministrativi posti dal legislatore statale a carico di regioni e enti locali a partire dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 133, e da ultimo, con il d.l. 70/2011 convertito dalla l. 106/2011, valorizzando e rendendo uniforme sul territorio regionale il criterio di programmazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri;
28. la semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica e a tal fine è quindi importante, per conseguire l’obiettivo di uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, costituire per lo svolgimento coordinato della programmazione un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare;
29. è altresì necessario estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale, al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché rafforzare e promuovere ulteriormente l'interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio toscano.
Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde):
30. al fine di incentivare interventi di riqualificazione energetica e l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario costituire un apposito fondo di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché alla previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici;
31. in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili destinati a civile abitazione ovvero ad attività di piccole e medie imprese.
Per quanto concerne il titolo III, capo V (Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato):
32. la mancata ridefinizione da parte dello Stato, a seguito degli esiti referendari, del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, e la crisi dei mercati finanziari hanno determinato la situazione di difficoltà dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) nel far fronte agli investimenti programmati dai piani di ambito, a causa delle restrizioni sui finanziamenti ed altresì dei sensibili incrementi dei tassi di interesse praticati dalle banche;
33. si rende necessario un intervento diretto della Regione a sostegno della puntuale realizzazione degli investimenti suddetti, con priorità per quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
Per quanto concerne il titolo IV (Misure per l'equità e la tutela sociale), Capo I (Disposizioni in materia di ISEE):
34. è essenziale promuovere l’adozione di un metodo uniforme di valutazione della situazione economica degli utenti dei servizi, ovvero uno strumento unico di misurazione sul territorio regionale, in luogo dei molteplici criteri adottati attualmente dagli enti erogatori;
35. al fine di eliminare gli inconvenienti e gli aggravi per i cittadini derivanti dalla mancanza di uniformità applicativa dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è necessario adottare misure volte alla progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali;
36. ai fini della riduzione degli oneri di comunicazione a carico dei cittadini e delle imprese, per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e all’illegalità economica, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito, si rende necessario prevedere la possibilità di autorizzare la Regione ad acquisire dalle altre amministrazioni pubbliche i dati dalle stesse detenute.
Per quanto concerne il titolo IV, capo III (Interventi a favore delle persone in situazioni di disabilità):
37. al fine rilanciare e potenziare gli interventi per favorire l'inclusione delle persone in situazioni di disabilità, nelle more della riforma della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), è opportuno prevedere per l'anno 2012 uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.
Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):
38. è necessario sviluppare e implementare l'azione di riordino della spesa sanitaria, anche attraverso interventi di riduzione delle indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale;
39. al fine del riordino ed alla riqualificazione della rete assistenziale è necessario rafforzare il ruolo delle aree vaste all’interno dei processi di programmazione strategica, favorendo l’ introduzione di modelli organizzativi integrati (a livello interaziendale) ed a ridefinire l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali.
Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni in materia di programmazione regionale), capo I (Proroga dei piani e programmi regionali):
40. la proroga dei piani e programmi vigenti sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015 consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012 – 2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l’intera legislatura 2010 – 2015;
Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni diverse), sezione II (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche"):
41. è necessario specificare la destinazione del gettito dei canoni e dei contributi da assegnare alle aree geotermiche di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), al fine di assicurarne la coerenza con le politiche regionali, e prevedere altresì la delega agli enti locali delle aree geotermiche della riscossione delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, al fine di garantire la semplificazione delle procedure.
Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione III (Aeroporto di Marina di Campo):
42. in considerazione della valenza strategica dell’aeroporto di Marina di Campo al fine di garantire la continuità territoriale e favorire lo sviluppo economico dell’Isola d’Elba, occorre riconoscere che tale aeroporto costituisce servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevedendo altresì la possibilità di coprire i costi sostenuti per le attività svolte dalla società di gestione dell’aeroporto medesimo relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia, ed alle dogane nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione VI (Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico):
45. è necessario prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.
Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione VIII (Norme per il governo del territorio):
46. è necessario provvedere alla semplificazione amministrativa delle procedure di realizzazione delle opere dedicate alla nautica da diporto prevedendo che i relativi progetti siano conformi al piano strutturale ed al regolamento urbanistico e vengano attuati mediante il piano regolatore portuale. In tal modo viene assicurata la coerenza dei progetti delle opere con gli strumenti urbanistici generali.
Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione IX (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali):
47. ai fini di un corretto avvio di gestione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione si rende necessario istituire l’archivio dei soggetti passivi, necessario per effettuare i controlli sulla correttezza dei versamenti del tributo. Tali soggetti infatti sono tenuti ad inviare alla Regione una serie di dati relativi agli impianti di distribuzione ubicati sul territorio regionale. Inoltre, tenuto conto del meccanismo di pagamento del tributo effettuabile anche su delega da parte delle compagnie petrolifere, è stato previsto uno slittamento del pagamento delle prime due mensilità, in modo da concedere alle stesse compagnie i tempi tecnici necessari per il completamento delle procedure di delega con i concessionari degli impianti di distribuzione.
Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione X (Interventi a favore dell’Istituto degli Innocenti):
48. al fine di fornire adeguati spazi per la sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), la Regione Toscana contribuirà a realizzare i lavori di ristrutturazione di un immobile adeguato che l’Istituto degli Innocenti metterà a disposizione del centro stesso.
approva la presente legge
La Giunta regionale completa, entro il 30 giugno 2012, il primo ciclo di interventi per la riorganizzazione della spesa regionale attraverso attività di revisione della spesa, intese come metodologie sistematiche di analisi e valutazione della spesa pubblica, volte alla sua riqualificazione e all'incremento della sua efficacia ed efficienza.
La Giunta regionale con propri atti:
definisce i criteri metodologici e operativi per l'effettuazione delle attività di revisione della spesa;
individua i soggetti idonei a fornire alla Giunta il supporto tecnico-scientifico necessario per l'elaborazione dei criteri di cui alla lettera a);
fornisce agli uffici gli indirizzi organizzativi necessari e i tempi per la realizzazione delle attività;
definisce i tempi e le modalità per l'estensione delle attività di revisione della spesa agli enti dipendenti e alle aziende sanitarie.
Per l’anno 2012 è fatto divieto all’amministrazione regionale di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato. E’ fatta eccezione per le assunzioni obbligatorie per legge e per le mobilità di personale tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale e tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende sanitarie della Toscana.
Nel rispetto dell’autonomia sancita dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è fatta altresì eccezione per le assunzioni derivanti dal completamento dell’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2011 del Consiglio Regionale, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito che potranno comunque essere assunte.
Per l’anno 2012 l’amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.
Oltre a quelle di cui al comma 3 sono consentite per il Consiglio Regionale le assunzioni a tempo determinato necessarie per lo svolgimento di nuove attività o funzioni derivanti da leggi statali o regionali e relativi atti applicativi, anche di natura convenzionale.
Fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 bis, della l.r. 65/2010, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione, fatte salve le assunzioni volte alla sostituzione delle figure professionali tecniche infungibili, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.
All’estensione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 agli anni 2013 e 2014 si provvederà con apposito intervento normativo, sulla base degli esiti della relativa applicazione per l’anno 2012.
E' istituito il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il collegio è disciplinato con legge regionale, da approvare entro il 30 aprile 2012, che prevede il parere obbligatorio del collegio stesso sulle proposte di legge di bilancio, di variazione di bilancio e di rendiconto e relativi allegati. La legge stabilisce le ulteriori funzioni del collegio e le disposizioni di nomina e di funzionamento.
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
L’articolo 4 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 65/2010 è abrogato.
Nella rubrica dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 le parole:
I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.
I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010sono abrogati.
Al comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 le parole:
Dopo l’articolo 11 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) le parole "
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 le parole: "
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), le parole: "
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000, le parole "
Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole: "
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA), le parole: "
Prima dell’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) è inserito il capo I - Oggetto e competenze.
Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
L’articolo 2 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Dopo l’articolo 2 della l.r. 60/1999 è inserito il capo II - Funzioni di organismo pagatore.
L’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
L’articolo 4 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Dopo l’articolo 6 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
Prima dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è inserito il capo III - Disposizioni generali.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è sostituita dalla seguente:
"
La lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è abrogata.
Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: "
L’articolo 10 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Nel comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "
Nel comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "
L’articolo 12 della l.r. 60/1999è abrogato.
L’articolo 13 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
L’articolo 14 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Dopo l’articolo 14 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
L’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
L’articolo 17 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
L’articolo 20 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato dell’ARTEA è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata in via automatica dei posti corrispondenti alle relative qualifiche o categorie di personale.
Il personale di cui al comma 1 è assegnato all’ARTEA contestualmente al trasferimento nei ruoli regionali.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta del Direttore, il fabbisogno di personale dell'ARTEA e assegna le ulteriori unità di personale che risultassero eventualmente necessarie rispetto al personale di cui al comma 1.
Al personale trasferito ai sensi del comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’ARTEA. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso l’ARTEA sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato stipulati dall’ARTEA e in essere alla data di cui al comma 1 rimangono efficaci per la durata degli stessi e negli stessi subentra a tutti gli effetti la Giunta regionale.
L’ARTEA trasferisce alla Regione Toscana le risorse esistenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento, a partire dall’anno 2012, dei contratti a tempo determinato di cui al comma 5. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione Toscana all’ARTEA per il pagamento, a partire dall’anno 2012, dei contratti di cui al comma 5 sono mantenute al bilancio regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.
L’ARTEA continua a svolgere anche le attività alla stessa attribuite, prima dell’entrata in vigore della presente legge, non comprese nell’articolo 2 come modificato dalla presente legge, fino ad esaurimento o diversa attribuzione delle stesse.
Per l’anno 2012 il bilancio preventivo economico dell’ARTEA viene adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Nella rubrica dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 la parola "
Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 le parole: "
Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"
Gli enti parco continuano ad adottare le norme in materia di contabilità previgenti all’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto, anche nel periodo transitorio, dei termini e delle procedure stabilite per l’adozione e per l’approvazione dei bilanci di cui all'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 e all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997, inseriti dalla presente legge.
Nel periodo transitorio le informazioni di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 65/2010, come modificato dalla presente legge, si intendono riferite per gli enti parco alle corrispondenti voci di spesa.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio procede alla nomina del Collegio unico regionale dei revisori, e dalla data di tale nomina i collegi dei revisori in carica presso gli enti-parco cessano dalle loro funzioni.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A), dopo le parole "
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), le parole: "
Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "
Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "
Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è sostituito dal seguente:
"
Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è inserito il seguente:
"
Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali) la parola "
La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 616/1977), è sostituita dalla seguente:
"
La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:
"
Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1985 è inserito il seguente:
"
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge lo statuto del Consorzio Zona Industriale Apuana è adeguato alle disposizioni degli articoli 59 e 60.
Entro il medesimo termine di cui al comma 1, gli organi del Consorzio provvedono alle riduzioni delle indennità e degli emolumenti per essi stabiliti, in attuazione dell’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: "
Al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: "
Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), le parole: "
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), è abrogata.
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 83/1995, le parole: "
Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 83/1995 le parole "
Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 le parole: "l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "l’amministratore e i revisori".
La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è abrogata.
Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "
Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "
Gli articoli 12 e 12 bis della l.r. 83/1995 sono abrogati.
Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico), è aggiunto il seguente:
"
L’articolo 6 della l.r. 26/2006 è abrogato.
Il titolo della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato), è sostituito dal seguente: "
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:
"
Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 sono abrogate.
Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 le parole "
Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 è abrogato.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:
"
La rubrica del capo IV della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "
La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".
Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
All’alinea del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "
Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "l’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione come artigiana".
Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 sono abrogati.
Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:
"
Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
L'articolo 16 della l.r. 53/2008 è abrogato.
Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 le parole. "
Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 dopo la parola: "
Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 la parola: "
Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 è inserito il seguente:
"
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:
"
L'articolo 27 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53), concernente quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 53/2008, come modificato dalla presente legge.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 55/R/2008 adottate ai sensi del comma 1.
Gli effetti economici delle convenzioni in essere per la tenuta dell'albo artigiani cessano in ogni caso a far data dal 1° gennaio 2012.
Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo VI.
Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "
Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2011 è sostituito dal seguente:
"
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2011 è abrogato.
Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 le parole: "
Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 è aggiunto il seguente:
"
Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 le parole: "
Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 dopo le parole: "
Dopo l’articolo 15 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
La Giunta regionale assicura il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione, sul territorio regionale, delle opere di potenziamento e messa in sicurezza della rete infrastrutturale relative a:
Autostrada del sole A1;
Autostrada Firenze-Mare A11;
Autostrada Tirrenica A12;
Itinerario europeo Grosseto-Fano E 78;
Raccordo Autostradale Siena-Firenze.
Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca sulla base di protocolli sottoscritti con Rete Ferroviaria Italiana - RFI.
La Giunta regionale assicura il monitoraggio delle procedure relative alla realizzazione del nodo per l’alta velocità ferroviaria di Firenze.
Relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale si attiva in particolare al fine di monitorare:
l’attuazione del protocollo di intesa sugli interventi di Autostrade per l'Italia nella Regione Toscana, sottoscritto il 4 agosto 2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, Regione Toscana, enti locali interessati ed Autostrade per l'Italia;
l’attuazione degli accordi sottoscritti con il Governo per la realizzazione del nodo di Firenze per l’alta velocità ferroviaria, nonché dell’accordo stipulato in data 3 agosto 2011 tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze;
il processo di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell’autostrada Tirrenica A 12, verificando in particolare il rispetto delle indicazioni espresse al riguardo dalla Giunta regionale.
Nel caso in cui l’attività di monitoraggio evidenzi ritardi, la Giunta regionale pone in essere tutte le iniziative di carattere propositivo e propulsivo atte a favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti.
Sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali iniziative assunte, la Giunta regionale svolge una periodica comunicazione al Consiglio regionale.
Dopo il punto 2 del considerato della partizione relativa al titolo I, capo I (Disposizioni generali) del preambolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è inserito il seguente:
"
Al punto 3 del considerato della partizione relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) del preambolo della l.r. 40/2009, le parole: ",
Dopo l'articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Dopo l'articolo 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 le parole "
Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Dopo l'articolo 73 della legge regionale 12 febbraio, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:
"
Entro il 30 aprile 2012, in coerenza con gli atti della programmazione in materia ambientale, la Giunta regionale provvede a definire con apposito regolamento i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando in particolare:
gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;
le modalità per l’individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;
i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie.
All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 413 "Energia – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività di piccole e medie imprese.
Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 aprile 2012, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere l’attivazione dell’accordo stipulato tra Regione e le società di servizi energetici (Energy Service Companies “ESCO”), favorendone in particolare la conoscenza e supportando il raccordo tra le società medesime ed i soggetti interessati all’installazione degli impianti.
Le attività di cui ai commi 1 e 2, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’attribuzione alla Regione Toscana dell’esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Ove necessario ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una apposita proposta di legge al Parlamento.
La Giunta regionale promuove azioni e interventi volti:
per quanto concerne l’edilizia sostenibile, a incentivare, in coerenza con la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, anche recuperando tecniche costruttive della tradizione locale, lo sviluppo di filiere produttive di materiali locali collegate all’edilizia, quale quella del legno, lo sviluppo di modalità di auto costruzione e l’efficienza energetica degli edifici e l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti di rinnovabili;
per quanto concerne la rigenerazione urbana, a favorire il recupero delle aree urbane, anche attraverso la realizzazione di spazi di lavoro condivisi per nuove imprese di servizi e del mondo delle professioni;
per quanto concerne la portualità minore, a favorire la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico, integrati con i caratteri dell’area di costa ed accessibili ad ampie fasce di popolazione.
La Giunta regionale promuove per l'anno 2012 azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2012, individua con deliberazione le azioni da attivare ai fini di cui al comma 1.
Per l’attuazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di euro 20.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 411 "Approvvigionamento idrico – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
Gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipano finanziariamente ai costi delle prestazioni richieste. Il Consiglio regionale procede con apposita legge alla ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione nel rispetto della normativa statale di riferimento.
La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in misura proporzionale alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dello strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449).
L’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali è subordinato, oltre che al possesso di specifici requisiti soggettivi, alla situazione economica del richiedente valutata con lo strumento dell’ISEE di cui al comma 2.
Il valore ISEE è determinato sulla base della relativa attestazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 109/1998. Agli utenti non provvisti di attestazione ISEE è applicata la quota di compartecipazione più elevata al costo dei servizi di cui al comma 1 e, nei casi di cui al comma 3, non sono riconosciute agevolazioni.
La Regione, per quanto attiene i servizi sanitari e socio-sanitari e gli enti locali, erogatori dei servizi, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, determinano le fasce di reddito in relazione al valore ISEE e definiscono le corrispondenti misure di contribuzione o condizioni di agevolazione.
Ai fini del presente articolo, rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente. La Regione garantisce la continuità dei progetti di vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione della condizione prevista per l’accesso al progetto.
Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa statale emanata in materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
La Regione può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.
La Regione promuove intese e accordi con le associazioni rappresentative degli enti locali, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), gli altri enti pubblici coinvolti, le organizzazioni sindacali, al fine di:
semplificare gli adempimenti dell’utenza e la gestione amministrativa dei servizi, attraverso un’uniforme applicazione dell’ISEE sul territorio regionale;
sviluppare strategie comuni volte a rendere più incisive ed efficaci le attività di controllo poste in essere dalle amministrazioni.
L’accordo di cui al comma 1, disciplina le modalità di acquisizione dei dati inerenti l'indicatore della situazione economica equivalente determinato dall’INPS, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tali dati, tramite l’infrastruttura tecnica regionale del sistema tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), sono resi disponibili agli enti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la definizione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del cittadino.
La Regione promuove inoltre un confronto con gli enti locali, gli altri soggetti istituzionali coinvolti e le parti sociali, volto ad elaborare alcuni correttivi al metodo ISEE che consentano di ottimizzarne l’efficacia e l’equità sociale, e favorisce le azioni volte al recepimento degli stessi in sede di revisione della normativa nazionale di disciplina della materia.
In relazione alla progressiva riduzione del Fondo nazionale delle politiche sociali e agli effetti della crisi economica, la Regione Toscana si impegna a garantire al territorio, per il sostegno degli interventi e dei servizi sociali, anche per l’anno 2012 lo stesso ammontare delle risorse regionali stanziate nell’anno 2011 per un importo di euro 17.500.000,00, ed individua risorse aggiuntive pari a euro 3.800.000,00 per fare fronte a emergenze sociali e alla progressiva realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali .
La Regione Toscana si impegna, inoltre, a mantenere il sostegno alla locazione abitativa attraverso la previsione di risorse regionali aggiuntive per l'anno 2012, pari a euro 6.000.000,00.
Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 21.300.000,00 per l'anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 231 "Azioni di base dei servizi sociali – spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 6.000.000,00 per l'anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
Per l’anno 2012, nelle more della riforma della normativa regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, è autorizzato un ulteriore finanziamento di euro 3.000.000,00 per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.
I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:
finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate nei piani sanitari e sociali integrati regionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991;
dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.
I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.
Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna famiglia di militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero durante l’anno 2011.
Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.
Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 60.000,00 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
La Giunta regionale, ai fine di perseguire, nell’ambito delle politiche per la casa, la razionalizzazione dei costi per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, salvaguardando l’applicazione di criteri di equità sociale, presenta al Consiglio regionale, entro il 2012, una revisione della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, avente ad oggetto:
il riordino e la razionalizzazione del sistema organizzativo per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
la ridefinizione della disciplina dell’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale sono promossi dalle aziende sanitarie secondo criteri unitari, nel rispetto delle direttive emanate a tal fine dalla Giunta regionale.
Le direttive regionali sono finalizzate a garantire una migliore efficienza e redditività delle operazioni di dismissione. Per il perseguimento di finalità di interesse generale le direttive possono disporre la destinazione dei beni a finalità sociali o di pubblico servizio.
Tra le modalità di valorizzazione e dismissione, le direttive regionali possono prevedere il ricorso a fondi immobiliari chiusi, anche promossi dalla Regione con le procedure di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), con finalità di valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di iniziative di edilizia residenziale sociale, ai sensi della vigente normativa nazionale. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 2/1999, a tali fondi possono essere conferiti beni anche da parte della Regione e degli enti locali, nonché capitali finalizzati ad assicurare la sostenibilità degli interventi di edilizia residenziale sociale. Possono inoltre essere conferiti, oltre che beni immobili del patrimonio disponibile e diritti reali sugli stessi, anche diritti di concessione o d’uso su beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile.
Ove la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento nei fondi di cui al comma 3, promossi dalla Regione, sia conseguita tramite accordo di programma, si applicano le disposizioni di cui al Capo II, Sezione II della l.r. 35/2011.
La Giunta regionale si impegna a presentare alla commissione consiliare competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi e le eventuali iniziative di razionalizzazione del servizio sanitario regionale diretti a garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità economica del sistema sanitario.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
Nell’ambito delle competenze ed attribuzioni, di cui agli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005, i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) assolvono le funzioni di supporto alla programmazione di area vasta, realizzando un adeguato raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione interaziendale.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
l’implementazione delle funzioni demandate agli ESTAV, ai sensi degli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005, anche in merito alla integrazione socio-sanitaria;
il coordinamento dei diversi ESTAV, anche mediante l’istituzione della figura di un coordinatore, al fine di garantire l'interscambio e l’ottimizzazione delle risorse, nonché la realizzazione di gare regionali, che favoriscano la specializzazione dei diversi ESTAV in ragione delle diverse categorie merceologiche;
la definizione da parte di ciascun ESTAV dei piani di sviluppo annuali e dei relativi budget economici e degli investimenti in materia di Information and Communication Technology (ICT) per le aziende dell’area vasta di competenza, sulla base degli indirizzi e delle linee di programmazione regionali.
Il coordinatore di cui al comma 2, lettera b), individuato dal Presidente della Giunta regionale tra i direttori generali degli ESTAV, è tenuto a presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione dei processi e delle risorse di pertinenza degli ESTAV.
Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella l.r. 65/2010, ed in particolare procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") e fermo restando quanto disposto dal comma 73 del medesimo articolo, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
per l'anno 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia l'anno 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Per le finalità di cui al presente articolo, ed anche a fini compensativi fra aziende, sono favoriti accordi per la mobilità interaziendale del personale, anche tra aziende di area vasta diversa da quella di appartenenza.
La Regione favorisce, l’innovazione, la riorganizzazione, la semplificazione e l' appropriatezza dei servizi ospedalieri, sia inerenti le attività di ricovero, sia inerenti la specialistica, e dei servizi territoriali, in particolare della residenzialità e dell’assistenza domiciliare, nonché dei servizi di riabilitazione e completa la riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.
Nell’ambito degli obiettivi di innovazione, riorganizzazione, semplificazione e appropriatezza organizzativa, di cui al comma 1, in merito ai dipartimenti di prevenzione, sono promosse azioni orientate alla rivisitazione del fabbisogno, alla riconversione dell’offerta e all’introduzione di attività sperimentali, anche finalizzate alla semplificazione su scala regionale dei sistemi di qualità.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, le necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa sostenuta nell’anno 2010 per le singole iniziative, ridotta del 4 per cento.
In attuazione del generale principio di contenimento della spesa l'indennità corrisposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale è ridotta nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00deuro lordi annui.
La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Al fine di garantire il generale principio di contenimento della spesa e di appropriatezza prescrittiva, la Regione definisce nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget economici per la farmaceutica ospedaliera e territoriale, nonché per i dispositivi medici.
Il rispetto dei budget economici di cui al comma 1, è considerato obiettivo vincolante e imprescindibile nell’ambito del sistema di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.
Per i farmaci e i dispositivi medici l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2012, tenuto conto anche delle ottimizzazioni procedurali e prescrittive, di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 è fissato in una percentuale pari al 7 per cento di riduzione della spesa relativa all'anno 2011.
I dispositivi medici che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario regionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa.
I dispositivi medici di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda sentito il parere della commissione per dispositivi medici aziendale o di area vasta, ove esistenti.
Nel perseguimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva e standardizzazione dell’offerta, a parità di risultato terapeutico ed omogeneizzazione dei prodotti di consumo, la Regione disciplina le modalità per garantire ricerca, innovazione e sperimentazione dei nuovi prodotti, disciplinando i requisiti e le condizioni in presenza dei quali esse possono essere svolte.
La Regione promuove l’appropriatezza prescrittiva e il contenimento della spesa anche attraverso il governo della domanda, attuato mediante specifici accordi integrativi regionali con la medicina convenzionata;
Attraverso gli accordi di cui al comma 1 sono definiti, nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget aziendali relativi ai consumi di prestazioni diagnostiche e specialistiche.
Le economie conseguenti al rispetto dei budget di cui al comma 2, sono impiegate anche per iniziative tese a favorire lo sviluppo delle cure territoriali.
Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro
La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010, istituisce per l’anno 2014 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro
Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
La Giunta regionale per l’anno 2014 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB n. 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB n. 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2014.
Alla lettera c) del comma 9 bis dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 la parola: "
Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 6 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 le parole: "
Il comma 1 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
La disposizione di cui all'articolo 39, comma 9 bis, lettera c) della l.r. 40/2005, come modificata dall'articolo 128, si applica anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
I piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 – 2010 sono prorogati sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015.
Nel corso del periodo di proroga degli strumenti di programmazione, in coerenza con quanto previsto nel PRS 2011 – 2015 e in particolare per l’attuazione del progetto integrato di sviluppo (PIS) relativo ai distretti tecnologici regionali, il Consiglio regionale può disporre la partecipazione della Regione a società al fine di assicurare una governance regionale di centri di eccellenza, aventi sede in Toscana, nell'ambito delle tecnologie ferroviarie, per l’alta velocità e la sicurezza delle reti.
La partecipazione di cui al comma 2, può essere disposta con apposita deliberazione avente i contenuti previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.
Il comma 2 dell’articolo 7 della 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
"
Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:
"
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:
"
Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"
L’aeroporto di Marina di Campo costituisce per la collettività regionale servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale può coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia ed alle dogane, svolte dalla società di gestione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da stipulare con cadenza triennale con la società di gestione, al fine di definire le condizioni e l’entità della compensazione delle attività indicate al comma 2, attivabile a partire dalle risultanze dell'annualità 2011.
Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 400.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.
Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).
In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e
La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.
L'articolo 137 bis della l.r. 65/2010 è abrogato.
Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale di protezione civile), è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 della l.r. 58/2011 è inserito il seguente:
"
L'articolo 2 della legge 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: "
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2009, dopo le parole: ''
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
"
La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 151, i cui effetti decorrono dalla prima legislatura successiva alla modifica dell’articolo 6 dello Statuto, e dall’articolo 154, i cui effetti decorrono dalla X legislatura regionale.
Firenze