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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2018-11-28" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="53"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2018-11-26/64/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-11-26/64"/><FRBRdate date="2018-11-26" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2018-11-26/64/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-11-26/64/ita@"/><FRBRdate date="2018-11-26" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2018-11-26/64/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2018-11-26/64/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2018-11-26" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2018-11-28" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2018-11-26/64/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ <ref href="/it/costituzione/stato///main#art123-com2" id="1">articolo 123, secondo comma della Costituzione</ref>, con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1 agosto 2018, è promulgata ai sensi dell’ <ref href="/it/legge/regione.toscana/2007-11-23/62/main#art3" id="3">articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62</ref>, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 14 agosto 2018.  </p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Servizi sociali" showAs="Servizi sociali" dictionary="Toscana" id="160.160"/><keyword value="Volontariato" showAs="Volontariato" dictionary="Toscana" id="160.170"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2018-11-26">26 novembre 2018</docDate><docNumber>64</docNumber><docTitle>Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto. <noteRef href="not1" marker="(1)"/></docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;</p><p>Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;</p><p>Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;</p><p>Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. Con <ref href="/it/legge.costituzionale/stato/2001/3/main" id="5">legge costituzionale n. 3/2001</ref> di riforma <ref href="/it/costituzione/stato///main#par2-tit5" id="6">del Titolo V, parte II della Costituzione</ref>, è stato introdotto nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In particolare al quarto comma del nuovo articolo 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art2" id="7">articolo 2 della Costituzione</ref> e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art3-com2" id="8">articolo 3, secondo comma, della Costituzione</ref>. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;</p><p>2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà pubblica e privata e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.</p><p>3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l’articolo 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l’articolo 59 stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità; </p><p>4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;</p><p>5. L’attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell’equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti “beni comuni”. Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell’ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;</p><p>6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l’attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell’interesse generale, al miglioramento della vita della collettività nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l’amministrazione;</p><p>7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l’attuazione dell'<ref href="/it/costituzione/stato///main#art118-com4" id="9">articolo 118, quarto comma, della Costituzione</ref>, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all’articolo 4 dello Statuto.</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><content><p>“<quotedText id="mod0-vir1">m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;</quotedText>”.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20181128"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
