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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2018-12-21" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="59"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2018-12-20/71/R/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-12-20/71/R"/><FRBRdate date="2018-12-20" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2018-12-20/71/R/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-12-20/71/R/ita@"/><FRBRdate date="2018-12-20" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2018-12-20/71/R/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-12-20/71/R/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2018-12-20" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2018-12-21" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.giunta/regione.toscana/2018-12-20/71/R/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Bonifica e irrigazione" showAs="Bonifica e irrigazione" dictionary="Toscana" id="150.190"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="2018-12-20">20 dicembre 2018</docDate><docNumber>71/R</docNumber><docTitle>Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'assemblea  e del presidente dei consorzi di bonifica</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA</p><p>EMANA</p><p>il seguente regolamento</p><p>PREAMBOLO</p><p>Visto l’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com6" id="1">articolo 117, comma sesto, della Costituzione</ref>;</p><p>Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;</p><p>Visto l’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com5" id="2">art. 11 comma 5 della legge regionale 79/2012</ref> (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/69/main" id="3">l.r. 69/2008</ref> e alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/1998/91/main" id="4">l.r. 91/1998</ref>. Abrogazione <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994/34/main" id="5">della l.r. 34/1994</ref>);</p><p>Visto l’articolo 42 dello Statuto;</p><p>Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;</p><p>Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 06 settembre 2018;</p><p>Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo dell’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;</p><p>Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.1028 del 18 settembre 2018;</p><p>Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Ambiente, mobilità, infrastrutture”, espresso nella seduta del 06 dicembre 2018;</p><p>Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 ottobre 2018;</p><p>Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1394;</p><p>Considerato quanto segue :</p><p>1. Si rende necessario recepire le finalità ed i contenuti dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com5" id="6">articolo 11 comma 5 della l.r. 79/2012</ref>, disciplinando su tutto il territorio regionale, con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica toscani;</p><p>2. E’, in particolare, necessario stabilire in maniera puntuale le tempistiche per la formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto e garantire una completa e corretta informazione nei confronti dei consorziati, in merito alle procedure e modalità da seguire per esercitare il diritto di voto; </p><p>3. Si deve dare, altresì, attuazione all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com9" id="7">art.10 comma 9 della l.r. 79/2012</ref>, che prevede che il consorzio di bonifica, tramite un decreto del Presidente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunichi agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utili; </p><p>4. E' necessario, pertanto, stabilire tutte le operazioni e le relative tempistiche, preliminari alle operazioni elettorali, gestite  dall'ufficio elettorale temporaneo, che viene appositamente costituito. L'ufficio elettorale decide sull'ammissione delle liste e  dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi, decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto; </p><p>5. E', inoltre, necessario prevedere le modalità con cui gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare le liste di candidati nella sezione di appartenenza, in coerenza a quanto stabilito dall'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com4" id="8">articolo 11, comma 4 della l.r.79/2012</ref>; </p><p>6. E’ infine, competenza del regolamento dettagliare i titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto per le proprietà in comunione e le modalità per la composizione dei seggi elettorali e la loro distribuzione sul territorio, fino al completamento delle operazioni elettorali ed alla designazione degli eletti.</p><p>7. al fine di poter consentire l'individuazione di una data unica in cui possano svolgersi le elezioni delle assemblee consortili , si rende necessario individuare un arco temporale ampio, compreso tra centoventesimo giorno antecedente la scadenza dell'assemblea e il giorno precedente la scadenza del termine sopra richiamato, in cui indire le elezioni; </p><p>8. Si definisce inoltre che le elezioni possono aver luogo nelle date  individuate nel decreto a partire  dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="9">articolo 13, comma 2 della l.r.79/2012</ref> e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato.</p><p>Si approva il presente regolamento:</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Articolo 1</num><heading>Oggetto e finalità</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente regolamento in attuazione dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com5" id="10">articolo 11, comma 5 della della legge regionale 79/2012</ref> (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/69/main" id="11">l.r. 69/2008</ref> e alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/1998/91/main" id="12">l.r. 91/1998</ref>. Abrogazione <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994/34/main" id="13">della l.r. 34/1994</ref>) disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili. </p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Al fine di promuovere la partecipazione al voto, i consorzi, in attuazione di quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art23-com7" id="14">articolo 23 comma 7, della l.r.79/2012</ref>, procedono alla gestione delle operazioni elettorali in forma associata predisponendo, in particolare, un sito istituzionale contenente le informazioni e i servizi utili ad agevolare la partecipazione al voto e un database on line al fine di permettere agli elettori di votare in qualunque seggio del comprensorio agevolando  l'accesso e la registrazione al voto.</p></content></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p>Il  sito internet unico di cui al comma 2 non ha funzione di pubblicità legale né di albo on line. </p></content></clause><clause id="art1-cla4"><num>4.</num><content><p>A  fine di cui al comma 2, i presidenti dei sei consorzi definiscono mediante intesa le modalità di gestione associata  di cui al comma 1. </p></content></clause></article><article id="art2"><num>Articolo 2</num><heading>Diritto di voto</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Il corpo elettorale è costituito da tutti i consorziati  di cui all'articolo 8, comma 2  della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="15">legge regionale 79/2012</ref> (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/69/main" id="16">l.r. </ref><ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/69/main" id="17">69/2008</ref> e alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/1998/91/main" id="18">l.r. 91/1998</ref>. Abrogazione <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994/34/main" id="19">della l.r. 34/1994</ref>).</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Sono consorziati i proprietari di immobili  situati nel perimetro di contribuenza ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="20">della l.r.79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto, nel rispetto  e con le modalità di quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="21">della l.r.79/2012</ref>. Non sono ammesse deleghe.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.</p></content></clause><clause id="art2-cla5"><num>5.</num><content><p>Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di immobili in suo possesso inseriti nel perimetro di contribuenza.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Articolo 3</num><heading>Elettorato attivo e passivo </heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono elettori i consorziati  che godono dei diritti civili iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Sono eleggibili a membri dell'assemblea i consorziati, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche che godono dei diritti civili e che non si trovino in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="22">della l.r. 79/2012</ref>.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Articolo 4</num><heading>Decreto di indizione </heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Le elezioni per la nuova assemblea consortile sono indette con decreto del presidente del consorzio  a decorrere dal centoventesimo giorno  antecedente la scadenza del termine di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="23">articolo 13, comma 2 della l.r.79/2012</ref> e non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del termine sopra richiamato, e hanno luogo, nelle date individuate nel decreto, a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="24">articolo 13, comma 2 della l.r.79/2012</ref> e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Nel caso di cessazione anticipata dell'assemblea consortile le elezioni hanno luogo entro centottanta giorni dalla cessazione stessa, fatto salvo quanto disposto all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art16-com5" id="25">articolo 16, comma 5 della l.r.79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Il decreto di indizione stabilisce  la data di svolgimento delle elezioni, la durata e gli orari di apertura dei seggi elettorali. </p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>Le operazioni elettorali possono avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi.</p></content></clause><clause id="art4-cla5"><num>5.</num><content><p>Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio del consorzio di bonifica.</p></content></clause><clause id="art4-cla6"><num>6.</num><content><p>Del decreto di indizione è data notizia ai sensi dell’articolo 10, commi 9 e 10 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="26">della l.r.79/2012</ref> mediante manifesto da pubblicarsi nell'abo consortile, nei territori dei comuni interessati e nel sito istituzionale di cui all'articolo 1. </p></content></clause></article><article id="art5"><num>Articolo 5</num><heading>Costituzione dell'ufficio elettorale temporaneo</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presidente del consorzio con l'atto di indizione delle elezioni costituisce un uffico elettorale temporaneo dedicato allo svolgimento delle operazioni elettorali, ubicato presso la sede legale dell'ente e composto esclusivamente da  funzionari consorziali.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>L'ufficio di cui al comma 1 è composto da tre funzionari,  di cui uno con funzioni di segretario dell'ufficio stesso, e svolge in particolare le seguenti funzioni: </p></content><list><num>a)</num><content><p>decide sull'ammissione delle liste e  dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>proclama gli eletti; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto, tra cui elaborazioni catastali, predisposizione di servizi informatici, attivazione dello sportello al pubblico, call center.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p>L'ufficio ha anche il compito di fornire ai consorziati assistenza e informazioni inerenti le procedure elettorali.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Articolo 6</num><heading>Sezioni elettorali</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai sensi del-l'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11" id="27">articolo 11 della l.r.79/2012</ref> i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e  la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo.Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri  dell'assemblea pari a cinque.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Articolo 7</num><heading>Determinazione del complessivo carico contributivo </heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Fatto salvo quanto previsto per i legali rappresentanti delle persone giuridiche, ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto del consorzio, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero degli immobili in suo possesso. Al fine di individuare la sezione di appartenenza di ciascun consorziato sono sommati tutti i contributi consortili relativi agli immobili di proprietà o in  possesso, anche siti in comuni diversi all'interno dello stesso ambito territoriale del  consorzio.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>Per le proprietà in comunione, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 4 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="28">della l.r.79/2012</ref>, il diritto di voto è esercitato unicamente:  </p></content><list><num>a)</num><content><p> dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento;  </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>nel caso in cui non sussista un cointestatario  titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento, dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1; la dichiarazione è effettuata sulla base del modello di cui all'Allegato 1 del presente regolamento;  </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>in caso di mancata individuazione ai sensi della lettera b),  il diritto di voto è esercitato dal cointestatario  titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà  indivisa, o in caso  di quote paritarie dal primo intestatario della proprietà iscritta nel catasto consortile. </p></content></list></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p>La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) entro il  termine di cui all'articolo 10, comma 1 equivale alla mancata individuazione del titolare del diritto di voto ai sensi del comma 2 lettera b) e il titolare del diritto di voto è individuato ai sensi del comma 2, lettera c).</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora il soggetto titolare del diritto di voto per le proprietà in comunione così come individuato ai sensi del comma 2 sia titolare anche di altri immobili o terreni all'interno del medesimo consorzio in proprietà esclusiva o  in altra comunione  esercita il diritto di voto una sola volta. Al fine di individuare la sezione di appartenenza sono sommati i carichi contributivi di tutte le proprietà per cui il soggetto è chiamato ad esercitare il voto; a tal fine la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera b), è inviata al consorzio entro il termine di cui all'articolo 10 comma 1.</p></content></clause><clause id="art7-cla5"><num>5.</num><content><p> Per le persone giuridiche, minori e interdetti il soggetto titolare del diritto di voto è individuato secondo quanto stabilito e dall’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com5" id="29">articolo 10,comma 5 della l.r.79/2012</ref> .</p></content></clause><clause id="art7-cla6"><num>6.</num><content><p>I legali rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari. Per le persone giuridiche l’iscrizione viene fatta sommando i contributi consortili relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica all'interno dell'ambito territoriale del  consorzio; sono esclusi dal cumulo gli immobili appartenenti a titolo personale o quale partecipante a comunione, del rappresentante della persona giuridica.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Articolo 8</num><heading>Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presidente di ciascun consorzio approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Il data base relativo al contributo consortile dell'anno che precede quello di indizione delle elezioni, costituisce la base informativa sulla quale è predisposto l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. L'elenco  contiene,  per ciascun avente diritto al voto:</p></content><list><num>a) </num><content><p>le generalità, luogo e data di nascita;</p></content></list><list><num>b) </num><content><p>per le persone giuridiche la denominazione, ragione sociale e sede;</p></content></list><list><num>c) </num><content><p>sezione elettorale di appartenenza e seggio di riferimento per l'esercizio del diritto di voto.</p></content></list></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è pubblicato, oltre che nell'albo consortile online, anche nell'albo pretorio online dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio di riferimento per quindici giorni consecutivi e depositato su supporto informatico, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio e dei comuni di cui sopra.</p></content></clause><clause id="art8-cla4"><num>4.</num><content><p>Del  deposito dell’elenco provvisorio ne viene data  notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell’albo pretorio on line dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio , nonchè mediante eventuali pubbliche affissioni nei comuni medesimi. L’avviso indica le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell’elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Articolo 9</num><heading>Richieste di rettifica e successive variazioni all’elenco</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Contro l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche,  entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal  giorno successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3. Le istanze presentate entro il suddetto termine perentorio sono ritenute inammissibili.</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Il presidente entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni all'elenco che saranno comunicate ai ricorrenti. Entro tale termine sono effettuate le modifiche all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali verificate dagli uffici consortili.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Articolo 10</num><heading>Elenco definitivo degli aventi diritto al voto</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presidente approva, entro dieci  giorni dalla scadenza dei  termini di cui all'articolo 9  comma 2, l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto,  lo  deposita presso gli uffici consortili e  istituisce tre sezioni elettorali ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com2" id="30">articolo 11, comma 2 della l.r. 79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Le sezione elettorali sono costituite suddividendo gli aventi diritto al voto di cui all’elenco definitivo in modo tale che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo.</p></content></clause><clause id="art10-cla3"><num>3.</num><content><p>Il carico contributivo è  ottenuto ordinando gli aventi diritto al voto per carico contributivo crescente e, a parità di carico contributivo, per ordine alfabetico.</p></content></clause><clause id="art10-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel  caso in cui successivamente al termine di cui al comma 1  sia individuato un errore  nella formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e nell'individuazione dei soggetti titolari del diritto di voto, il consorziato legittimo esercita comunque il diritto di voto nella sezione in cui era iscritto il consorziato erroneamente inserito nell'elenco. Nell'ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta previa scelta della sezione elettorale.</p></content></clause><clause id="art10-cla5"><num>5.</num><content><p>L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, sulla base dell'elenco definitivo, sono compilati le liste degli aventi diritto al voto  per seggio, in ordine alfabetico.</p></content></clause><clause id="art10-cla6"><num>6.</num><content><p>Le liste degli aventi diritto al voto sono pubblicate sul sito istituzionale del consorzio nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy,  e riportano unicamente il nome e cognome dell'avente diritto al voto e sezione elettorale di appartenenza.</p></content></clause><clause id="art10-cla7"><num>7.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo può fornire sistemi di interrogazione on-line dal quale l'avente diritto al voto accede alle informazioni relative alla propria posizione.</p></content></clause><clause id="art10-cla8"><num>8.</num><content><p>L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, su supporto informatico, è messo a disposizione dei seggi elettorali  per la registrazione univoca degli elettori.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Articolo 11</num><heading>Formazione e delle liste</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare, con le modalità di cui al comma 2, liste di candidati nella sezione di appartenenza scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi della stessa sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste dei candidati sono predisposte sulla base dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e non si tiene conto degli eventuali aggiornamenti successivi finalizzati all'esercizio del diritto di voto.</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><num>2.</num><content><p>Per la presentazione, ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione, in alternativa: </p></content><list><num>a)</num><content><p>per la terza sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a sessanta;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>per la seconda sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a  centoventi; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>per prima sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a  centottanta.</p></content></list></clause><clause id="art11-cla3"><num>3.</num><content><p>Ciascuna lista, a pena di inammissibilità  comprende un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.</p></content></clause><clause id="art11-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora in una o più sezione non sono presentate liste entro la scadenza di cui all'articolo 12 comma 2, sono ammissibili singole candidature, se presentate dal numero di aventi diritto al voto di cui al comma 2.</p></content></clause><clause id="art11-cla5"><num>5.</num><content><p>Ciascuna lista è corredata di nome ed eventuale simbolo. In caso di omonimie o di simboli uguali o aventi caratteristiche atte a generare confusione nell’identificazione delle varie liste, il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo  o suo funzionario delegato ne chiede la modifica tenendo conto dell’ordine di presentazione delle liste.</p></content></clause><clause id="art11-cla6"><num>6.</num><content><p>Liste di differenti sezioni possono avere lo stesso nome ed eventuale stesso simbolo.</p></content></clause><clause id="art11-cla7"><num>7.</num><content><p>È possibile il collegamento tra liste di differenti sezioni a condizione che rechino stesso nome, simbolo e programma.</p></content></clause><clause id="art11-cla8"><num>8.</num><content><p>Al fine di favorire un'adeguata rappresentanza di genere, le liste dei candidati per ciascuna sezione sono composte preferibilmente:</p></content><list><num>a) </num><content><p>con candidati di due generi diversi in modo tale da non superare i 2/3 dei candidati dello stesso genere;</p></content></list><list><num>b) </num><content><p>nel caso di cui alla lettera a) in ordine alternato fino alla concorrenza dei generi stessi.</p></content></list></clause></article><article id="art12"><num>Articolo 12</num><heading>Modalità di presentazione delle liste</heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p>Le liste dei candidati sono presentate presso l'ufficio elettorale temporaneo in duplice copia, di cui una copia firmata con indicazione del giorno e dell'ora di ricezione costituisce ricevuta.</p></content></clause><clause id="art12-cla2"><num>2.</num><content><p>La consegna delle liste  avviene fra le ore 9.00 e le ore 13.00 dei giorni compresi fra il 33° ed il 29° antecedenti la data di svolgimento delle elezioni.</p></content></clause><clause id="art12-cla3"><num>3.</num><content><p>Insieme alle liste dei candidati o alle singole candidature sono  presentati: </p></content><list><num>a)</num><content><p> gli atti di accettazione delle candidature accompagnati da una autocertificazione dei candidati di non ricadere nei casi di ineleggibilità, incandidabilità di cui agli articoli 11bis e 11 ter <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="31">della l.r.79/2012</ref>; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di aventi diritto al voto di cui al comma 2 dell'articolo 11.</p></content></list></clause><clause id="art12-cla4"><num>4.</num><content><p>Le firme dei candidati e quelle dei presentatori della lista sono autenticate con le modalità di cui all'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main#art38" id="32">articolo 38 del D.P.R. 445/2000</ref>  o nelle restanti forme previste dalla legge.</p></content></clause><clause id="art12-cla5"><num>5.</num><content><p>I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di candidati.</p></content></clause><clause id="art12-cla6"><num>6.</num><content><p>Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.</p></content></clause><clause id="art12-cla7"><num>7.</num><content><p>Il primo firmatario di ciascuna lista o il rappresentante di lista indicato, fornisce all’atto di presentazione della lista, l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito cui inviare le comunicazioni.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Articolo 13</num><heading>Ammissione e ricorsi delle liste </heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p>L’ufficio elettorale temporaneo verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste verificando la  correttezza dei termini di presentazione delle liste e del numero e della validità delle firme dei sottoscrittori.</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><num>2.</num><content><p>Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><num>3.</num><content><p>Successivamente alla verifiche di cui ai commi 1 e 2, l’ufficio elettorale temporaneo procede all’eventuale cancellazione di candidature per le quali non sussistono le condizioni di ammissibilità. In particolare, l’ufficio:</p></content><list><num>a)</num><content><p>cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione della candidatura o per i quali tale dichiarazione di accettazione non risulti valida o completa; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età il giorno delle elezioni; </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>cancella dalle liste i nomi dei candidati che risultino compresi in altra lista già presentata nelle sezioni elettorali; </p></content></list><list><num>d)</num><content><p>verifica  se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall’articolo 10 ed esclude le liste non conformi.</p></content></list></clause><clause id="art13-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel caso in cui l’ufficio elettorale temporaneo proceda all’esclusione di una candidatura, viene nuovamente verificata a sussistenza delle condizioni di cui alla lettera d). Se, dopo tale verifica, l’esclusione di una o più candidature comporta il venir meno di tali condizioni di ammissibilità della lista per mancanza del numero minimo di candidati, l’intera lista è esclusa dalla consultazione elettorale.</p></content></clause><clause id="art13-cla5"><num>5.</num><content><p>Qualora le liste presentate non raggiungano, a seguito dei controlli di cui al comma 3, il numero minimo di candidati di cui all'articolo 10 comma 2, le stesse possono essere trasformate in singole candidature ai sensi dell'articolo 10 comma 2. Le singole candidature sono presentate dagli aventi diritto al voto che hanno sostenuto la lista esclusa.</p></content></clause><clause id="art13-cla6"><num>6.</num><content><p>Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle candidature o esclusione delle liste e delle firme ricorrenti in più di una lista, sono comunicate, entro il 10°  giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12 comma 2, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista o al rappresentante della lista. </p></content></clause></article><article id="art14"><num>Articolo 14</num><heading>Ricorso avverso l'accettazione delle liste</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p>Avverso le determinazioni di cui all'articolo 13  comma 6 possono essere presentati reclami entro il 5° giorno lavorativo dalla data di comunicazione  delle determinazioni stesse.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p>Il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo decide entro il 10° giorno lavorativo dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione motivata al primo firmatario di ciascuna lista che ha presentato il reclamo o al rappresentante di lista indicato.</p></content></clause><clause id="art14-cla3"><num>3.</num><content><p>Qualora vengano presentate liste che contengono errori materiali e non sostanziali le liste potranno essere perfezionate, a pena di esclusione, su richiesta del responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo, comunicata entro del 10 ° giorno  dalla data di ricevimento delle stesse.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel caso di cui al comma 3, l'integrazione della lista è presentata all'ufficio elettorale temporaneo, a pena di inammissibilità, entro due giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 medesimo. </p></content></clause></article><article id="art15"><num>Articolo 15</num><heading>Schede elettorali</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo scaduti i termini di cui all'articolo 13, commi 1 e 2: </p></content><list><num>a)</num><content><p>effettua il sorteggio al fine di determinare l'ordine delle liste definitive  assegnando un numero progressivo a ciascuna lista; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>procede alla stampa delle schede. </p></content></list></clause><clause id="art15-cla2"><num>2.</num><content><p>Al fine di agevolare le operazioni di voto, le schede per le tre sezioni elettorali possono essere anche di colore diverso.</p></content></clause><clause id="art15-cla3"><num>3.</num><content><p>Il fac-simile della scheda è depositato presso ogni seggio.</p></content></clause></article><article id="art16"><num>Articolo 16</num><heading>Titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto</heading><clause id="art16-cla1"><num>1.</num><content><p>Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato ai sensi dell’articolo10, comma 2, <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="33">della l.r.79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art16-cla2"><num>2.</num><content><p>Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.</p></content></clause><clause id="art16-cla3"><num>3.</num><content><p>Le attribuzioni a ciascun consorziato di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art8-com4" id="34">articolo 8 comma 4 della l.r.79/2012</ref> anzichè dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare dei diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. I nominativi dei soggetti di cui al presente comma sono comunicati dal proprietario al consorzio al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile entro il termine per l'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Successivamente all'approvazione dell'elenco definitivo non sono ammesse modifiche dello stesso e il diritto di voto è esercitato dal proprietario.</p></content></clause><clause id="art16-cla4"><num>4.</num><content><p>I titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto nei casi di cui all’articolo 10, comma 2  della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="35">l.r.79/2012</ref> possono essere presentati direttamente al seggio il giorno della votazione</p></content></clause><clause id="art16-cla5"><num>5.</num><content><p>La dichiarazione di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com3" id="36">articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012</ref>, è presentata, anche con autocertificazione ai sensi <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main" id="37">del D.P.R.445/2000</ref>, all'Ufficio elettorale temporaneo entro il termine per l'approvazione dell'elenco definitivo di cui all'articolo 10, comma 1.</p></content></clause><clause id="art16-cla6"><num>6.</num><content><p>Per la rappresentanza dei minori è necessario produrre: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale e l’autocertificazione della propria qualità;</p></content></clause><clause id="art16-cla7"><num>7.</num><content><p>Per la rappresentanza degli interdetti è necessario produrre: provvedimento di nomina del tutore o curatore l’autocertificazione della propria qualità.</p></content></clause><clause id="art16-cla8"><num>8.</num><content><p>Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario produrre: documentazione che attesti la qualità di curatore o di amministratore e l’autocertificazione della propria qualità.</p></content></clause><clause id="art16-cla9"><num>9.</num><content><p>Per la rappresentanza delle comunioni è necessario produrre: una dichiarazione congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote di attribuzione della rappresentanza ad uno di loro.</p></content></clause><clause id="art16-cla10"><num>10.</num><content><p>In caso di iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l’affittuario o con il conduttore è necessario produrre: dichiarazione congiunta firmata dal proprietario e dal titolare di un diritto reale, dall’affittuario o dal conduttore che indichi chi di loro eserciterà il diritto di voto.</p></content></clause><clause id="art16-cla11"><num>11.</num><content><p>Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario produrre, oltre al documento d’identità del legale rappresentante e visura camerale o visura o certificato dell’anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione.</p></content></clause><clause id="art16-cla12"><num>12.</num><content><p>Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento.</p></content></clause><clause id="art16-cla13"><num>13.</num><content><p>Nel caso in cui si verifichi il decesso di un consorziato iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue:</p></content><list><num>a)</num><content><p>Nel caso in cui il defunto è unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (articolo10, comma 2, <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="38">l.r.79/2012</ref>) l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main#art46" id="39">articolo 46 del DPR 445/2000</ref>;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>Qualora gli eredi siano più di uno e si sia costituita una comunione ereditaria oppure nel caso in cui il defunto non sia stato l'unico intestatario o non sia stato cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%, il rappresentante della comunione è individuato secondo le regole della comunione di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10" id="40">articolo 10 della l.r.79/2012</ref>. In tal caso l’esercizio del diritto di voto dell’erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell’<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main#art46" id="41">articolo 46 del DPR 445/2000</ref>, fatta salva l'eventuale delega trasmessa nei termini di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com3" id="42">articolo 10, comma 3 della l.r.79/2012</ref>. </p></content></list></clause><clause id="art16-cla14"><num>14.</num><content><p>In caso di compravendita di immobili successivamente all'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, l'esercizio del diritto di voto è esercitato dal nuovo proprietario ed è subordinato al deposito, al seggio, di autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'<ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main#art46" id="43">articolo 46 del DPR 445/2000</ref>.</p></content></clause><clause id="art16-cla15"><num>15.</num><content><p>Il consorziato legittimato esercita il diritto di voto nella sezione in cui è iscritto il consorziato a cui è subentrato nell'acquisizione dell'immobile. Nell'ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta, previa scelta della sezione elettorale.  </p></content></clause><clause id="art16-cla16"><num>16.</num><content><p>Nell'ipotesi di cui ai commi  4, 13 e 14 non si procede alla rideterminazione delle sezioni elettorali.</p></content></clause></article><article id="art17"><num>Articolo 17</num><heading>Comunicazione agli aventi diritto al voto </heading><clause id="art17-cla1"><num>1.</num><content><p>In ottemperanza a quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com9" id="44">articolo 10 comma 9 della l.r 79/2012</ref>, al fine di promuovere la massima  partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica,  informa, con le modalità ritenute più idonee,  gli aventi diritto al voto circa la data di svolgimento delle stesse con l'indicazione delle sedi dei seggi  ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.</p></content></clause></article><article id="art18"><num>Articolo 18</num><heading>Validità del voto</heading><clause id="art18-cla1"><num>1.</num><content><p>L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto.</p></content></clause><clause id="art18-cla2"><num>2.</num><content><p>Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.</p></content></clause><clause id="art18-cla3"><num>3.</num><content><p>Ogni iscritto nelle liste elettorali di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli viene consegnata una sola scheda relativa alla sezione nella quale risulta iscritto. I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano, e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.</p></content></clause><clause id="art18-cla4"><num>4.</num><content><p>L'elettore può esprimere una preferenza di candidati appartenenti alla medesima lista, mediante apposizione di un segno sul nome del candidato prescelto.</p></content></clause><clause id="art18-cla5"><num>5.</num><content><p>Quando il voto è attribuito tracciando un segno solo sul nome del singolo candidato e non anche sulla lista, si attribuisce comunque un voto alla lista a cui appartiene il candidato prescelto, oltre che assegnare il voto di preferenza.</p></content></clause><clause id="art18-cla6"><num>6.</num><content><p>La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore  e, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.</p></content></clause></article><article id="art19"><num>Articolo 19</num><heading>Assegnazione dei Seggi</heading><clause id="art19-cla1"><num>1.</num><content><p>I seggi sono assegnati secondo a quanto disposto dall’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art11-com2" id="45">articolo 11, comma 2 della l.r.79/2012</ref>, ai sensi del quale ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’assemblea pari a cinque.</p></content></clause><clause id="art19-cla2"><num>2.</num><content><p>Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati quattro dei cinque seggi spettanti a ciascuna sezione.</p></content></clause><clause id="art19-cla3"><num>3.</num><content><p>Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore è assegnato il rimanente  seggio.</p></content></clause><clause id="art19-cla4"><num>4.</num><content><p>All’interno di ciascuna lista sono eletti, nell’ordine, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato o, a parità di importo, il candidato più giovane.</p></content></clause><clause id="art19-cla5"><num>5.</num><content><p>In caso di parità di voti di lista i  quattro seggi sono assegnati alla lista con i candidati che hanno ottenuto in totale il maggior numero di preferenze.</p></content></clause><clause id="art19-cla6"><num>6.</num><content><p>Nel caso che venga presentata una sola lista, all’interno di ogni sezione, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo, la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa .</p></content></clause><clause id="art19-cla7"><num>7.</num><content><p>Nel caso che non sia presentata alcuna lista sono eletti i candidati singoli maggiormente votati, all’interno di ogni sezione.</p></content></clause></article><article id="art20"><num>Articolo 20</num><heading>Composizione dei seggi elettorali e distribuzione sul territorio</heading><clause id="art20-cla1"><num>1.</num><content><p>Il seggio elettorale è composto da due componenti: un presidente e un segretario che assume le funzioni di vicepresidente.</p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num></num><content><p> componenti del seggio sono nominati dal presidente del consorzio, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni  e sono selezionati  dalle liste degli scrutatori dei comuni facenti parte del comprensorio di bonifica ovvero tra coloro che si trovano nella condizione di cui all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000-04-21/181/main#art2" id="46">articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</ref> "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'<ref href="/it/legge/stato/1999-05-17/144/main#art45-com1-let1" id="47">articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144</ref>. </p></content></clause><clause id="art20-cla3"><num>3.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo nomina  i supplenti, nella misura almeno di 1 ogni tre seggi. I supplenti sono retribuiti: </p></content><list><num>a)</num><content><p>con l'intero compenso di cui al comma 6 , solo ove chiamati a sostituire i membri effettivi;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>nella misura del 30%, se non chiamati a sostituire i membri effettivi. </p></content></list><list><content><p>Il presidente del consorzio può inoltre selezionare un componente, dei due previsti per ciascun seggio, tra il personale del consorzio e dei comuni, ai quali spetta il solo compenso di cui al comma 6.</p></content></list></clause><clause id="art20-cla4"><num>4.</num><content><p>I sottoscrittori ed i candidati delle liste ammesse al voto sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.</p></content></clause><clause id="art20-cla5"><num>5.</num><content><p>Per la validità delle operazioni elettorali del seggio sono presenti i due componenti del seggio stesso.</p></content></clause><clause id="art20-cla6"><num>6.</num><content><p>Ai componenti del seggio spetta un compenso omnicomprensivo, stabilito dal presidente del consorzio, avendo come limite massimo l’importo previsto per gli scrutatori ed i presidenti per le ultime elezioni amministrative svolte.</p></content></clause><clause id="art20-cla7"><num>7.</num><content><p>I componenti di seggio sono tenuti a comunicare tempestivamente l’impossibilità ad assumere l’incarico al fine di provvedere immediatamente alle relative sostituzioni.</p></content></clause><clause id="art20-cla8"><num>8.</num><content><p>Nel caso in cui il componente del seggio non si presenti all’apertura dello stesso, il presidente del seggio avverte immediatamente l'ufficio temporaneo elettorale, che provvede a sostituirlo scegliendo tra i componenti supplenti. Nel caso in cui il presidente non si presenti, assume la carica il più anziano dei due componenti .</p></content></clause><clause id="art20-cla9"><num>9.</num><content><p>Il Consorzio stabilisce d'intesa con la Regione, al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il numero e la distribuzione dei seggi, tenendo conto della distribuzione degli aventi diritto e delle particolarità geografiche del territorio, ovvero, definisce il numero e la distribuzione dei seggi come di seguito indicato:</p></content><list><num>a)</num><content><p>almeno un seggio elettorale, nei comuni  fino a 15.000 abitanti;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>almeno due seggi elettorali, nei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.</p></content></list></clause><clause id="art20-cla10"><num>10.</num><content><p>Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è consentito  tenuto conto della distribuzione degli aventi diritto, l'accorpamento di più seggi.</p></content></clause><clause id="art20-cla11"><num>11.</num><content><p>Per lo svolgimento delle operazioni di voto sono e allestiti, in ciascuna delle sedi dei consorzi, seggi elettorali anche con funzioni di coordinamento ed informazione per tutti i seggi distribuiti sul territorio.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Articolo 21</num><heading>Riunione informativa</heading><clause id="art21-cla1"><num>1.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo, nelle settimane antecedenti il giorno stabilito per la votazione, organizza  incontri, rivolti a tutti i componenti dei seggi elettorali,  finalizzati  a fornire le informazioni e agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Articolo 22</num><heading>Preparazione e insediamento del seggio</heading><clause id="art22-cla1"><num>1.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo, predispone tutto il materiale necessario per i seggi, organizza il supporto ai seggi medesimi.</p></content></clause><clause id="art22-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Presidente di seggio compie, coadiuvato dal segretario, tutte le operazioni elettorali ed in particolare:</p></content><list><num>a) </num><content><p>riceve tutto il materiale occorrente;</p></content></list><list><num>b) </num><content><p>è responsabile della sigillatura delle urne;</p></content></list><list><num>c) </num><content><p>provvede alla nomina del segretario eventualmente assente;</p></content></list><list><num>d) </num><content><p>sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale;</p></content></list><list><num>e) </num><content><p>garantisce una presenza di due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale. Allo scopo di garantire la regolare ed ordinata esecuzione delle operazioni elettorali, il presidente adotta i provvedimenti ritenuti fondamentali, potendo altresì richiedere, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica; </p></content></list><list><num>f) </num><content><p>decide, udito in ogni caso il parere del segretario, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati; </p></content></list><list><num>g) </num><content><p>è responsabile della consegna dei plichi contenenti i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali del proprio seggio; </p></content></list><list><num>h) </num><content><p>al termine delle operazioni di voto, consegna i plichi contenenti le schede votate,i verbali, le schede non votate e tutto il materiale del seggio all'ufficio elettorale temporaneo; </p></content></list><list><num>i) </num><content><p>il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Provvede alla compilazione del verbale.</p></content></list></clause><clause id="art22-cla3"><num>3.</num><content><p>Le svolgimento delle operazioni elettorali può essere effettuato anche con supporto ed assistenza di tipo informatico. In tal caso, il presidente del consorzio, attraverso l'ufficio elettorale temporaneo  prevede la dotazione dei seggi di PC, stampante e connessione web per la registrazione delle operazioni di voto.</p></content></clause><clause id="art22-cla4"><num>4.</num><content><p>In caso di assistenza informatica alle operazioni di voto la stampa della scheda elettorale, disponibile al seggio in formato digitale non editabile può essere effettuata direttamente al seggio. Le schede stampate conformi al fac- simile approvato dal responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo sono vistate da almeno un componente del seggio.</p></content></clause><clause id="art22-cla5"><num>5.</num><content><p>Per ciascuna lista possono essere designati rappresentanti di lista, la designazione deve avvenire in forma scritta e l'autenticazione delle firme è redatta con le modalità previste dal <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main" id="48">D.P.R. n. 445/2000</ref>. Le designazioni possono essere consegnate all'ufficio elettorale il giorno antecedente il giorno di votazione oppure gli stessi rappresentanti possono accreditarsi presso il presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, muniti di documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di una fotografia e designazione dell'incarico.</p></content></clause><clause id="art22-cla6"><num>6.</num><content><p>Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale, alle votazioni e allo scrutinio finale, può esibire un simbolo della lista di appartenenza e tenere copia dei registri elettorali, può annotare il numero degli elettori che si presentano a votare ma, per la legge sulla riservatezza dei dati personali, non può compilare elenchi delle persone che non si presentano al voto, né l' identità dei votanti. Durante lo scrutinio, ha potere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, non ha però diritto di veto in merito alla validità o nullità delle schede elettorali scrutinate.</p></content></clause></article><article id="art23"><num>Articolo 23</num><heading>Elettori</heading><clause id="art23-cla1"><num>1.</num><content><p>Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio, oltre ai dipendenti del Consorzio , ai rappresentanti di lista o altro personale appositamente adibito.</p></content></clause><clause id="art23-cla2"><num>2.</num><content><p>Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.</p></content></clause><clause id="art23-cla3"><num>3.</num><content><p>I diversamente abili  o gli affetti da  grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda si accerterà con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: "ha votato con l'assistenza del Sig........".</p></content></clause></article><article id="art24"><num>Articolo 24</num><heading>Identificazione dell'elettore</heading><clause id="art24-cla1"><num>1.</num><content><p>L'elettore che si presenta a votare è innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire:</p></content><list><num>a) </num><content><p>mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposito campo di identificazione del database elettorale, ove presente, o della lista dei votanti, andranno indicati gli estremi del documento.</p></content></list><list><num>b) </num><content><p> da parte di uno dei componenti del seggio, in tal caso l'identificazione si opera con la spunta nell'apposito campo del database elettorale o con relativa annotazione sulla lista dei votanti.</p></content></list></clause><clause id="art24-cla2"><num>2.</num><content><p>In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, di tale rettifica si farà cenno nel verbale.</p></content></clause></article><article id="art25"><num>Articolo 25</num><heading>Operazioni di votazione</heading><clause id="art25-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Presidente, una volta identificato l'elettore e accertato il diritto all'esercizio del voto, gli consega la scheda vistata da almeno uno dei componenti del seggio, corrispondente alla sezione nella quale risulta iscritto.</p></content></clause><clause id="art25-cla2"><num>2.</num><content><p>Consegna altresì al votante la matita e lo invita a recarsi in cabina onde esercitare il diritto di voto e, se richiesto, fornirà spiegazioni riguardanti il modo di esprimere il voto.</p></content></clause><clause id="art25-cla3"><num>3.</num><content><p>Il votante, espresso il voto, piega  e chiude la scheda, consegnandola, insieme alla matita, al Presidente, il quale dopo essersi accertato che la scheda sia quella precedentemente assegnata, la introduce nell'urna relativa alla sezione di appartenenza.</p></content></clause><clause id="art25-cla4"><num>4.</num><content><p>Nel contempo un componente del seggio che ha riscontrato il numero d'ordine d'iscrizione e la sezione dell'elettore, appone  la spunta nell'apposito campo del database elettorale o della lista dei votanti.</p></content></clause><clause id="art25-cla5"><num>5.</num><content><p>Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.</p></content></clause><clause id="art25-cla6"><num>6.</num><content><p>Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.</p></content></clause><clause id="art25-cla7"><num>7.</num><content><p>Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda – che viene annullata - e sia riammesso a votare solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.</p></content></clause><clause id="art25-cla8"><num>8.</num><content><p>Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.</p></content></clause><clause id="art25-cla9"><num>9.</num><content><p>L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata, il Presidente consegna un'altra da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione relativa alla consegna di una seconda scheda, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore.</p></content></clause></article><article id="art26"><num>Articolo 26</num><heading>Operazioni preliminari allo scrutinio</heading><clause id="art26-cla1"><num>1.</num><content><p>Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa.</p></content></clause><clause id="art26-cla2"><num>2.</num><content><p>Le schede non utilizzate, previo scrutinio numerico, sono  raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.</p></content></clause><clause id="art26-cla3"><num>3.</num><content><p>Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procede all'accertamento del numero dei votanti che trascrive sui verbali.</p></content></clause><clause id="art26-cla4"><num>4.</num><content><p>Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.</p></content></clause></article><article id="art27"><num>Articolo 27</num><heading>Operazioni di scrutinio</heading><clause id="art27-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Presidente, assistito dal segretario , effettua lo spoglio delle schede. I rappresentanti di lista,  identificati presso il seggio ai senso dell'articolo 22, comma 6, possono assistere allo spoglio e possono esprimere pareri sulla validità dei singoli voti.</p></content></clause><clause id="art27-cla2"><num>2.</num><content><p>Terminato lo spoglio, il presidente redige apposito verbale e sigilla le schede secondo le istruzioni ricevute insieme al materiale del seggio. Il presidente del seggio provvede a far trasportare i plichi con le schede e i verbali presso la sede dell’ufficio elettorale.</p></content></clause><clause id="art27-cla3"><num>3.</num><content><p>Lo scrutinio delle schede è pubblico e può assistervi chiunque a patto di non recare intralcio e disturbo alle operazioni di spoglio. Il presidente può allontanare chi deliberatamente tiene comportamenti atti a rallentare o ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni.</p></content></clause></article><article id="art28"><num>Articolo 28</num><heading>Schede corrispondenti a voti contestati</heading><clause id="art28-cla1"><num>1.</num><content><p>Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente, sentito il segretario.</p></content></clause><clause id="art28-cla2"><num>2.</num><content><p>I voti contestati sono indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, le relative decisioni del presidente sono riportate nel verbale.</p></content></clause></article><article id="art29"><num>Articolo 29</num><heading>Validità delle elezioni</heading><clause id="art29-cla1"><num>1.</num><content><p>Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.</p></content></clause></article><article id="art30"><num>Articolo 30</num><heading>Proclamazione degli eletti e reclami</heading><clause id="art30-cla1"><num>1.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo  sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti.</p></content></clause><clause id="art30-cla2"><num>2.</num><content><p>Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo all'ufficio elettorale  temporaneo  entro dieci giorni dalla data della proclamazione.</p></content></clause><clause id="art30-cla3"><num>3.</num><content><p>Il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo, non oltre quindici giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti decide su eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.</p></content></clause><clause id="art30-cla4"><num>4.</num><content><p>L'ufficio elettorale temporaneo, entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, invia agli interessati per raccomandata A\R o posta elettronica certificata la comunicazione della loro elezione e richiede loro una comunicazione circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.</p></content></clause><clause id="art30-cla5"><num>5.</num><content><p> I candidati eletti inviano, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4,  per raccomandata A\R, posta elettronica o consegnandola alla sede dell’ufficio elettorale, l’accettazione dell’elezione e la documentazione richiesta  In assenza di risposta o in caso di diniego dell’accettazione dell’elezione, il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo procede ad inviare analoga comunicazione agli altri candidati nell’ordine di preferenze ricevute.</p></content></clause></article><article id="art31"><num>Articolo 31</num><heading>Elezione dell'ufficio di Presidenza</heading><clause id="art31-cla1"><num>1.</num><content><p>L'assemblea come primo atto provvede alla convalida degli eletti di cui all'articolo 35  e successivamente ad eleggere a maggioranza assoluta tra i propri membri i componenti dell'ufficio di presidenza. Il presidente e il vicepresidente dell'assemblea sono eletti tra i membri di cui alla lettera a) commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="49">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>. </p></content></clause><clause id="art31-cla2"><num>2.</num><content><p>A seguito dell'elezione i membri dell'ufficio di presidenza procedono all'accettazione della carica. La comunicazione in ordine all'accettazione è comunicata all'assemblea del consorzio entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di elezione alle suddette cariche. L'avviso relativo all'elezione nelle cariche consortili è inviato ai soggetti interessati  entro due giorni dalla votazione. In caso di mancata accettazione si procederà a nuova elezione.</p></content></clause><clause id="art31-cla3"><num>3.</num><content><p>I membri eletti possono esprimere direttamente in seno all'assemblea l'accettazione alla carica consortile. In tal caso il verbale della seduta dovrà darne atto e non si dovrà procedere all'invio dell'avviso, né alla comunicazione dell'accettazione della carica da parte dei soggetti interessati.</p></content></clause><clause id="art31-cla4"><num>4.</num><content><p>I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 37.</p></content></clause><clause id="art31-cla5"><num>5.</num><content><p>Il Presidente del consorzio può essere confermato una sola volta.</p></content></clause></article><article id="art32"><num>Articolo 32</num><heading>Perfezionamento dell'accettazione della carica consortile</heading><clause id="art32-cla1"><num>1.</num><content><p>L'accettazione della carica dei membri dell'ufficio di presidenza si perfeziona a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2 comunicata dall'assemblea del consorzio ai soggetti interessati.</p></content></clause><clause id="art32-cla2"><num>2.</num><content><p>L'assemblea verifica che il presidente e il vicepresidente eletti non si trovino in una causa di incompatibilità o inconferibilità ai sensi  della vigente normativa nazionale e regionale in materia.</p></content></clause><clause id="art32-cla3"><num>3.</num><content><p>I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito dell'accettazione della propria carica con le modalità di cui ai commi 2 o 3 dell'articolo 16, e della comunicazione da parte dell'assemblea dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2.</p></content></clause><clause id="art32-cla4"><num>4.</num><content><p>I componenti dell'ufficio di presidenza cessano dallo loro carica ai sensi dell'articolo 31, comma 3. </p></content></clause></article><article id="art33"><num>Articolo 33</num><heading>Durata e cessazione delle cariche dei membri dell'assemblea consortile</heading><clause id="art33-cla1"><num>1.</num><content><p>Ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="50">articolo 13, comma 2 della l.r.79/2012</ref> gli organi del consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I subentranti restano in carica per il periodo rimanente.</p></content></clause><clause id="art33-cla2"><num>2.</num><content><p>Chi ha ricoperto per un mandato la carica di Presidente e di revisore del consorzio è rieleggibile soltanto una volta per la medesima carica secondo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 e  dall’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art18-com2" id="51">articolo 18 comma 2 della l.r 79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art33-cla3"><num>3.</num><content><p>I membri dell'assemblea eletti ai sensi della lettera a), commi 2, 3,4,5, 6 e 7, dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="52">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni nella prima seduta della nuova assemblea e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.</p></content></clause><clause id="art33-cla4"><num>4.</num><content><p>L'assemblea è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti di cui alla lettera a), dei commi 2,3,4,5,6 e 7, dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="53">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>. I membri eletti si insediano nella nella prima seduta della nuova assemblea consortile.</p></content></clause><clause id="art33-cla5"><num>5.</num><content><p>I cinque anni di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="54">articolo 13, comma 2 della l.r.79/2012</ref> per l'assemblea consortile decorrono dall'insediamento dei membri eletti di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4,5 ,6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="55">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> nella prima seduta della nuova assemblea consortile.</p></content></clause><clause id="art33-cla6"><num>6.</num><content><p>I membri dell'assemblea eletti di cui alla lettera a), dei commi 2,3,4,5,6 e 7, dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="56">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>, il presidente e il vice presidente cessano dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.</p></content></clause><clause id="art33-cla7"><num>7.</num><content><p>Al membro dell'assemblea eletto  ai sensi della lettera a) commi 2, 3,4,5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="57">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, subentra, nell'ordine, il candidato che  ha riportato il maggior  numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all’interno della lista di appartenenza. In assenza di preferenze si procede  scorrendo la lista partendo dal candidato successivo  a quello  da sostituire.</p></content></clause><clause id="art33-cla8"><num>8.</num><content><p>Qualora non sia possibile procedere nello scorrimento nella lista di appartenenza subentra il candidato che ha riportato il maggior  numero di voti preferenziali all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non elette.</p></content></clause><clause id="art33-cla9"><num>9.</num><content><p>Nei casi di cui al comma 5 qualora il subentro ai sensi del medesimo comma non sia possibile, l’assemblea esercita le proprie funzioni con i membri proclamati in carica fatto salvo quanto previsto dall'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14-com8" id="58">articolo 14 comma 8 della l.r.79/2012</ref>.</p></content></clause><clause id="art33-cla10"><num>10.</num><content><p>Qualora il numero dei membri dell’assemblea proclamati eletti o comunque in carica sia inferiore a due terzi del numero previsto dall'articolo 14, commi 2,3,4,5,6 e 7 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="59">della l.r.79/2012</ref>,  il Presidente convoca entro sei  mesi il corpo elettorale per la sostituzione dell’intera  assemblea.</p></content></clause><clause id="art33-cla11"><num>11.</num><content><p>Qualora uno o più  membri dell’ufficio di presidenza cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, il presidente, o il suo sostituto, convoca entro dieci giorni l’assemblea che provvede alla nuova nomina.</p></content></clause><clause id="art33-cla12"><num>12.</num><content><p>La verifica delle incompatibilità,  l'accettazione della carica, la decadenza nonché le dimissioni e ogni altro adempimento relativo alla nomina  e cessazione dalla carica dei  membri di cui alla lettera  d)  dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="60">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> è effettuata, previa richiesta da parte del presidente  del consorzio interessato, dall'organo competente alla nomina medesima ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="61">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> e della normativa vigente in materia di nomine. </p></content></clause></article><article id="art34"><num>Articolo 34</num><heading>Decadenza </heading><clause id="art34-cla1"><num>1.</num><content><p>La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi del presente regolamento e della  vigente normativa in materia.</p></content></clause><clause id="art34-cla2"><num>2.</num><content><p>La decadenza per  i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2,3,4,5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="62">articolo 14 della l.r.79/2012</ref> è pronunciata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e si verifica quando, successivamente all’elezione:</p></content><list><num>a)</num><content><p>sopravvenga una causa di ineleggibilità o  incompatibilità  di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge,  di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>i membri dell’assemblea senza giustificato motivo non partecipino per  tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea;</p></content></list></clause><clause id="art34-cla3"><num>3.</num><content><p>Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2,3,4,5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="63">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.</p></content></clause><clause id="art34-cla4"><num>4.</num><content><p> Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.</p></content></clause><clause id="art34-cla5"><num>5.</num><content><p>I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti ai sensi e con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 27 .</p></content></clause><clause id="art34-cla6"><num>6.</num><content><p>I membri di cui alla lettere c) e d) dei commi 2,3,4,5, 6 e 7 dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="64">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>, decadono con la cessazione del mandato di sindaco o di presidente della provincia, alla scadenza del loro  mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo presidente di provincia in rappresentanza del medesimo comune o provincia che resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo.</p></content></clause></article><article id="art35"><num>Articolo 35</num><heading>Dimissioni</heading><clause id="art35-cla1"><num>1.</num><content><p>Le dimissioni sono date con comunicazione scritta inviata all'assemblea.</p></content></clause><clause id="art35-cla2"><num>2.</num><content><p>Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'assemblea.</p></content></clause><clause id="art35-cla3"><num>3.</num><content><p>Al subentro del nuovo membro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.</p></content></clause></article><article id="art36"><num>Articolo 36</num><heading>Esercizio delle funzioni dei membri degli organi del consorzio alla scadenza delle loro funzioni e indizione delle nuove elezioni</heading><clause id="art36-cla1"><num>1.</num><content><p>Alla scadenza del termine di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art13-com2" id="65">articolo 13 comma 2 della l.r.79/2012</ref> e fino alla decorrenza del termine di cessazione delle loro funzioni ai sensi dell'articolo 33 al comma 3, gli organi consortili hanno la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione e gli atti indifferibili e urgenti.</p></content></clause><clause id="art36-cla2"><num>2.</num><content><p>Le elezioni per la nuova assemblea  sono indette  con decreto  del presidente del consorzio in carica. </p></content></clause></article><article id="art37"><num>Articolo 37</num><heading>Convalida degli eletti</heading><clause id="art37-cla1"><num>1.</num><content><p>Nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento della nuova assemblea è la convalida degli eletti;  l’assemblea  verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei  membri eletti ai sensi degli articoli 11 ter e 11 quater <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="66">della l.r.79/2012</ref>.</p></content></clause></article><article id="art38"><num>Articolo 38</num><heading>Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità</heading><clause id="art38-cla1"><num>1.</num><content><p>Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main" id="67">l.r.79/2012</ref> e dalla normativa in materia come causa di ineleggibilità o esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle cause di incompatibilità, l'assemblea la contesta all'interessato .</p></content></clause><clause id="art38-cla2"><num>2.</num><content><p>Il membro dell'assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.</p></content></clause><clause id="art38-cla3"><num>3.</num><content><p>Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.</p></content></clause><clause id="art38-cla4"><num>4.</num><content><p>Qualora l'interessato non vi provveda entro i successivi 10 giorni l'assemblea lo dichiara decaduto. La deliberazione è comunicata  entro i cinque giorni successivi dalla sua adozione a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.</p></content></clause></article><article id="art39"><num>Articolo 39</num><heading>Disposizioni di prima applicazione </heading><clause id="art39-cla1"><num>1.</num><content><p> La disposizione di cui all'articolo  33 comma 6 non si applica ai membri dell'assemblea eletti di cui alla lettera a), commi 2,3,4,5,6 e 7, dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art14" id="68">articolo 14 della l.r.79/2012</ref>, in carica all'entrata in vigore del presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art39-cla2"><content><p>Conferimento di rappresentanza per l'esercizio diritto di voto al cointestatario di comunione (<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012/79/main#art10-com2" id="69">art.10 comma 2 l.r. 79/2012</ref> – art. 16 comma 1 Regolamento elettorale) </p></content></clause><clause id="art39-cla3"><content><p>fac simile</p></content></clause><clause id="art39-cla4"><content><p>     Al Consorzio di bonifica……… (indicare il nome del Consorzio)</p></content></clause><clause id="art39-cla5"><content><p>……………………...……… (indicare l’indirizzo del Consorzio)</p></content></clause><clause id="art39-cla6"><content><p>OGGETTO: Elezioni dell’Assemblea consortile del Consorzio di bonifica…...………………..</p></content></clause><clause id="art39-cla7"><content><p>Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione.</p></content></clause><clause id="art39-cla8"><content><p>I sottoscritti:</p></content></clause><clause id="art39-cla9"><content><p>1) Cognome e nome:  __________________________________________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla10"><content><p>nato/a a _________________________________________ Prov. ( ______ ) il _____________</p></content></clause><clause id="art39-cla11"><content><p>residente a _______________________________________ Prov. ( ______ ) cap. __________</p></content></clause><clause id="art39-cla12"><content><p>via __________________________________________________________ n° ____________</p></content></clause><clause id="art39-cla13"><content><p>2) Cognome e nome:  __________________________________________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla14"><content><p>nato/a a _________________________________________ Prov. ( ______ ) il _____________</p></content></clause><clause id="art39-cla15"><content><p>residente a _______________________________________ Prov. ( ______ ) cap. __________</p></content></clause><clause id="art39-cla16"><content><p>via __________________________________________________________ n° ____________</p></content></clause><clause id="art39-cla17"><content><p>3) Cognome e nome:  __________________________________________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla18"><content><p>nato/a a _________________________________________ Prov. ( ______ ) il _____________</p></content></clause><clause id="art39-cla19"><content><p>residente a _______________________________________ Prov. ( ______ ) cap. __________</p></content></clause><clause id="art39-cla20"><content><p>via __________________________________________________________ n° ____________</p></content></clause><clause id="art39-cla21"><content><p>quali cointestatari con il contribuente iscritto all’elenco degli aventi diritto al voto con il n.____, </p></content></clause><clause id="art39-cla22"><content><p>ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 2 del regolamento elettorale, di cui alla DGRT ___________</p></content></clause><clause id="art39-cla23"><content><p>D E L E G A N O </p></content></clause><clause id="art39-cla24"><content><p>il/la Sig./ra ____________________________________________________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla25"><content><p>nato/a a _________________________________________ Prov. ( ______ ) il ______________</p></content></clause><clause id="art39-cla26"><content><p>residente a ______________________________________ Prov. ( ______ ) cap. ___________</p></content></clause><clause id="art39-cla27"><content><p>via ___________________________________________________________ n° _____________</p></content></clause><clause id="art39-cla28"><content><p>in qualità dicointestario/a , all’esercizio del diritto di voto nelle elezioni dell’Assemblea consortile indette nel/i giorno/i____________________</p></content></clause><clause id="art39-cla29"><content><p>Data ________________ FIRMA DEI  COINTESTATARI*____________________________________________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla30"><content><p>        ______________________________</p></content></clause><clause id="art39-cla31"><content><p>(*) La firma di ciascun delegante deve essere autenticata ai sensi del <ref href="/it/decreto/presidente.repubblica/2000/445/main" id="70">D.P.R. n. 445/2000</ref>. </p></content></clause><clause id="art39-cla32"><content><p>La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia (semplice) di documento valido di identità del sottoscrivente. </p></content></clause><clause id="art39-cla33"><content><p>N.B.: le notizie fornite con il presente atto sono tutelate ai sensi del <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2003/196/main" id="71">D.Lgs. n.196/2003</ref> sulla protezione dei dati personali. </p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20181221"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
