PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere i bis), o) e q) e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la [legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4] (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la [legge regionale 6 luglio 2020, n. 53] (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi);
Considerato quanto segue:
1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico - fisico della persona;
2. L'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;
3. La [l.r. 53/2020] ha disposto quindi interventi di sostegno.al settore sportivo e, nell'ambito di questo, alle realtà più colpite dalla sospensione delle attività sportive, ovvero quelle che garantiscono la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;
4. La legge regionale citata ha, nello specifico, previsto interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro del CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale;
5. Il territorio regionale presenta numerose realtà di gestione e custodia di impianti sportivi riconducibili ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e ad organismi sportivi;
6. Appare necessario integrare la previsione della [l.r. 53/2020] estendendo alle ASD e agli organismi sportivi che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi sul territorio della Toscana gli interventi di sostegno già destinati alle SSD che svolgono tali attività. Tale previsione peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale;
7. .Coerentemente con la tempistica della [l.r. 53/2020], si rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge