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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2013-11-25" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="56"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2013-11-22/68/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2013-11-22/68"/><FRBRdate date="2013-11-22" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2013-11-22/68/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2013-11-22/68/ita@"/><FRBRdate date="2013-11-22" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2013-11-22/68/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2013-11-22/68/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2013-11-22" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2013-11-26" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2013-11-22/68/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Fusioni di comuni" showAs="Fusioni di comuni" dictionary="Toscana" id="130.110"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2013-11-22">22 novembre 2013</docDate><docNumber>68</docNumber><docTitle>Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;</p><p>Visto l’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000-08-18/267/main#art15" id="1">articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</ref> (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);</p><p>Visti gli articoli da 58 a 67 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2007-11-23/62/main" id="2">della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62</ref> (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);</p><p>Visto l’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011-12-27/68/main#art62" id="3">articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68</ref> (Norme sul sistema delle autonomie locali);</p><p>Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;</p><p>Visto l’ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 197, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;</p><p>Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre con il seguente esito:</p><p>- Comune di Casciana Terme: risposte affermative (SI) voti n. 1.045; risposte negative (NO) voti n. 261;</p><p>- Comune di Lari: risposte affermative (SI) voti n. 1.851; risposte negative (NO) voti n. 555;</p><p>Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.896; totale risposte negative (NO) voti n. 816;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. I Comuni di Casciana Terme e di Lari sono inseriti in un unico contesto socio-economico derivante, oltre che dall’appartenenza al medesimo sistema territoriale, anche dal fatto che i due attuali comuni fino al 1927 costituivano un comune unico;</p><p>2. La fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari si colloca nei temi relativi alla riforma del sistema delle autonomie e, più in generale, della semplificazione delle strutture amministrative, oltre a produrre una semplificazione del quadro istituzionale che pienamente si inserisce all’interno dell’attuale sistema territoriale della Valdera;  </p><p>3. I Comuni di Casciana Terme e di Lari, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno svolto un’intensa attività di informazione per sollecitare la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche e delle associazioni, consentendo ad ognuno di esprimere la propria opinione; </p><p>4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casciana Terme Lari, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;</p><p>5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;</p><p>6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;</p><p>7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari;</p><p>8. In conformità all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011/68/main#art62-com4" id="4">articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011</ref>, si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011/68/main#art55-com1" id="5">articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011</ref>;</p><p>9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione Valdera e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari. </p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>- Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari, mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, in Provincia di Pisa.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p>Il territorio del Comune di Casciana Terme Lari è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Casciana Terme e di Lari, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).</p></content></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p>Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.</p></content></clause><clause id="art1-cla4"><num>4.</num><content><p>Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Casciana Terme Lari  le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lari alla data dell’estinzione.</p></content></clause><clause id="art1-cla5"><num>5.</num><content><p>In conformità all’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000-08-18/267/main#art141-com5" id="6">articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</ref> (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casciana Terme Lari.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p>Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p>Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Casciana Terme Lari.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>- Commissario</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Casciana Terme Lari a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>- Organizzazione amministrativa provvisoria</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p>Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p>Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari è situata presso la sede dell’estinto Comune di Lari.</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><num>4.</num><content><p>Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>- Vigenza degli atti</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p>Ai fini dell’applicazione dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000/267/main#art163" id="7">articolo 163 del d.lgs. 267/2000</ref>, per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p>Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><heading>- Partecipazione e decentramento dei servizi</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p>Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><heading>- Municipi</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p>Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari può prevedere, ai sensi dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000/267/main#art16" id="8">articolo 16 del d.lgs. 267/2000</ref>, l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9</num><heading>- Contributi statali e regionali</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comune di Casciana Terme Lari è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione. </p></content></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p>Al comune di Casciana Terme Lari è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011-12-27/68/main#art64" id="9">articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68</ref> (Norme sul sistema delle autonomie locali).</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10</num><heading>- Disposizioni finali</heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p>Il Comune di Casciana Terme Lari, dalla data dell’istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><num>2.</num><content><p>Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell’Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l’eventuale recesso a norma di statuto dell’unione.</p></content></clause><clause id="art10-cla3"><num>3.</num><content><p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti il consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Casciana Terme Lari. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Cascina Terme Lari.</p></content></clause><clause id="art10-cla4"><num>4.</num><content><p>Il consiglio del Comune di Casciana Terme Lari provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011/68/main#art29" id="10">articolo 29 della l.r. 68/2011</ref>.</p></content></clause><clause id="art10-cla5"><num>5.</num><content><p>Il Comune di Casciana Terme Lari resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Casciana Terme e di Lari hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di tali affidamenti.</p></content></clause><clause id="art10-cla6"><num>6.</num><content><p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.</p></content></clause><clause id="art10-cla7"><num>7.</num><content><p>L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 8.</p></content></clause><clause id="art10-cla8"><num>8.</num><content><p>Prima dello spirare del termine di cui al comma 7, la giunta dell’unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 7, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari. </p></content></clause><clause id="art10-cla9"><num>9.</num><content><p>La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2000/267/main#art6" id="11">articolo 6 del d.lgs. 267/2000</ref>.</p></content></clause><clause id="art10-cla10"><num>10.</num><content><p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 29” dell’allegato A della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2011/68/main" id="12">l.r. 68/2011</ref> il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari; la cui popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.</p></content></clause><clause id="art10-cla11"><num>11.</num><content><p>Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme <ref href="/it/legge/regione.toscana/2011/68/main" id="13">della l.r. 68/2011</ref>.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11</num><heading>- Entrata in vigore</heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20210219"><p>Firenze
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