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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2012-06-21" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="30"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2012-06-18/28/R/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-06-18/28/R"/><FRBRdate date="2012-06-18" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2012-06-18/28/R/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-06-18/28/R/ita@"/><FRBRdate date="2012-06-18" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2012-06-18/28/R/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2012-06-18/28/R/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2012-06-18" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2012-06-22" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.giunta/regione.toscana/2012-06-18/28/R/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/regolamento.giunta/regione.toscana/2003-08-08/47/R" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Lavoro e interventi per l’occupazione" showAs="Lavoro e interventi per l’occupazione" dictionary="Toscana" id="170.110"/><keyword value="Istruzione e diritto allo studio" showAs="Istruzione e diritto allo studio" dictionary="Toscana" id="190.110"/><keyword value="Formazione e orientamento professionale" showAs="Formazione e orientamento professionale" dictionary="Toscana" id="190.140"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="2012-06-18">18 giugno 2012</docDate><docNumber>28/R</docNumber><docTitle>Modifiche al regolamento emanato con <ref href="/it/regolamento.giunta/regione.toscana/2003-08-08/47/R/main" id="1">decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R</ref> (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA</p><p>EMANA</p><p>il seguente regolamento</p><p>PREAMBOLO</p><p>Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 42 dello Statuto;</p><p>Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);</p><p>Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli 18 bis e 32, comma 5 bis;</p><p>Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);</p><p>Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;</p><p>Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;</p><p>Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2012, n. 408 “Modifiche al DPGR 8 agosto 2003 n. 47/r - Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato”; </p><p>Visto il parere favorevole della Terza e Quinta Commissione consiliare espresso, con raccomandazioni, nella seduta del 4 giugno 2012;</p><p>Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;</p><p>Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2012, n. 511.</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. il d.lgs. 167/2011 ha riformato l’istituto dell’apprendistato in senso innovativo rispetto alla previgente normativa ed in particolare ha modificato la denominazione e la disciplina di ciascuna tipologia contrattuale, rinviando la disciplina generale del contratto ad appositi accordi interconfederali  ovvero ai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di determinati principi;</p><p>2. il citato d.lgs. 167/2011 ha modificato fra l’altro gli aspetti relativi all’offerta formativa pubblica per cui la disciplina regionale in materia di apprendistato, che è rimasta in vigore fino al 25  aprile 2012 per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 7, comma 7 dello stesso d.lgs. 167/2011, deve essere adeguata alle nuove diposizioni; </p><p>3. al fine di adottare tempestivamente gli atti conseguenti di attuazione, e consentire in tal modo l’operatività delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è prevista l’immediata entrata in vigore dello stesso;</p><p>4. di accogliere il parere espresso dalla Terza e Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2012 e di adeguare conseguentemente il testo alle raccomandazioni in esso contenute, ad eccezione:</p><p>- della prima raccomandazione, relativa alla richiesta di specificare il termine “standard”, in quanto il termine “standard” è mutuato dal d.lgs. 167/2011, dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dal d.p.g.r. 47/R/2003 con riferimento al sistema regionale delle competenze, che ne definiscono i contenuti; </p><p>- della terza raccomandazione, riguardante l’integrazione delle rubriche degli articoli con il riferimento all’articolo di legge cui danno attuazione, in quanto l’integrazione richiesta, benché formalmente prevista dall’articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), renderebbe disomogeneo il testo del regolamento, in quanto gli altri articoli del d.p.g.r. 47/R/2003 non contengono il riferimento all’articolo di cui sono attuazione;</p><p>si approva il presente regolamento</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>- Sostituzione del <ref href="/it/regolamento.giunta/regione.toscana/2003-08-08/47/R/main#tit6" id="2">titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003</ref></heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Il titolo VI del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro”) è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir1">“Titolo VI - Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir2">Capo I - Disposizioni generali</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir3">Art. 40 - Formazione nell'apprendistato</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir4">1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali: </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir5">a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir6">b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir7">c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir8">Art. 41 - Piano formativo individuale</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir9">1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir10">Art. 42 - Certificazione delle competenze in esito alle attività formative</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir11">1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir12">2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l’accreditamento degli stessi. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir13">3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir14">4. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l’attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all’articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l’attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir15">5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir16">Art. 43 - Erogazione dell’offerta formativa</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir17">1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir18">2. Per le tipologie di contratto indicate all’articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir19">Art. 44 - Compiti dei servizi per l'impiego</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir20">1. Il servizio per l'impiego competente provvede: </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir21">a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista; </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir22">b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir23">c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 42, comma 2. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir24">Art. 45 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir25">1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all’interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir26">Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir27">Art. 46 - Destinatari e durata del percorso formativo</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir28">1 . I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir29">a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir30">b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale; </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir31">c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir32">2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può  prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir33">3. L’attività di formazione interna ed esterna all’azienda è strutturata per un totale di seicento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir34">4. La Giunta regionale, in base all’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir35">Art. 47 - Profili formativi</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir36">1. I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir37">2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir38">Art. 48 - Contenuti, soggetti e strumenti dell’attività formativa</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir39">1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir40">2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir41">3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la  definizione degli obiettivi della formazione e per l’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir42">4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative </quotedText><quotedText id="mod0-vir43">accreditate.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir44">5. La Giunta regionale  stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir45">Art. 49 - Formazione aziendale</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir46">1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir47">Capo III - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir48">Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir49">1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir50">a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir51">b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir52">c) realizzazione mediante una specifica progettazione;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir53">d) produzione di esiti verificabili e certificabili.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir54">Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell’attività formativa</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir55">1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir56">2. La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir57">3. La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir58">a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir59">b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir60">4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all’articolo 41. </quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir61">5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir62">6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir63">7. Nell’ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir64">Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir65">Art. 51 bis - Standard formativi per l’apprendistato di alta formazione e ricerca</quotedText></p></content></clause><clause id="cla"><content><p><quotedText id="mod0-vir66">1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l’apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.</quotedText></p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>- Norma transitoria</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 42, 46, comma 3, e 50 del d.p.g.r. 47/R/2003, come sostituiti dal presente regolamento, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>- Entrata in vigore</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20120621"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
