PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78] (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122];
Vista la [legge regionale 21 marzo 2000, n. 36] (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
Vista la [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64] (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);
Visto il parere del Collegio di garanzia statutaria espresso nella seduta dell’11 aprile 2011;
Considerato quanto segue:
1. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa complessiva regionale realizzato con la [l.r. 64/2010], si è inteso dare attuazione anche all’[articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall’[articolo 5, comma 8, lettera b), del d.l. 78/2010], convertito dalla [l. 122/2010], che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
2. L’[articolo 2 della l.r. 64/2010] ha disposto, di conseguenza, la gratuità dell’incarico del presidente e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
3. Il Collegio di garanzia statutaria, con parere espresso in data 11 aprile 2011, ha ritenuto che l’incarico di presidente e di componente del CAL non rientri nell’ambito di applicazione dell’[articolo 83, comma 2, del d.lgs. 267/2000], poiché la disciplina del CAL, per ogni suo profilo, deve essere rimessa esclusivamente alla legge regionale, senza trovare vincoli in disposizioni della legge statale;
4. Si ritiene opportuno recepire l’indirizzo interpretativo espresso nel suddetto parere ripristinando, senza effetto retroattivo, gli emolumenti previsti dalla [l.r. 36/2000] e disponendone contestualmente la riduzione nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto già previsto dalla stessa [l.r. 64/2010] per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale;
Approva la presente legge