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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2025-08-28" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="54"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2025-08-22/55/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-08-22/55"/><FRBRdate date="2025-08-22" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2025-08-22/55/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-08-22/55/ita@"/><FRBRdate date="2025-08-22" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2025-08-22/55/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-08-22/55/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2025-08-22" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2025-08-28" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2025-08-22/55/ita@/main" showAs="Original"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2026-03-18/3" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p>  Lettera così sostituita con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2026-03-18/3/main#art13" id="1">l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 13</ref>.</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Servizi sociali" showAs="Servizi sociali" dictionary="Toscana" id="160.160"/><keyword value="Tutela della salute" showAs="Tutela della salute" dictionary="Toscana" id="160.110"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2025-08-22">22 agosto 2025</docDate><docNumber>55</docNumber><docTitle>Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com4" id="2">articolo 117, comma quarto, della Costituzione</ref>;</p><p>Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/stato/2017-12-27/205/main" id="3">legge 27 dicembre 2017, n. 205</ref> (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in particolare l’articolo 1, comma 255;</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2024-03-15/29/main" id="4">decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29</ref> (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 <ref href="/it/legge/stato/2023-03-23/33/main" id="5">della legge 23 marzo 2023, n. 33</ref>);</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2024-05-03/62/main" id="6">decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62</ref> (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/40/main" id="7">legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40</ref> (Disciplina del servizio sanitario regionale);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/41/main" id="8">legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41</ref> (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2008-12-18/66/main" id="9">legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66</ref> (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. la Regione Toscana, come altre regioni, adotta iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, riconoscendone il valore sociale, nonché a rafforzare la rete dei servizi presenti sul territorio a supporto di tale figura, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti;</p><p>2. il caregiver familiare, in coerenza con il progetto di assistenza individualizzato (PAI) o con il progetto di vita, dà vita alla relazione di cura nel modo che ritiene più appropriato, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita e svolge i seguenti compiti:</p><p>a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo in relazione alle esigenze dell’assistito, favorendone la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;</p><p>b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali.</p><p>3. La rete di welfare locale, del quale il caregiver familiare costituisce parte integrante, gli assicura supporto ed affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'assistenza;</p><p>4. La rete di sostegno al caregiver, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, trova piena realizzazione nel raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni;</p><p>5. Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare;</p><p>6. La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona assistita per prevenire l’accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine;</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Finalità</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione valorizza i caregiver familiari individuati nei soggetti di cui all’<ref href="/it/legge/stato/2017-12-27/205/main#art1-com255" id="10">articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</ref> (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e ne riconosce il ruolo di componenti informali della rete di assistenza alla persona e di figure cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/41/main#art2-com1-let3" id="11">articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41</ref> (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché dei principi di valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona, di adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi e di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005/41/main#art3-com1" id="12">articolo 3, comma 1, della medesima l.r. 41/2005</ref>.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>La Regione riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che l’intera collettività trae dalla loro opera.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Ruolo del caregiver familiare</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Il caregiver familiare opera in modo volontaristico, non retribuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2008-12-18/66/main#art12" id="13">articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66</ref> (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) o del progetto di vita di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/66/main#art12bis" id="14">articolo 12 bis della medesima l.r. 66/2008</ref>, in coerenza con il percorso assistenziale personalizzato di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005/41/main#art7" id="15">articolo 7 della l.r. 41/2005</ref>.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il caregiver familiare è coinvolto dai competenti servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, come parte integrante, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita. </p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><content><p>Il caregiver familiare riceve informazioni e orientamento sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, nonché sulle modalità per accedere ad esse, attraverso i punti unici di accesso di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/66/main#art10-com1" id="16">articolo 10, comma 1, della l.r. 66/2008</ref>.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p>Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero dei soggetti di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005/41/main#art10-com1" id="17">articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005</ref>, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><num>4.</num><content><p>Nell'ambito delle proprie competenze, le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><num>5.</num><content><p>Il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, nell’ambito del PAI o del progetto di vita, anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto, anche alla luce delle mutate condizioni psicofisiche e di salute del caregiver stesso, attraverso la tempestiva revisione del PAI o del progetto di vita.</p></content></clause><clause id="art3-cla6"><num>6.</num><content><p>Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita o di chi ne esercita la rappresentanza legale, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI o del progetto di vita, e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nello stesso PAI o nel progetto di vita.</p></content></clause><clause id="art3-cla7"><num>7.</num><content><p>Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>  Sono elementi della rete di cui al comma 1: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>il referente per il coordinamento operativo, nell'ambito del PAI, o il referente per l’attuazione del progetto di vita, è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p><inline name="inlinea0">il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l’infermiere che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente per le attività infermieristiche;</inline> <noteRef href="not1" marker="(1)"/> </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>il volontariato, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti della rete di solidarietà e prossimità, che rappresentano un'ulteriore risorsa eventualmente da attivare per arricchire il PAI o il progetto di vita, e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.</p></content></list></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona cara per prevenire l’accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>  Il servizio di cui al comma 1 consiste: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>nelle attività di informazione ed orientamento riguardanti gli interventi, i servizi e le opportunità che possono essere offerti dalla rete integrata del territorio di riferimento;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>nel supporto psicologico per il mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p>Nei casi più complessi, il caregiver familiare è informato ed orientato verso l’associazionismo, le reti solidali del territorio nonché i gruppi di mutuo aiuto di caregiver familiari, affinché possano essere attivate risposte di prossimità calibrate su bisogni specifici e sulla conoscenza diretta delle situazioni.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>Interventi di promozione a favore del caregiver familiare</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, nonché della rete dei servizi presenti sul territorio a supporto dei compiti del caregiver, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>La Regione, anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni, promuove iniziative di informazione, valorizzazione e programmi di aggiornamento sul ruolo del caregiver, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, anche ai fini del consolidamento delle relazioni previste dall’articolo 3.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><num>3.</num><alinea><content><p>  La Regione può inoltre: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>promuovere accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI o del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla4"><num>4.</num><content><p>La Regione e gli enti locali promuovono, a livello regionale e locale, le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e ne favoriscono la partecipazione al processo di programmazione sanitaria e sociale integrata in ambito regionale e locale, in coerenza con l’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005/41/main#art3-com1-let9" id="18">articolo 3, comma 1, lettera i), della l.r. 41/2005</ref>.</p></content></clause><clause id="art6-cla5"><num>5.</num><content><p>La Regione, anche mediante l’attivazione di percorsi di co-progettazione di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2020-07-22/65/main#art11" id="19">articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65</ref> (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), sostiene progetti realizzati dai soggetti del Terzo Settore, finalizzati all’attivazione di reti solidali e di gruppi di mutuo aiuto a favore dei caregiver familiari.</p></content></clause><clause id="art6-cla6"><num>6.</num><content><p>La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità ed i criteri per l’attuazione di quanto previsto al comma 5.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><heading>Clausola valutativa</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>  Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del caregiver familiare, anche ai fini dell’eventuale revisione della legge stessa. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in forma sintetica le seguenti informazioni: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>il numero dei caregiver familiari e la loro distribuzione sul territorio regionale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>le attività di orientamento, supporto ed informazione al caregiver familiare fornite attraverso il Centro di ascolto regionale;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>le iniziative di supporto, e la loro distribuzione sul territorio regionale, realizzate dai soggetti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in collaborazione con l’associazionismo;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>le informazioni utili ad evidenziare l’inserimento del caregiver familiare nel progetto assistenziale e le eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento dell’attività del caregiver;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>le eventuali criticità emerse nell’attuazione della legge.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><content><p>La relazione di cui al comma 1 è illustrata nella commissione consiliare competente, alla presenza delle associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e degli altri soggetti a vario titolo interessati.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><heading>Norma finanziaria</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, è stimata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><content><p>Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 "Interventi per le famiglie”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><content><p>Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:</p></content></clause><clause id="art8-cla4"><content><p>Anno 2025</p></content></clause><clause id="art8-cla5"><content><p>- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><content><p>- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 "Interventi per le famiglie”, Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.</p></content></clause><clause id="art8-cla7"><content><p>Anno 2026</p></content></clause><clause id="art8-cla8"><content><p>- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;</p></content></clause><clause id="art8-cla9"><content><p>- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 "Interventi per le famiglie”, Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.</p></content></clause><clause id="art8-cla10"><content><p>Anno 2027</p></content></clause><clause id="art8-cla11"><content><p>- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;</p></content></clause><clause id="art8-cla12"><content><p>- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 "Interventi per le famiglie”, Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.</p></content></clause><clause id="art8-cla13"><num>4.</num><content><p>Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli da 1 a 4 nonché all’articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p></content></clause><clause id="art8-cla14"><num>5.</num><content><p>Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. </p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20260325"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
