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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2025-03-21" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="19"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2025-03-18/17/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-03-18/17"/><FRBRdate date="2025-03-18" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2025-03-18/17/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-03-18/17/ita@"/><FRBRdate date="2025-03-18" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2025-03-18/17/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2025-03-18/17/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2025-03-18" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2025-03-21" 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regionale</docType><docDate date="2025-03-18">18 marzo 2025</docDate><docNumber>17</docNumber><docTitle>Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;</p><p>Visti l’articolo 3, comma 3, l’articolo 4, comma 1, lettere a), q) e r), l’articolo 58 e l’articolo 59 dello Statuto;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/stato/1985-05-20/222/main" id="2">legge 20 maggio 1985, n. 222</ref> (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/stato/2003-08-01/206/main" id="3">legge 1° agosto 2003, n. 206</ref> (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la valorizzazione del loro ruolo);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2002-07-26/32/main" id="4">legge regionale 26 luglio 2002, n. 32</ref> (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2020-08-06/81/main" id="5">legge regionale 6 agosto 2020, n. 81</ref> (Promozione delle politiche giovanili regionali);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-02-04/11/main" id="6">legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11</ref> (Valorizzazione della Toscana diffusa);</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. la Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e con i principi posti a guida delle proprie politiche giovanili, riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli altri enti ecclesiastici cattolici e dalle associazioni, attraverso gli oratori e le attività oratoriali con particolare riferimento alle azioni rivolte ai minori, agli adolescenti e ai giovani;</p><p>2. gli oratori e le attività oratoriali che, traendo origine dall’esempio di San Filippo Neri per poi evolversi attraverso testimonianze significative come quella di San Giovanni Bosco, vantano quattrocentocinquanta anni di impegno educativo, rappresentano un presidio volto ad accogliere, coinvolgere ed includere tutti i giovani a prescindere dalle loro appartenenze e uno strumento di contrasto ai fenomeni di emarginazione sociale, di promozione della cura delle fragilità e di stimolo al dialogo interculturale ed interreligioso;</p><p>3. gli oratori, oltre ad essere strumenti in grado di generare nuove opportunità per i giovani, sviluppare relazioni virtuose all’interno di una comunità e di fornire un importante supporto alle loro famiglie, costituiscono anche un luogo centrale per lo sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale. L’oratorio, attraverso le sue attività, consente ai giovani di apprendere e sviluppare la socialità, l’inclusione, l’educazione civile e cristiana anche in vista del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro;</p><p>4. la realtà oratoriale, da sempre punto di riferimento per molti giovani, negli ultimi anni ha inoltre costituito un importante strumento di contrasto alla povertà educativa tra i ragazzi, fenomeno la cui incidenza nell’attuale contesto sociale è stata amplificata dalla crisi economica e dall’emergenza pandemica;</p><p>5. le evidenti difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare per garantire adeguate opportunità di crescita e di esperienze ai loro bambini e ragazzi hanno reso ancor più urgente e complessa la necessità di coordinamento e integrazione tra processi e politiche, formali e non formali, a favore dei giovani;</p><p>6. la necessità di dialogo fra soggetti, istituzionali e non, e fra diversi livelli di intervento del pubblico e del privato sociale che possano sostenere l’espressione delle potenzialità giovanile attraverso opportune misure, come ricordato dalla risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);</p><p>7. la distribuzione uniforme e capillare sul territorio delle attività oratoriali e degli oratori, raggiungendo anche quella parte di giovani e di famiglie che risiedono in zone più isolate e lontane dai centri urbani, consente di fornire servizi e attività di sostegno socio-educativo su tutto il territorio toscano e di rispondere alla necessità di tessere nuovi legami e relazioni fra i giovani;</p><p>8. per il perseguimento delle predette finalità è opportuno introdurre specifiche misure volte a sostenere le attività degli oratori e, in particolare, a prevedere l’erogazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle associazioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;</p><p>9. è opportuno istituire un tavolo permanente di confronto tra la Regione Toscana e la Regione Ecclesiastica Toscana (RET), volto allo scambio di buone prassi nonché alla sperimentazione di modelli di intervento innovativi anche in dialogo con altri soggetti che svolgono, secondo i propri scopi istituzionali, attività di rilevanza educativa in relazione al mondo giovanile;</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id=""><num>Art. 1 </num><heading>Riconoscimento della funzione sociale degli oratori</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p>La Regione riconosce e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, il ruolo e la funzione sociale, educativa, formativa degli oratori e delle attività oratoriali svolte e promosse dalle parrocchie, dagli altri enti ecclesiastici cattolici e dalle associazioni in favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani, nell'ambito di percorsi educativi anche non formali e di animazione.</p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 2 </num><heading>Definizioni</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p>Ai fini della presente legge si intende per:</p></content><list><num>a)</num><content><p>oratorio: uno spazio fisico animato da una comunità educante che, in stretto rapporto con le famiglie, ospita un’ampia gamma di attività educative, formative, ludico-ricreative finalizzate alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che li frequentano;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>animazione educativa: il metodo composto da quell’insieme organizzato di azioni che, avendo come finalità ultima la promozione, l’accompagnamento, la crescita formativa delle persone e, in particolare, dei minori, adolescenti e giovani, mira ad accrescerne la creatività, la sensibilità civica, la partecipazione ai gruppi, la socializzazione, attraverso una serie di interventi di carattere espressivo, culturale, ludico, ricreativo, sportivo e di supporto;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>attività oratoriali: le attività svolte, anche attraverso percorsi di animazione educativa, dai soggetti di cui all’articolo 1 ed aventi, in particolare, le finalità di cui all’<ref href="/it/legge/stato/2003-08-01/206/main#art1-com2" id="7">articolo 1, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206</ref> (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Tali attività possono anche includere: </p></content><num>1)</num><content><p>la promozione della cultura della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva;</p></content><num>2)</num><content><p>la valorizzazione di cammini, tracciati e vie di pellegrinaggio e dei cammini di fede; </p></content><num>3)</num><content><p>l’educazione, l’accompagnamento e l’orientamento anche in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro;</p></content><num>4)</num><content><p>la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;</p></content><num>5)</num><content><p>la promozione dell’incontro, del dialogo e dell’integrazione fra generazioni diverse, il rispetto per le persone anziane, la terza età e la non autosufficienza.</p></content></list></clause></article><article id=""><num>Art. 3 </num><heading>Protocolli d’intesa</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p>Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di orientare l’azione congiunta a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia e promuovere concretamente la valorizzazione degli oratori e delle attività oratoriali, è sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Ecclesiastica Toscana (RET), per:</p></content><list><num>a)</num><content><p>istituire un tavolo permanente di confronto tra la Regione Toscana e la RET;</p></content></list><list><num>b) </num><content><p>stabilire le modalità di consultazione, raccordo e coordinamento fra di loro e fra la RET e le strutture regionali competenti in materia di politiche giovanili, di cui alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2020-08-06/81/main" id="8">legge regionale 6 agosto 2020, n. 81</ref> (Promozione delle politiche giovanili regionali);</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>individuare le azioni di livello regionale finalizzate a favorire la formazione degli operatori, nonché eventuali forme di supporto in favore dei beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4, comma 3, aventi l’obiettivo di agevolare l’attuazione della presente legge e di garantire un efficace raccordo tra i soggetti interessati;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>individuare, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, i criteri per l’assegnazione del quantitativo di risorse che gli avvisi possono complessivamente mettere a disposizione, rispettivamente, dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del medesimo articolo 4. </p></content></list></clause><clause id="cla"><num>2. </num><content><p>La Regione si propone altresì di promuovere le attività rivolte al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani, caratterizzate da una specifica rilevanza sociale ed educativa, realizzate dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art8-com3" id="9">articolo 8, terzo comma, della Costituzione</ref>. A tal fine possono essere stipulati con i medesimi soggetti protocolli d’intesa finalizzati a valorizzare tali attività e a perseguire un’efficace programmazione delle rispettive azioni.</p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 4 </num><heading>Misure di sostegno finanziario</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p>La Regione, tramite appositi avvisi, concede contributi, in parte corrente e in conto capitale per il finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui al comma 3.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p>I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare:</p></content><list><num>a)</num><content><p>lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la formazione degli operatori;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport e di iniziative culturali con carattere di solidarietà;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>la realizzazione di lavori o interventi sulle strutture in cui hanno sede o gli oratori o si svolgono le attività oratoriali, e in particolare:</p></content><num>1)</num><content><p>allestimento di centri ricreativi e sportivi, compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;</p></content><num>2)</num><content><p>manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani.</p></content></list></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p>Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:</p></content><list><num>a)</num><content><p>gli enti ecclesiastici, localizzati in Toscana, civilmente riconosciuti ai sensi della <ref href="/it/legge/stato/1985-05-20/222/main" id="10">legge 20 maggio 1985, n. 222</ref> (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi);</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>le associazioni, giuridicamente riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti:</p></content><num>1) </num><content><p>sede operativa in Toscana;</p></content><num>2)</num><content><p>previsione, nello statuto o nell’atto costitutivo, dello svolgimento di attività oratoriali;</p></content><num>3)</num><content><p>attività oratoriale svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.</p></content></list></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p>Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi, in particolare:</p></content><list><num>a)</num><content><p>lo svolgimento di attività educative finalizzate al supporto del percorso scolastico in favore di studenti iscritti ai gradi dell’istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>lo svolgimento di attività educative e ricreative, orientate alla valorizzazione e alla promozione del dialogo fra le diverse generazioni;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p>la realizzazione di iniziative educative e ricreative orientate all’inclusione e al coinvolgimento di soggetti fragili o <inline name="inlinea0">persone con disabilità</inline> <noteRef href="not1" marker="(1)"/>;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p>la realizzazione di iniziative educative e ricreative prioritariamente orientate alla promozione dell’aggregazione e della socializzazione tra i giovani durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p>la realizzazione di iniziative educative e ricreative, volte a promuovere la sostenibilità ambientale;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p>l’attuazione di interventi nell’ambito dei territori della Toscana diffusa, individuati ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-02-04/11/main#art1-com3" id="11">articolo 1, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11</ref> (Valorizzazione della Toscana diffusa).</p></content></list></clause><clause id="cla"><num>5.</num><content><p>La presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), è subordinata alla previa acquisizione di specifica attestazione della diocesi territorialmente competente, volta a favorire il raccordo delle iniziative proposte con le attività già presenti sul territorio e la coerenza con le finalità di promozione sociale e aggregativa.</p></content></clause><clause id="cla"><num>6.</num><content><p>La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché il quantitativo di risorse che gli avvisi di cui al comma 1 possono complessivamente assegnare in favore, rispettivamente, dei soggetti di cui al comma 3, le lettere a) e b). Tale quantitativo è assegnato sulla base di criteri individuati dal protocollo di cui all’articolo 3, comma 1. </p></content></clause><clause id="cla"><num>7.</num><content><p>Comportano la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento: </p></content><list><num>a)</num><content><p>la mancata realizzazione degli interventi;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dall’avviso oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta.</p></content></list></clause><clause id="cla"><num>8.</num><content><p>Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.</p></content></clause><clause id="cla"><num>9.</num><content><p>Il termine di cui al comma 8 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.</p></content></clause><clause id="cla"><num>10. </num><content><p>La Regione può erogare contributi alla RET, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse di parte corrente annualmente disponibili per l’attuazione della presente legge, per la realizzazione delle azioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c). Il protocollo d’intesa di cui al medesimo articolo 3, comma 1, disciplina le modalità per l’erogazione e la rendicontazione di tali contributi. </p></content></clause></article><article id=""><num>Art. 5 </num><heading>Norma finanziaria</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p>Ai fini della concessione dei contributi in parte corrente previsti dall’articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p>Ai fini della concessione dei contributi previsti in conto capitale dall’articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.</p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p>Ai fini della copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, al bilancio di previsione 2025 – 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa per l’annualità 2025 e di sola competenza per le annualità 2026 e 2027:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2025</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 300.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2026</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 300.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>anno 2027</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 300.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- in aumento, Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00</p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p>Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20250703"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
