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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2019-03-06" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="12"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2019-03-01/13/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-03-01/13"/><FRBRdate date="2019-03-01" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2019-03-01/13/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-03-01/13/ita@"/><FRBRdate date="2019-03-01" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2019-03-01/13/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-03-01/13/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2019-03-01" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2019-03-06" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2019-03-01/13/ita@/main" showAs="Original"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-26/50" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Titolo così sostituito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-26/50/main#art1" id="1">l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.</ref></p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Punto inserito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-26/50/main#art2" id="2">l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 2.</ref></p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Parole inserite con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-26/50/main#art3" id="3">l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 3.</ref></p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Articolo inserito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-26/50/main#art4" id="4">l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 4.</ref></p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa.</p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Parole così sostituite con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art23" id="5">l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23</ref>.</p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art23" id="6">l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23</ref>.</p></note><note id="not8" class="NOTA_NDR"><p> Comma così sostituito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art24" id="7">l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 24</ref>.</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Viabilità" showAs="Viabilità" dictionary="Toscana" id="150.260"/><keyword value="Bilancio - leggi finanziarie, stabilità, collegati, assestamento, variazione, rendiconto" showAs="Bilancio - leggi finanziarie, stabilità, collegati, assestamento, variazione, rendiconto" dictionary="Toscana" id="200.110"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2019-03-01">1 marzo 2019</docDate><docNumber>13</docNumber><docTitle><inline name="inlinea0">Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS 64 (Porrettana).</inline> <noteRef href="not1" marker="(1)"/></docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l'<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com3" id="8">articolo 117, comma terzo, della Costituzione</ref>;</p><p>Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, dello Statuto;</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2018-01-02/1/main" id="9">decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1</ref> (Codice della Protezione civile) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2003-12-29/67/main" id="10">legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67</ref> (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha disposto con proprio atto n. 6770/2018RG del 16 gennaio 2019, il sequestro preventivo del viadotto “Puleto" lungo la viabilità E45 e, precisamente, nel Comune di Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3 bis Tiberina.</p><p>2. A seguito di tale provvedimento, l’ANAS S.p.A. - Area compartimentale Toscana, per la propria competenza, ha disposto la chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto" lungo la viabilità E45 e l’ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Emilia Romagna, per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico della SS 3 bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal km 168+200 (località Verghereto) al km 162+698 (confine regionale).</p><p>3. Detti provvedimenti hanno determinato, in conseguenza, la chiusura al traffico della citata arteria dal km 158+000 in corrispondenza dello svincolo Valsavignone (primo svincolo dopo il viadotto al km 162+010) nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR) Regione Toscana e lo svincolo “Verghereto” in Comune di Verghereto (FC) Regione Emilia-Romagna, al Km 162+698.</p><p>4. Tale chiusura ha determinato la deviazione del traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali, e l’utilizzo di viabilità alternativa locale per il traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con tempi di percorrenza di oltre un’ora in più ed in condizioni molto critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale.</p><p>5. La situazione ha significato di fatto l’interruzione delle relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra la Provincia di Arezzo e le Province di Forlì Cesena e di Rimini, e la spaccatura dell’intero sistema viario sudovest-nordest dell’Italia centrale, di cui la SS 3 bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale.</p><p>6. La conseguenza di detta interruzione totale ha comportato danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio in quanto la SS 3 bis Tiberina, rappresenta, su questo versante appenninico, l’unico canale di comunicazione con il resto del paese per l’importante sistema di aziende e industrie che vedono l’arteria stradale interrotta come indispensabile condizione di competizione commerciale. Analogamente penalizzate risultano le strutture ricettive dall’area montana al mare adriatico; inoltre gli studenti e i lavoratori pendolari tra una regione e l’altra si trovano nell’impossibilità di portare avanti le proprie attività se non a fronte di spese per vitto e alloggio insostenibili per le famiglie, con l’evidente conseguenza di non poter esercitare diritti costituzionalmente garantiti.</p><p>7. In conseguenza di tali gravi disagi, il Presidente della Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019, n. 14, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2003/67/main#art11-com2-let1" id="11">articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003</ref> come analogamente disposto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna con decreto 24 gennaio 2019, n. 11.</p><p>8. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con le deliberazioni 28 gennaio 2019, n. 96, e 11 febbraio 2019, n. 163, ha individuato i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna come interessati dall'evento.</p><p>9. In data 13 febbraio 2019 il viadotto “Puleto” è stato parzialmente riaperto al traffico, ma permane sospeso il transito dei mezzi pesanti aventi portata a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.</p><p>10. È necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2018/1/main#art24" id="12">articolo 24 del d.lgs.1/2018</ref>, ad uno stanziamento finanziario straordinario, in via di anticipazione, per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona del territorio regionale interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilità della E45.</p><p>11. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa all’interno del perimetro territoriale regionale interessato dalla chiusura in questione, ossia lungo la viabilità E45 ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell’occupazione.</p><p>12. L'intervento normativo in questione prevede, altresì, un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati ai sensi della del. g.r. 96/2019 e del. g.r. 163/2019 sopracitate, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall’interruzione del traffico sulla viabilità della E45.</p><p><inline name="inlinea0">12 bis. Il 2 febbraio 2019 la Strada Statale (SS) 64 Porrettana, principale alternativa all’autostrada tra Bologna e Firenze, è stata interrotta da una frana in corrispondenza dell’abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 ter. Con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2019, n. 21 (Fenomeni atmosferici dal 1 al 3 febbraio 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003), è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003, relativamente agli eventi meteorologici che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019 hanno colpito le province di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato e con successiva deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 161 (Eventi atmosferici dal 1 al 3 febbraio 2019. DPGR 21/2019. Individuazione dei comuni danneggiati) è stato individuato l’elenco dei comuni interessati dagli eventi dal 1° al 3 febbraio 2019, tra cui sono ricompresi i Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 quater. Considerato che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019 la provincia di Pistoia è stata interessata da intensi fenomeni meteorologici e tali eventi hanno determinato allagamenti e esondazioni dei corsi d'acqua nelle varie località coinvolte, con gravi disagi alla </inline><inline name="inlinea0">popolazione, provocando interruzione della viabilità e dei servizi pubblici.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 quinquies. Nonostante le iniziative prontamente attivate dalle amministrazioni locali, per tutti i residenti della montagna, per le imprese dell’alto e medio Reno e della vallata della Limentra, fino a Pistoia, questa interruzione ha creato notevoli disagi al tessuto sociale ed economico e, ad oggi, dopo tre mesi dall’interruzione, i lavori non sono ancora stati avviati.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 sexies. Il traffico che transitava dalla SS64 Porrettana è stato dirottato sui pochi percorsi alternativi esistenti, che, tuttavia, non possono rappresentare una valida alternativa.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 septies. In particolare, le aziende che si trovano lungo l’asse stradale della SS64 subiscono i danni derivanti dalla chiusura per il mancato passaggio di autoveicoli lungo la SS64, e questo comporta danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, in quanto la SS64 rappresenta una delle principali alternative all’autostrada tra Bologna e Firenze ed un’importante condizione di competizione commerciale.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p><inline name="inlinea0">12 octies. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, finalizzato, in via prioritaria, alla salvaguardia dell’occupazione.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p><p>13. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni occorre disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive <inline name="inlinea0">aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45</inline> <noteRef href="not3" marker="(3)"/></heading><clause id="art1-cla1"><num>1. </num><content><p>Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto", è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2. </num><alinea><content><p> Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subìto nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del <inline name="inlinea0">30 settembre 2019, </inline><noteRef href="not6" marker="(6)"/> rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016–2018, sulla base dei seguenti criteri: </p></content></alinea><list><num>a) </num><content><p>la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subìto e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;</p></content></list><list><num>b) </num><content><p>è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all’alinea del presente comma;</p></content></list><list><num>c) </num><content><p>il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;</p></content></list><list><num>d) </num><content><p>il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.</p></content></list></clause><clause id="art1-cla3"><num>3. </num><content><p>Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000-12-28/445/main#art46" id="13">articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.</p></content></clause><clause id="art1-cla4"><num>4. </num><content><p>È, altresì, riconosciuto un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall’interruzione del traffico sulla viabilità della E45.</p></content></clause><clause id="art1-cla5"><num>5. </num><content><p>Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.</p></content></clause><clause id="art1-cla6"><num>6. </num><content><p>La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.</p></content></clause><clause id="cla"><num><inline name="inlinea0">6 bis.</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione. </inline><noteRef href="not7" marker="(7)"/></p></content></clause></article><article id="art1bis"><num>Art. 1 bis </num><heading>Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive con accesso diretto sulla viabilità SS64<noteRef href="not4" marker="(4)"/></heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura della SS64 Porrettana, principale alternativa all’autostrada tra Bologna e Firenze che è stata interrotta il 2 febbraio 2019 da una frana in corrispondenza dell’abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 2 febbraio 2019 e la data di totale riapertura della strada e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 – 2018, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Il decremento di fatturato è dimostrato sulla base delle modalità di cui all’articolo 1, comma 3.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> <inline name="inlinea0">La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario.</inline></p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Norma finanziaria</heading><clause id="art2-cla1"><num><inline name="inlinea0">1. </inline></num><content><p><inline name="inlinea0">Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019. </inline><noteRef href="not8" marker="(8)"/></p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2. </num><content><p>Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, è stimata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3. </num><content><p>Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><content><p>Anno 2019</p></content></clause><clause id="art2-cla5"><content><p>- In diminuzione</p></content></clause><clause id="art2-cla6"><content><p>Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00;</p></content></clause><clause id="art2-cla7"><content><p>- In aumento</p></content></clause><clause id="art2-cla8"><content><p>Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>Entrata in vigore</heading><clause id="art3-cla1"><num>1. </num><content><p>La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20191115"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
