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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2022-06-22" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="31"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2022-06-17/20/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2022-06-17/20"/><FRBRdate date="2022-06-17" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2022-06-17/20/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2022-06-17/20/ita@"/><FRBRdate date="2022-06-17" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2022-06-17/20/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2022-06-17/20/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2022-06-17" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2022-06-22" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2022-06-17/20/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ <ref href="/it/costituzione/stato///main#art123-com2" id="1">articolo 123, secondo comma della Costituzione</ref>, con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/2007-11-23/62/main#art3" id="3">articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62</ref>, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022. </p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Statuto e leggi statutarie" showAs="Statuto e leggi statutarie" dictionary="Toscana" id="110.120"/><keyword value="Organi della Regione (Consiglio regionale – Giunta regionale – Presidente)" showAs="Organi della Regione (Consiglio regionale – Giunta regionale – Presidente)" dictionary="Toscana" id="110.140"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2022-06-17">17 giugno 2022</docDate><docNumber>20</docNumber><docTitle>Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. <noteRef href="not1" marker="(1)"/></docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Visto l’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art123" id="5">articolo 123 della Costituzione</ref>;</p><p>Visti gli articoli 34 e 35 l’articolo dello Statuto;</p><p>Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. A seguito della <ref href="/it/legge/stato/2014-04-07/56/main" id="6">legge 7 aprile 2014, n. 56</ref> (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2015-03-03/22/main" id="7">legge regionale 3 marzo 2015 n. 22</ref> (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della <ref href="/it/legge/stato/2014-04-07/56/main" id="8">legge 7 aprile 2014, n. 56</ref> “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;</p><p>2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell’esercizio dell’azione amministrativa;</p><p>3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l’ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l’altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni.</p><p>4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo.</p><p>5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla presidenza della regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.</p><p>6. Dinanzi all’ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al Presidente stesso;</p><p>7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir1">1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.</quotedText> </p></content></clause><clause id="art1-cla3"><content><p><quotedText id="mod0-vir2">2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.</quotedText> ”.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell’articolo 34 bis dello Statuto</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo l’articolo 34 dello Statuto è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir3">Art. 34 bis  Sottosegretario alla presidenza</quotedText> </p></content></clause><clause id="art2-cla3"><content><p><quotedText id="mod0-vir4">1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.</quotedText> </p></content></clause><clause id="art2-cla4"><content><p><quotedText id="mod0-vir5">2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.</quotedText>”.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20220622"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
