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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="1995-12-20" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="79"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/1995-12-13/12/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1995-12-13/12"/><FRBRdate date="1995-12-13" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/1995-12-13/12/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1995-12-13/12/ita@"/><FRBRdate date="1995-12-13" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/1995-12-13/12/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/1995-12-13/12/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="1995-12-13" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="1995-12-20" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/regolamento.consiglio/regione.toscana/1995-12-13/12/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Ordinamento degli uffici e personale" showAs="Ordinamento degli uffici e personale" dictionary="Toscana" id="120.110"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Regolamento</docType><docDate date="1995-12-13">13 dicembre 1995</docDate><docNumber>12</docNumber><docTitle>Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1 </num><heading>- Oggetto del regolamento</heading><clause id="art1-cla1"><content><p>Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994-11-07/81/main#art29-com4" id="1">art. 29 , comma 4, della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81</ref> e regola lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali, conformandosi ai principi e ad alle disposizioni contenuti nell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1993-02-03/29/main#art59" id="2">art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29</ref> o nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Enti locali in materia di responsabilità disciplinare.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2 </num><heading>- Procedure disciplinari</heading><clause id="art2-cla1"><num>1. </num><content><p>Le funzioni disciplinari sono esercitate, ai sensi dell’<ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1993-02-03/29/main#art59" id="3">art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29</ref> , dall’ufficio individuato nell’ambito del dipartimento competente in materia di personale, salvo specifiche disposizioni previste nel presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2. </num><content><p>Quando le sanzioni da irrogare siano il rimprovero verbale o la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora la applica direttamente, con l’osservanza delle norme previste nel presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3. </num><content><p>Per capo della struttura si intende: per i dipendenti dei dipartimenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell’avvocatura e dell’ufficio del comitato regionale di controllo, il coordinatore del dipartimento o ufficio; per i dipendenti degli uffici del genio civile, il dirigente responsabile dell’ufficio; per i dipendenti assegnati alle strutture di cui all’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994-11-07/81/main#art10" id="4">art. 10 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81</ref> , il coordinatore del dipartimento di riferimento funzionale degli stessi; per i dipendenti assegnati alle aziende di promozione turistica, il dirigente responsabile dell’azienda; per i dipendenti assegnati all’A.R.S.I.A. e all’ufficio per i compiti di riforma fondiaria, rispettivamente l’amministratore e il commissario.</p></content></clause><clause id="art2-cla4"><num>4. </num><content><p>Per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, l’ufficio di cui al comma 1, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione. Durante la fase istruttoria del procedimento viene sentito il capo della struttura che ha operato la segnalazione. Qualora il dirigente dell’ufficio di cui al comma 1 ritenga, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone, con proprio decreto, la chiusura del procedimento.</p></content></clause><clause id="art2-cla5"><num>5. </num><content><p>L’Ufficio di cui al comma 1 esercita le funzioni disciplinari anche nei confronti dei dipendenti in posizione di comando presso altri Enti. A tal fine riceve le segnalazioni relative alla rilevazione delle infrazioni da parte degli Enti di assegnazione, contesta l’addebito, istruisce il procedimento ed irroga la sanzione disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, ovvero dispone l’archiviazione degli atti con l’osservanza delle norme del presente regolamento.</p></content></clause><clause id="art2-cla6"><num>6. </num><content><p>Qualora l’addebito sia imputabile ad un dipendente comandato presso gli uffici regionali, il capo della struttura alla quale il dipendente è assegnato segnala il fatto all’ufficio di cui al comma 1. L’ufficio provvede a trasmettere tale segnalazione, unitamente alla documentazione relativa, all’Ente di appartenenza del dipendente per la prosecuzione del procedimento.</p></content></clause><clause id="art2-cla7"><num>7. </num><content><p>I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni disciplinari e quelli con i quali viene disposta la chiusura del procedimento sono notificati al dipendente interessato nonché al soggetto che ha operato la segnalazione dell’infrazione, inseriti nel fascicolo personale del dipendente ed annotati in apposito registro da conservarsi agli atti dell’ufficio di cui al comma 1.</p></content></clause><clause id="art2-cla8"><num>8. </num><content><p>Entro venti giorni dall’applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale di disciplina. Il collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall’impugnazione e l’Amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.</p></content></clause><clause id="art2-cla9"><num>9. </num><content><p>Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3 </num><heading>- Sospensione cautelare del dipendente</heading><clause id="art3-cla1"><num>1. </num><content><p>Qualora ricorrano le condizioni previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o a procedimento penale, il dirigente dell’ufficio previsto dall’ <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.toscana/1995-12-13/12/main#art" id="5">art. 2</ref> comma 1, provvede con proprio decreto.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2. </num><content><p>I provvedimenti con cui viene disposta la sospensione cautelare, nonché quelli con i quali viene disposta la proroga o la revoca della stessa sono notificati al dipendente interessato, inseriti nel fascicolo personale dello stesso ed annotati in apposito registro conservato agli atti dell’ufficio di cui all’ <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.toscana/1995-12-13/12/main#art" id="6">art. 2</ref> comma 1.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4 </num><heading>- Sospensione del procedimento disciplinare connesso con procedimento penale</heading><clause id="art4-cla1"><num>1. </num><content><p>Il procedimento disciplinare, se connesso con procedimento penale, viene sospeso con decreto del dirigente dell’ufficio di cui all’ <ref href="/it/regolamento.consiglio/regione.toscana/1995-12-13/12/main#art" id="7">art. 2</ref> comma 1.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><num>2. </num><content><p>Ai fini dell’applicazione del comma 1 la sospensione viene disposta quando l’Amministrazione:</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><content><p>- riceve comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria o del dipendente interessato dell’apertura di un procedimento penale a carico dello stesso;</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><content><p>- investe, per dovere di ufficio, l’autorità giudiziaria configurando l’illecito disciplinare come possibile ipotesi di reato.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5 </num><heading>- Collegio arbitrale di disciplina</heading><clause id="art5-cla1"><num>1. </num><content><p>Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all’Amministrazione di provata esperienza ed indipendenza.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><num>2. </num><content><p>All’inizio di ogni legislatura e comunque entro 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, la Giunta nomina 10 rappresentanti dell’Amministrazione e 10 rappresentanti dei dipendenti che, di comune accordo, indicano 5 presidenti. In mancanza di accordo, la Giunta richiede la nomina dei suddetti presidenti al presidente del tribunale del capoluogo regionale.</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><num>3. </num><content><p>Le modalità per la individuazione dei 10 rappresentanti dei dipendenti vengono stabilite dalla Giunta d’intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale. Qualora l’intesa sulle modalità non sia realizzabile a causa di posizioni divergenti in seno alle rappresentanze sindacali la Giunta provvede di rettamente.</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><num>4. </num><content><p>Al fine di garantire la rotazione dei membri, effettuata la designazione, dei 10 rappresentanti della Amministrazione, dei 10 rappresentanti dei dipendenti e dei 5 presidenti, la Giunta regionale determina, con il metodo del sorteggio, per ciascun anno della legislatura, la composizione del collegio di cui al comma 1.</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><num>5. </num><content><p>Per il funzionamento del collegio è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti. Ciascun componente è tenuto ad esprimere il proprio voto.</p></content></clause><clause id="art5-cla6"><num>6. </num><content><p>Il collegio, in caso di impedimento o di assenza del presidente e/o di uno o più degli altri componenti, viene integrato, per l’esame e la decisione del ricorso relativamente al quale si sono verificati l’impedimento o l’assenza, dai corrispondenti componenti del collegio designati per l’anno successivo. Se l’impedimento o l’assenza si verificano durante l’ultimo anno della legislatura, il funzionamento del collegio viene garantito dai componenti designati per l’anno immediatamente precedente.</p></content></clause><clause id="art5-cla7"><num>7. </num><content><p>Qualora, alla scadenza dell’anno, l’iter del ricorso non sia concluso, esso viene definito dal collegio arbitrale davanti al quale è stato presentato.</p></content></clause><clause id="art5-cla8"><num>8. </num><content><p>Ai componenti del collegio arbitrale, viene corrisposta un’indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per i componenti dell’organo di controllo dall’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/1992-07-07/31/main#art12-com1" id="8">art. 12 , comma 1, della legge regionale 7.7.92, n. 31</ref> al presidente del collegio è inoltre corrisposta un’indennità di carica mensile pari a L. 500.000.</p></content></clause><clause id="art5-cla9"><num>9. </num><content><p>L’attività svolta dai dipendenti regionali in qualità di componenti del collegio non può essere computata come orario di servizio.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6 </num><heading>- Disapplicazioni</heading><clause id="art6-cla1"><num>1. </num><content><p>A norma dell’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994-11-07/81/main#art29-com3" id="9">art. 29 , comma 3, della L.R. 7 novembre 1994, n. 81</ref> , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le seguenti norme:</p></content></clause><clause id="art6-cla2–"><content><p> l.r. 21 agosto 1989 n. 51 : artt. 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 155 limitatamente alla parte in cui richiama l’istituto della destituzione ai sensi dell’ art. 108, art. 157 comma 1, lett. b), c) ed e);</p></content></clause><clause id="art6-cla3–"><content><p> l.r. 22 marzo 1990, n. 20 ;</p></content></clause><clause id="art6-cla4–"><content><p> l.r. 9 aprile 1990, n. 41 art. 16 ;</p></content></clause><clause id="art6-cla5–"><content><p> l.r. 16 maggio 1994 n. 36 ;</p></content></clause><clause id="art6-cla6–"><content><p> l.r. 7 novembre 1994 n. 81 : art. 11 , comma 5, lett. i).</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20070601"><p>Firenze
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