Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è inserito il seguente:
“
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”);
Considerato quanto segue:
1. Nell’ambito della normativa di settore, dei progetti e dei protocolli di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la Regione recepisce l’esigenza, nel caso di realizzazione da parte di terzi, di affidare i beni interessati in concessione di valorizzazione per un periodo congruo al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa e, comunque, non superiore ai cinquanta anni. Inoltre, la Regione promuove l’utilizzo per finalità di pubblico interesse dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
2. Con riferimento all’amministrazione e gestione del patrimonio disponibile, la Regione viene incontro alle emergenze abitative dei comuni toscani, prevedendo la possibilità di assegnare a detti enti la proprietà superficiaria di unità abitative in alternativa alla vendita, su motivata richiesta dei comuni stessi;
3. Con riguardo ai soggetti del terzo settore e relativamente alla valorizzazione dei beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile appositamente individuati con deliberazione della Giunta regionale, si applicheranno le condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari. Si definisce autorecupero quella particolare metodologia edificativa di abitazioni nella quale i protagonisti del processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e stranieri e quindi i soggetti attuatori sono singoli o nuclei familiari. La Regione promuoverà inoltre, mediante accordi tra amministrazioni, l’utilizzo per finalità di pubblico interesse da parte di soggetti del terzo settore di immobili degli enti locali, nell’ambito e nel rispetto dei loro ordinamenti;
4. Al fine di agevolare le operazioni di vendita anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare italiano e per valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili;
Approva la presente legge
Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 12 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 77/2004 le parole: “
Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
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Dopo l’articolo 18 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente capo VI composto dal seguente articolo 18 bis:
“
Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è abrogato.
Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“
Nel comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 la parola: “
Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 bis della l.r. 77/2004, sono aggiunte le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 77/2004 la parola: “
Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 77/2004 le parole: “
Il comma 6 dell’articolo 28 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
Firenze