In conformità dei principi dello Statuto la Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l’elaborazione e l’attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello locale mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.
Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime negli strumenti di attuazione e nelle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo e nelle disposizioni della presente legge.
La presente legge dispone misure d’incentivazione alla formazione e attuazione di programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale e ne determina criteri e modalità di attribuzione.