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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2026-07-31" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="42"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2026-07-29/15/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2026-07-29/15"/><FRBRdate date="2026-07-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2026-07-29/15/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2026-07-29/15/ita@"/><FRBRdate date="2026-07-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2026-07-29/15/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2026-07-29/15/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2026-07-29" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2026-07-31" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2026-07-29/15/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2024-12-09/57" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Ricerca scientifica e tecnologica" showAs="Ricerca scientifica e tecnologica" dictionary="Toscana" id="190.130"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2026-07-29">29 luglio 2026</docDate><docNumber>15</docNumber><docTitle>Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main" id="1">l.r. 57/2024</ref>.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visti gli articoli 3, 28, 97, 113 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;</p><p>Visti l’articolo 3 e l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), l), n), n bis), o), s) e z), dello Statuto;</p><p>Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);</p><p>Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);</p><p>Vista la raccomandazione UNESCO del 23 novembre 2021 sull’Etica dell’IA: Modellare il futuro delle nostre società;</p><p>Vista la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, adottata il 17 maggio 2024;</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2005-03-07/82/main" id="2">decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</ref> (Codice dell'amministrazione digitale);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/stato/2025-09-23/132/main" id="3">legge 23 settembre 2025, n. 132</ref> (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale);</p><p>Visto il libro bianco “L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” dell’Agenzia Italia digitale (AGID) adottato il 21 marzo 2018;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2002-07-26/32/main" id="4">legge regionale 26 luglio 2002 n. 32</ref> (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-12-09/57/main" id="5">legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57</ref> (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2009/54/main" id="6">l.r. 54/2009</ref>);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-02-04/11/main" id="7">legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11</ref> (Valorizzazione della Toscana diffusa);</p><p>Visto il parere favorevole condizionato del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2026;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. il regolamento (UE) 2024/1689 esordisce istituendo un quadro giuridico uniforme per “l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione” (Considerando 1);</p><p>2. sempre nei “considerando” del regolamento (UE) 2024/1689, si legge che è necessario che il quadro giuridico uniforme dell'Unione europea “istituisca regole armonizzate in materia di IA per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'IA nel mercato interno” (Considerando 8), ma che “l'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico” (Considerando 5);</p><p>3. l’approccio europeo rende quindi consapevoli del significato che può assumere l’utilizzo di questi strumenti, dei loro vantaggi, ma anche dei loro rischi e la necessità conseguente della salvaguardia di alcuni valori fondamentali dato che “le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato, ormai già da alcuni anni a questa parte, il proprio impatto pervasivo e il proprio potenziale trasformativo delle dinamiche sociali e produttive. L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori” (Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024 – 2026);</p><p>4. l’<ref href="/it/legge/stato/2025/132/main#art3" id="8">articolo 3 della l. 132/2025</ref> sottolinea che “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità … assicurando la sorveglianza e l'intervento umano” e ricorda, tra l’altro, il “rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza”;</p><p>5. l’Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha adottato, all’unanimità dei suoi cento novantatré stati membri, un’importante raccomandazione che si articola in valori e principi, oltre alle modalità per metterli in pratica. E lo fa suggerendo agli stati membri compiti concreti in undici aree politiche. Tra le aree di rilevanza generale per la società in cui vengono presentati mandati concreti affinché le politiche raggiungano lo sviluppo e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, si ricordano: il settore sanitario, la cultura, i pregiudizi di genere, l’educazione e la ricerca, l’ambiente egli ecosistemi. Per essere certi che lo sviluppo antropocentrico dell’Intelligenza artificiale (IA) divenga e continui ad essere la norma, sono necessari “input” da parte di tutti i portatori di interessi: non solo i politici, ma anche le organizzazioni della società civile, le aziende private ed il pubblico in generale;</p><p>6. sempre l’UNESCO ricorda che l’avvento dell’IA può essere benefico od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a seconda di come essa viene applicata nei paesi con livello di sviluppo diverso; per questo è necessaria una valutazione continua dell'impatto umano, sociale, culturale, economico e ambientale delle tecnologie di IA, in un concetto di sostenibilità come un insieme di obiettivi in continua evoluzione in una serie di dimensioni, come quelli attualmente identificati negli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite;</p><p>7. la Strategia del Consiglio d'Europa per l'istruzione 2024 – 2030 “Prima gli studenti: L'istruzione per le società democratiche di oggi e di domani”, delinea una visione trasformativa per l'istruzione europea, incentrata sul rafforzamento dei valori democratici, sul miglioramento dell'inclusione sociale e sull'adozione responsabile dell'innovazione digitale;</p><p>8. il rapporto preliminare del Panel scientifico internazionale indipendente sull’IA delle Nazioni unite, pubblicato nel luglio 2026, rileva come gli impatti negativi legati a disinformazione, minacce cibernetiche e violazioni dei diritti umani colpiscano in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili e come l’impronta energetica minacci la sostenibilità ambientale, rendendo imperativa l’adozione di quadri giuridici che correggano tali squilibri e promuovano uno sviluppo e un utilizzo responsabili, inclusivi e trasparenti dell’intelligenza artificiale, affinché essa sia rigorosamente orientata al benessere della persona, alla coesione sociale e alla tutela del pianeta;</p><p>9. anche il libro bianco “L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” dell’AGID del 2018 sottolinea la sfida etica alla base di ogni riflessione in questo campo e il fatto che vada affermato con forza il principio antropocentrico, secondo cui l’IA deve essere sempre messa al servizio delle persone; pone attenzione al tema, fondamentale, delle competenze che è necessario sviluppare nell’epoca dell’IA e lo si fa da due punti di vista: quello dei cittadini e quello del personale della pubblica amministrazione (PA), ricordando che non solo i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma più in generale chi lavora negli uffici della PA dovrà essere in grado di capire quali strumenti di IA integrare nei propri processi lavorativi e quali proporre ai cittadini. In questo senso, una PA adeguatamente formata può divenire una vera e propria palestra di innovazione;</p><p>10. nella Strategia italiana per l’IA 2024 – 2026 si legge che per la PA dovranno prevedersi “percorsi di accompagnamento che sappiano prendere atto dell’attuale carenza di competenze professionali dedicate” e che “la trasparenza dei processi, sarà un obiettivo prioritario”; in generale “L’Italia dovrà promuovere una formazione di elevata qualità, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l’Intelligenza Artificiale ci porrà negli anni a venire” e “La Formazione… estrinsecherà una duplice natura, da una parte, definendo azioni ‘pazienti’ che mireranno a diffondere capillarmente competenze e conoscenze; dall’altra, sostenendo azioni che necessitano di tempi più brevi, come quelle legate ai percorsi di reskilling e upskilling”; si parla di “avvicinamento all’IA alla scuola”, “Educazione all’utilizzo degli strumenti di IA”, “Corsi ITS focalizzati sull’IA” “Educazione all’utilizzo degli strumenti di IA”, “didattica diffusa sull’IA nei corsi di laurea universitari” e “potenziamento del dottorato nazionale in IA”;</p><p>11. è quindi in un quadro articolato di fonti e strumenti nonché di competenze scientifiche presenti sul territorio regionale, a partire dal Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico in materia di Big Data &amp; Artificial Intelligence (CBDAI), che aggrega le istituzioni accademiche e gli istituti del Centro nazionale delle ricerche (CNR) attivi su queste tematiche, che si muove la Toscana, nel rispetto della normativa europea e nazionale; nell’ambito delle competenze legislative regionali questa legge, anche in raccordo e collaborazione con gli organismi statali competenti, agisce per sensibilizzare tutti i residenti ad un uso sotto tutti gli aspetti consapevole dell’IA, per dare alcuni strumenti e abilità alla tutela dei diritti e di conseguenza per il loro esercizio in tutti gli ambiti e per tutti i soggetti interessati, nonché per favorire lo sviluppo e l'uso dell’IA in tutti i settori considerati strategici per la Regione Toscana. Con particolare attenzione a forme di IA centrate sulla persona e sulla società, ovvero strumenti volti a potenziare le capacità umane, piuttosto che a sostituirle, e favorendo l’interazione umana anche nell’erogazione dei servizi pubblici nel rispetto della normativa statale ed europea;</p><p>12. anche in un’ottica di alfabetizzazione digitale a più livelli a seconda dei soggetti coinvolti, le attività promosse si incentrano soprattutto in attività formative anche negli ambiti dei corsi scolastici, degli istituti di istruzione superiore e delle università degli studi toscane, valorizzando e potenziando le competenze dei centri e dei soggetti che agiscono nel mondo del lavoro, pubblico e privato, e per l’educazione ai diritti di cittadinanza digitale dei residenti, “digital skills”, “digital literacy”, come richiamate anche dalla dichiarazione europea sulla sovranità digitale (Declaration for European Digital Sovereignty), sottoscritta il 18 Novembre 2025, con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa ai sensi della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025/11/main" id="9">l.r. 11/2025</ref> e <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main" id="10">della l.r. 57/2024</ref> e quindi favorendo una distribuzione dei servizi il più capillare possibile;</p><p>13. rientra nell’uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali anche il recupero dell’equilibrio tra tempo online e offline per lo sviluppo delle abilità individuali senza l’ausilio della tecnologia e la salvaguardia del benessere psicofisico nell’uso degli smartphone, dei social network e dei relativi algoritmi basati sull’IA, soprattutto per le nuove generazioni;</p><p>14. anche con la presente legge, l'uso dell’IA da parte dell'amministrazione regionale e, per quanto di competenza regionale, nel territorio toscano, deve continuare ad improntarsi ai principi fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 di trasparenza e spiegabilità, equità e non discriminazione, responsabilità umana, protezione dei dati fin dalla progettazione, sicurezza e robustezza dei sistemi, sostenibilità, inclusività, accessibilità e partecipazione. In tale contesto, i benefici organizzativi e i risparmi di tempo derivanti dall’introduzione di sistemi di IA possono rappresentare un’opportunità per rafforzare i servizi a maggior contenuto relazionale, di cura e di prossimità ai cittadini e alle comunità, con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa;</p><p>Approva la presente legge </p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Principi e finalità</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La Regione opera per:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> promuovere un uso e sviluppo responsabile, trasparente ed etico dell’intelligenza artificiale, di seguito denominata “IA”, volto a minimizzare l’impatto energetico e ambientale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> informare, sensibilizzare e formare ad un'educazione critica all'IA, intesa come capacità di comprenderne il funzionamento, di valutarne criticamente gli esiti, di coglierne le implicazioni etiche, sociali, lavorative, ambientali e di potere, di conoscere ed esercitare i propri diritti, di scegliere consapevolmente se, quando e come avvalersi dei sistemi di IA, inclusa la facoltà di non avvalersene;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> orientare la condotta degli utenti informando sui casi d’uso, consentiti e non, dei sistemi di IA, delineare le regole applicative di soluzioni di IA nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità alla normativa europea e nazionale;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> promuovere le condizioni per la parità di accesso all’uso e alle opportunità offerte dell’IA;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> diffondere l'uso dell'IA promuovendola nei territori della Toscana diffusa ai sensi della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-02-04/11/main" id="11">legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11</ref> (Valorizzazione della Toscana diffusa);</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> favorire lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA, promuovendo la creazione di un ecosistema regionale basato su un approccio antropocentrico;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> proteggere da un uso acritico e indifferenziato dell'IA e dalle conseguenze pregiudizievoli per i diritti fondamentali della persona;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p> proteggere i bambini e gli adolescenti dalle implicazioni negative sulla loro crescita e formazione, promuovendo la costruzione di competenze e abilità per un uso inclusivo, consapevole e responsabile.</p></content></list></clause><clause id="art1-cla2"><num>2.</num><content><p> Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione attua la presente legge in modo conforme al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e alla <ref href="/it/legge/stato/2025-09-23/132/main" id="12">legge 23 settembre 2025, n. 132</ref> (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), e promuove il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA.</p></content></clause><clause id="art1-cla3"><num>3.</num><content><p> Per assicurare parità di diritti nell’uso delle tecnologie, la Regione si adopera per diffondere l’uso dell’IA presso i soggetti svantaggiati in attuazione della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della <ref href="/it/legge/stato/2009-03-03/18/main" id="13">legge 3 marzo 2009, n. 18</ref> (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).</p></content></clause><clause id="art1-cla4"><num>4.</num><content><p> Ai sensi della presente legge per sistema IA si intende quanto definito dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Ambito di applicazione</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Le disposizioni della presente legge si applicano:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> alla Regione e agli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> alle aziende e agli altri enti del servizio sanitario regionale (SSR).</p></content></list></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p> Per le aziende e gli altri enti del SSR la presente legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull'utilizzo di sistemi di IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p> La presente legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto, pubblico e privato, che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell’ambito della rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-12-09/57/main" id="14">della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57</ref> (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2009/54/main" id="15">l.r. 54/2009</ref>).</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4.</num><content><p> La Regione collabora con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità della presente legge anche mediante l’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8 e il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>Strategia regionale e governance IA</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La Giunta regionale delinea periodicamente la strategia regionale IA che definisce:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> il modello di governance IA e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi riconducibili all’azione della Regione ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art15-com1" id="16">articolo 15, comma 1, della l.r. 57/2024</ref>;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> le risorse da destinare alle università degli studi e ai centri di ricerca per le attività, anche di tipo scientifico, realizzate nell'ambito del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all'articolo 9;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> i contenuti delle attività formative coerenti con la presente legge;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> gli ambiti e le modalità di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> le azioni specifiche per i territori della Toscana diffusa ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2025/11/main#art5" id="17">articolo 5 della l.r. 11/2025</ref>; </p></content></list><list><num>f)</num><content><p> le sperimentazioni da promuovere nel periodo di riferimento mediante “regulatory sandboxes” ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art25" id="18">articolo 25 della l.r. 57/2024</ref>;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> gli indirizzi per l’accesso, il coordinamento e l’utilizzo di infrastrutture digitali adeguate allo sviluppo e all’uso responsabile dei sistemi di IA, anche attraverso il raccordo con iniziative nazionali ed europee in materia di innovazione digitale, gestione dei dati, capacità di calcolo e IA.</p></content></list></clause><clause id="art3-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La strategia regionale di cui al comma 1:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali e non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> è redatta dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA, anche coordinandosi con gli organi della RTRT, con il supporto dell’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8, del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 e del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> è elaborata previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> si sviluppa in coerenza con le azioni regionali di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art8" id="19">articolo 8 della l.r. 57/2024</ref> e con la promozione regionale delle regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA, affidabili e sicure, previste dall’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art6-com1-let9" id="20">articolo 6, comma 1, lettera i), della medesima l.r. 57/2024</ref>.</p></content></list></clause><clause id="art3-cla3"><num>3.</num><content><p> La strategia regionale è approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. che si esprime entro trenta giorni dall’assegnazione. In assenza di parere nei termini, la Giunta può procedere all’approvazione.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>Linee di intervento regionale</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La Regione orienta la propria azione, in particolare, alle seguenti linee di intervento:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall’utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i centri per l’impiego, le università degli studi, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> favorire la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università degli studi, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, per lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> promuovere le condizioni per favorire l’attrazione di investimenti, nazionali e internazionali, nel settore dell’IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività, nonché degli interessati coinvolti dall’uso dell’IA mediante le attività dell’Osservatorio sull’IA ai sensi dell’articolo 8, comma 4;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell’ottica di uso informato e critico di questi sistemi, con particolare riferimento alle categorie di soggetti vulnerabili;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> favorire l’uso equilibrato dei tempi di connessione e di disconnessione con particolare riferimento alla promozione del benessere psicofisico, integrità cognitiva nei luoghi di lavoro;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p> favorire l’uso equilibrato di tempi di connessione e di disconnessione per lo sviluppo di capacità creative, relazionali e organizzative con particolare riferimento ai minori di età;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p> favorire lo sviluppo, l'adozione e la sperimentazione consapevoli e responsabili di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.</p></content></list></clause><clause id="art4-cla2"><num>2.</num><content><p> La Regione può avvalersi della collaborazione delle università degli studi e dei centri di ricerca presenti in Toscana per la specificazione degli ambiti delle linee di intervento di cui al comma 1, e monitora la salvaguardia dei principi della presente legge in tutto il territorio regionale.</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><num>3.</num><content><p> Nell’attuazione degli interventi la Regione si avvale dei soggetti di cui all’articolo 5 e assicura particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla riduzione dei divari digitali e di genere.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>Soggetti</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La Regione promuove l’utilizzo dei centri di facilitazione digitale di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art3-com1-let1" id="21">articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 57/2024</ref> in sinergia con le reti dei centri per l'impiego anche per le seguenti attività:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> attività di formazione all’uso corretto dei sistemi di IA;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> migliorare il livello di conoscenza e fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> la ricezione e la gestione delle segnalazioni degli utenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della presente legge.</p></content></list></clause><clause id="art5-cla2"><num>2.</num><content><p> La Regione indirizza altresì verso l’utilizzo degli sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2008-02-20/9/main#art4" id="22">articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9</ref> (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) per la tutela e l’orientamento della cittadinanza all’uso corretto dei sistemi di IA.</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>3.</num><content><p> I centri per l’impiego orientano i lavoratori verso percorsi formativi per l’apprendimento all’uso dei sistemi IA e per la loro riqualificazione al fine di promuovere una adeguata collocazione o ricollocazione lavorativa rispetto all'introduzione della IA negli ambienti di lavoro. La Regione conforma alla presente legge i bandi per le agenzie formative ed i formatori accreditati per la formazione erogata con i contributi regionali.</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><num>4.</num><content><p> I responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2 collaborano con la Regione per l’attuazione della presente legge nelle proprie amministrazioni anche mediante la rete regionale dei responsabili per la transizione digitale di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art7-com1-let4" id="23">articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 57/2024</ref>.</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><num>5.</num><content><p> La Regione può avvalersi della collaborazione del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 per l’implementazione delle azioni della presente legge.</p></content></clause><clause id="art5-cla6"><num>6.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Per le finalità della presente legge, la Regione collabora e si raccorda con:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> il Consorzio Metis di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art19" id="24">articolo 19 della l.r. 57/2024</ref>;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> gli enti locali della Toscana e le loro società “in house” e partecipate operanti nelle materie inerenti alla cittadinanza digitale.</p></content></list></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>Istruzione, orientamento, formazione e lavoro</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Nell’esercizio delle proprie competenze ed in coerenza con i contenuti dell’articolo 4, la Regione promuove:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> l’inserimento di moduli e attività formative specifiche nell’ambito dei percorsi di cui alle figure professionali nazionali formate dagli istituti tecnologici superiori e nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> l’inserimento di corsi e attività formative nell’ambito dei percorsi di formazione professionale di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2002-07-26/32/main#art15" id="25">articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32</ref> (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), resi disponibili attraverso il catalogo disciplinato dall’articolo 16 della medesima legge;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> l'inserimento di moduli nell'ambito di corsi di laurea e l'attivazione di percorsi specialistici sull'utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari, nel rispetto dell’autonomia delle università degli studi;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> percorsi di formazione professionale all’uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell’ambito delle nuove tecnologie;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> iniziative per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche per l’uso critico e consapevole degli smartphone e dei social network;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> iniziative per gli studenti di ogni ordine e grado concernenti l’uso responsabile e sicuro di sistemi di IA e servizi digitali;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> iniziative con i formatori concernenti l’uso consapevole e sicuro dei sistemi di IA e servizi digitali, tra cui piattaforme social network, al fine di consentire loro di esercitare efficacemente l’attività di supervisione e cura e formazione dei discenti affidati;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p> attività di formazione per gli addetti ai centri di facilitazione digitale e per gli strumenti di tutela degli utenti;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p> il supporto per le attività formative rivolte ai dipendenti pubblici nell’ambito delle iniziative e risorse per la formazione dei rispettivi dipendenti e consulenza alle aziende private con sede operativa in Toscana;</p></content></list><list><num>j)</num><content><p> l'uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria;</p></content></list><list><num>k)</num><content><p> la valutazione consapevole dell’uso di strumenti di IA nell’orientamento al lavoro, alla formazione professionale e nell’incontro domanda e offerta di lavoro a favore di cittadini e imprese;</p></content></list><list><num>l)</num><content><p> l’uso di strumenti di IA per l’analisi e la gestione delle competenze dei cittadini e dei lavoratori, al fine di migliorare i processi formazione, rafforzare l’efficacia dell’incontro tra domanda e offerta, ridurre il disallineamento tra competenze richieste e disponibili;</p></content></list><list><num>m)</num><content><p> divulgazione e iniziative rivolte a membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p></content></list></clause><clause id="art6-cla2"><num>2.</num><content><p> Nell’ambito di progettualità statali o europee, la Regione, mediante accordi con le università degli studi toscane, può finanziare borse di dottorato e può cofinanziare corsi di studio nelle materie oggetto della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><heading>Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA</heading><clause id="art7-cla1"><num>1.</num><content><p> La Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio sull’IA di cui all'articolo 8 e sentito il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all'articolo 9, approva la Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        La Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA enuncia in forma sintetica e accessibile, negli ambiti di applicazione della presente legge e nel rispetto della <ref href="/it/legge/stato/2025/132/main" id="26">l. 132/2025</ref>, i diritti delle persone nei loro rapporti con i sistemi di IA, tra i quali:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> essere informati in modo chiaro e preventivo sull'utilizzo di un sistema di IA;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> decisione amministrativa non esclusivamente automatizzata;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> spiegazione comprensibile della logica del sistema di IA utilizzato;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> reclamo e riesame, anche con intervento umano, ove previsti dalla normativa in vigore, mediante le procedure di cui all’articolo 8, comma 4;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> protezione dei dati personali.</p></content></list></clause><clause id="art7-cla3"><num>3.</num><content><p> La Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA è pubblicata sul portale istituzionale della Regione, diffusa presso i centri di facilitazione digitale e gli sportelli dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 e tradotta nelle principali lingue parlate sul territorio regionale.</p></content></clause><clause id="art7-cla4"><num>4.</num><content><p> La Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA è approvata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><heading>Osservatorio sull’IA</heading><clause id="art8-cla1"><num>1.</num><content><p> È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio sull’IA di seguito denominato “Osservatorio”.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Sono membri dell’Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> quattro esperti dipendenti della Regione designati dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA; </p></content></list><list><num>b)</num><content><p> sei esperti designati dal Consiglio regionale;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> quattro esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui due per i comuni, uno per le province e uno per la Città metropolitana di Firenze;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> un membro designato dal Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2008/9/main" id="27">l.r. 9/2008</ref>;</p></content></list><list><num>f)</num><content><p> un membro designato dal CORECOM;</p></content></list><list><num>g)</num><content><p> un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previa intesa, tra gli appartenenti alle strutture scientifiche del CNR con sede in Toscana;</p></content></list><list><num>h)</num><content><p> un rappresentante delle imprese del settore tecnologico designato dalle associazioni imprenditoriali;</p></content></list><list><num>i)</num><content><p> un rappresentante della sanità designato dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità;</p></content></list><list><num>j)</num><content><p> un rappresentante designato da ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p></content></list></clause><clause id="art8-cla3"><num>3.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        L’Osservatorio:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> formula indirizzi per le linee guida di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art15bis" id="28">articolo 15 bis della l.r. 57/2024</ref> e ne propone aggiornamenti;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all’uso dell’IA;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> collabora con organismi, nazionali ed europei, in materia di governance dell’IA;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> monitora l’attuazione della presente legge, con il supporto dell'Ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell’Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET);</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con la RTRT.</p></content></list></clause><clause id="art8-cla4"><num>4.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Nelle attività inerenti alle segnalazioni degli utenti di cui al comma 3, lettera b), l’Osservatorio:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> può attivare collaborazioni con il Difensore civico regionale nelle modalità consentite dalla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2009-04-27/19/main" id="29">legge regionale 27 aprile 2009, n. 19</ref> (Disciplina del Difensore civico regionale);</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> formula raccomandazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> indirizza l’utente per l’eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l’esito;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> indica alla direzione competente della Giunta regionale le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> approva un disciplinare per la selezione dei casi da prendere in esame ed il coinvolgimento dei centri di facilitazione digitale.</p></content></list></clause><clause id="art8-cla5"><num>5.</num><content><p> La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza. Per la nomina dei membri dell’Osservatorio non si applica la <ref href="/it/legge/stato/2008-02-08/5/main" id="30">legge 8 febbraio 2008, n. 5</ref> (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l’applicazione degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 3 e 4, 15, 16, 17, eccettuato il secondo periodo dell’articolo 18, comma 2.</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><num>6.</num><content><p> L’Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2, dei settori competenti dell’amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.</p></content></clause><clause id="art8-cla7"><num>7.</num><content><p> L’Osservatorio si insedia con la nomina della maggioranza dei membri e la Giunta regionale ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, le modalità di supporto tecnico amministrativo e definisce le modalità tecniche e organizzative del monitoraggio inclusi gli strumenti, gli indicatori e i flussi informativi.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9</num><heading>Centro di competenza regionale sull’IA</heading><clause id="art9-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        Per le finalità della presente legge, il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art24" id="31">articolo 24 della l.r. 57/2024</ref>, valorizzando le esperienze già maturate nel settore dell’IA, persegue l'aggregazione delle università degli studi toscane e degli istituti del CNR operanti sul territorio regionale nelle materie d'interesse. Il Centro di competenza regionale sull’IA promuove lo svolgimento delle seguenti attività:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> ricerca interdisciplinare su IA con applicazioni agli ambiti della presente legge;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> supporto ed indirizzo scientifico nella definizione dei contenuti dei percorsi di istruzione, orientamento e formazione previsti dall'articolo 6;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> valutazioni su sperimentazioni di applicazioni di IA;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> supporto alle strutture competenti per l’attuazione della presente legge.</p></content></list></clause><clause id="art9-cla2"><num>2.</num><content><p> Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, il Centro di competenza regionale sull’IA opera per lo scambio di dati anonimi e aggregati con gli organismi di ricerca toscani per finalità di studio e ricerca scientifica sull’IA.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10</num><heading>Presidio degli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana. Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art7" id="32">articolo 7 della l.r. 57/2024</ref></heading><clause id="art10-cla1"><num>1.</num><content><p> Dopo il <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-12-09/57/main#art7-com2" id="33">comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57</ref> (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2009/54/main" id="34">l.r. 54/2009</ref>), è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><content><p>“
          <quotedText id="mod0-vir1">2 bis. La Giunta regionale approva una carta dei servizi per i centri di facilitazione digitale, al cui rispetto subordina l’erogazione di contributi, nell’ambito delle risorse disponibili.</quotedText>
        ”.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11</num><heading>Intelligenza artificiale. Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art8" id="35">articolo 8 della l.r. 57/2024</ref></heading><clause id="art11-cla1"><num>1.</num><content><p> Dopo la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art8-com1-let4" id="36">lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024</ref> è aggiunta la seguente:</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><content><p>“
          <quotedText id="mod0-vir2">d bis) opera per la qualità, interoperabilità e autonomia tecnologica, promuovendo soluzioni digitali interoperabili, sicure e sostenibili, fondate sulla portabilità dei dati, sull’adozione di standard aperti e sull’integrazione tra sistemi e piattaforme diverse, anche al fine di favorire la cooperazione tra enti, l’efficienza della spesa pubblica, l’accesso a infrastrutture digitali adeguate e l’autonomia tecnologica del sistema regionale;</quotedText>
        ”;</p></content></clause><clause id="art11-cla3"><num>2.</num><content><p> Dopo la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art8-com1bis-let4bis" id="37">lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024</ref> è aggiunta la seguente:</p></content></clause><clause id="art11-cla4"><content><p>“
          <quotedText id="mod0-vir3">d ter) promuove un’adozione dell’intelligenza artificiale che abbia come obiettivo il miglioramento del benessere collettivo e dei servizi pubblici grazie all’efficientamento dei processi e dei servizi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia.</quotedText>
        ”.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12</num><heading>Linee guida sull’IA. Inserimento dell’articolo 15 bis nella <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main" id="38">l.r. 57/2024</ref></heading><clause id="art12-cla1"><num>1.</num><content><p> Dopo l’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art15" id="39">articolo 15 della l.r. 57/2024</ref> è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art12-cla2"><content><p>“
          <quotedText id="mod0-vir4">Art. 15 bis - Linee guida sull’IA</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla3"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir5">1. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali, elabora linee guida sull’uso dell’IA secondo i principi della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2026-07-29/15/main" id="40">legge regionale 29 luglio 2026, n. 15</ref> (Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main" id="41">l.r. 57/2024</ref>).</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla4"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir6">2. Le linee guida possono contenere parti semplificate per l’orientamento degli utenti residenti all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale secondo i principi <ref href="/it/legge/regione.toscana/2026/15/main" id="42">della l.r. 15/2026</ref>.</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla5"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir7">3. La Giunta regionale approva le linee guida nel rispetto degli indirizzi dell’Osservatorio sull’IA di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2026/15/main#art8" id="43">articolo 8 della l.r. 15/2026</ref>. Le linee guida sono:</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla6"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir8">a) elaborate mediante attività di collaborazione e confronto con i portatori di interesse, le università degli studi e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana ed il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2026/15/main#art9" id="44">articolo 9 della l.r. 15/2026</ref> e previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla7"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir9">b) aggiornate periodicamente;</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla8"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir10">c) diffuse in modo capillare in formato elettronico ed anche in forma semplificata per raggiungere il maggior numero di residenti anche non utenti dei sistemi di intelligenza artificiale nelle parti di cui al comma 2.</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla9"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir11">4. Le linee guida elaborate ai sensi del comma 3:</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla10"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir12">a) forniscono indirizzi agli enti di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2026/15/main#art2" id="45">articolo 2 della l.r. 15/2026</ref> sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla11"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir13">b) costituiscono supporto per l’elaborazione di strumenti di autoregolazione dell’uso dell’intelligenza artificiale da parte di operatori privati con sede in Toscana e, in particolare, per l'adozione consapevole e responsabile di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana;</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla12"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir14">c) si coordinano con la Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2026/15/main#art7" id="46">articolo 7 della l.r. 15/2026</ref>;</quotedText>
        </p></content></clause><clause id="art12-cla13"><content><p>
          <quotedText id="mod0-vir15">d) possono contenere orientamenti a supporto della adozione della intelligenza artificiale da parte di soggetti, pubblici e privati, in Toscana anche nel contesto degli incontri degli operatori del settore per lo sviluppo di soluzioni innovative (“hackathon” civici) e per la promozione di un “procurement” pubblico in linea con le strategie europee e nazionali.</quotedText>
        ”.</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13</num><heading>Clausola valutativa</heading><clause id="art13-cla1"><num>1.</num><content><p> Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati ottenuti nelle attività di orientamento degli utenti e promozione dell’uso responsabile e consapevole dell’IA.</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><num>2.</num><alinea><content><p>
        
        
        
        A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione dello stato di attuazione della presente legge, in coordinamento con l’Osservatorio di cui all’articolo 8 e il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, che documenta e descrive:
      </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p> il numero, la distribuzione sul territorio e le caratteristiche dei destinatari degli interventi, il grado di soddisfazione per i servizi erogati tramite i centri di facilitazione digitale e le fonti finanziarie associate alla strategia regionale sull’IA;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p> le attività svolte, negli ambiti di attuazione della presente legge, dai centri di facilitazione digitale di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art3" id="47">articolo 3 della l.r. 57/2024</ref>, dal Consorzio Metis di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art19" id="48">articolo 19 della l.r. 57/2024</ref>, dal Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, e dall’Osservatorio di cui all’articolo 8 della presente legge, nonché le sperimentazioni promosse mediante “regulatory sandboxes”, ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art25" id="49">articolo 25 della l.r. 57/2024</ref>;</p></content></list><list><num>c)</num><content><p> con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, e sulla base delle risposte pervenute, un quadro informativo di sintesi sui sistemi di IA adottati o sperimentati nei rispettivi processi e servizi, con indicazione delle finalità perseguite, dei processi amministrativi interessati, della classificazione del livello di rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, delle eventuali valutazioni di impatto effettuate e delle modalità di sorveglianza umana adottate;</p></content></list><list><num>d)</num><content><p> sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, l’evoluzione a livello regionale degli effetti derivanti dall’introduzione dei sistemi di IA sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro e sulle competenze nei settori pubblico e privato;</p></content></list><list><num>e)</num><content><p> le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.</p></content></list></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14</num><heading>Norma transitoria</heading><clause id="art14-cla1"><num>1.</num><content><p> La strategia regionale IA è redatta con il supporto dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 e del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 solo quando costituiti.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2.</num><content><p> Le linee guida di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2024/57/main#art15bis" id="50">articolo 15 bis della l.r. 57/2024</ref> sono elaborate in collaborazione con il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 e con il parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 solo quando costituiti.</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15</num><heading>Clausola di neutralità finanziaria</heading><clause id="art15-cla1"><num>1.</num><content><p> Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20260731"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
