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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2024-08-07" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="39"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2024-07-29/30/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2024-07-29/30"/><FRBRdate date="2024-07-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2024-07-29/30/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2024-07-29/30/ita@"/><FRBRdate date="2024-07-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2024-07-29/30/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2024-07-29/30/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2024-07-29" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2024-08-07" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2016-05-09/31" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it////" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> La Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="1">sentenza n. 89/2025</ref>, pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> La Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="2">sentenza n. 89/2025</ref>, pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Demanio e patrimonio - Concessioni" showAs="Demanio e patrimonio - Concessioni" dictionary="Toscana" id="200.130"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2024-07-29">29 luglio 2024</docDate><docNumber>30</docNumber><docTitle>Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main" id="3">l.r. 31/2016</ref>.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;</p><p>Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016-05-09/31/main" id="4">legge regionale 9 maggio 2016, n. 31</ref> (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2015/82/main#art32" id="5">articolo 32 della l.r. 82/2015</ref>);</p><p>Visto il parere favorevole all’unanimità espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2024;</p><p>Visto il parere ex articolo 46 dello Statuto, favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2024;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. È necessario adeguare e attualizzare la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main" id="6">l.r. 31/2016</ref> alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime;</p><p>2. La sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 17, e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348/22, hanno ribadito la piena applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime, che devono essere assegnate nel rispetto dei principi di libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità;</p><p>3. Tali principi sono stati recepiti e sviluppati dal legislatore statale nell’<ref href="/it/legge/stato/2022-08-05/118/main#art4" id="7">articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118</ref> (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nel quale era stata prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti;</p><p>4. I decreti legislativi previsti dall’<ref href="/it/legge/stato/2022/118/main#art4" id="8">articolo 4 della l. 118/2022</ref> non sono stati adottati e i termini per la loro adozione sono scaduti;</p><p>5. Considerato che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla <ref href="/it/legge/stato/2022/118/main" id="9">l. 118/2022</ref> soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz’altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente;</p><p>6. Rilevata la situazione di grande incertezza dovuta all’approssimarsi della scadenza dell’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere, è necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per esperire le procedure comparative per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; a tal fine si interviene con norme di rango legislativo, in conformità ai principi stabiliti dal legislatore statale;</p><p>7. In particolare, nelle more di un intervento normativo statale, si prevede l’applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto indicato nella <ref href="/it/legge/stato/2022/118/main" id="10">l. 118/2022</ref> e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza 17/2021 ove si sancisce che “L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi.”;</p><p>8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Modifiche al preambolo della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main" id="11">l.r. 31/2016</ref><noteRef href="not1" marker="(1)"/></heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><content><p>Dopo il numero 4 del preambolo della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015), è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“4 bis. Dall’entrata in vigore della presente legge si sono sempre più consolidati, in via giurisprudenziale, i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l’articolo 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, nel declinare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo che l’esecutivo non ha esercitato, ha stabilito, tra l’altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17, ove si afferma che “L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi;”.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> Dopo il numero 4 bis del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“4 ter. Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla l. 118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz’altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente;”.</p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> Dopo il numero 4 ter del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“4 quater. Considerato pertanto che, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, è opportuno intervenire, tenendo conto dei principi della l. 118/2022, al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, che i comuni devono effettuare nell’esercizio delle funzioni attribuite loro da parte della Regione;”.</p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> Dopo il numero 4 quater del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“4 quinquies. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario definire i criteri per la determinazione dell’indennizzo e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalità con le quali determinarlo;”.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main#art2" id="12">articolo 2 della l.r. 31/2016</ref></heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><content><p>Nell’alinea del <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main#art2-com1" id="13">comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016</ref>, le parole: “<quotedText id="mod0-vir1">ed inferiore ai</quotedText> ” sono sostituite dalle seguenti: “<quotedText id="mod0-vir2">e fino a</quotedText> ”.</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><num>2.</num><content><p>Alla fine dell’alinea del <ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main#art2-com1" id="14">comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016</ref> sono aggiunte le seguenti parole: “<quotedText id="mod0-vir3">, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità</quotedText> ”.</p></content></clause><clause id="art2-cla3"><num>3.</num><content><p> Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“b bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;”. <noteRef href="not2" marker="(2)"/> </p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, è aggiunto il seguente:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>“1 bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all’articolo 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalità per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).”. <noteRef href="not2" marker="(2)"/> </p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>Linee guida. Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2016/31/main#art3" id="15">articolo 3 della l.r. 31/2016</ref><noteRef href="not1" marker="(1)"/></heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p> Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016, dopo le parole: “convertito dalla l. 494/1993,” sono aggiunte le seguenti: “e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis,”.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>Norma transitoria <noteRef href="not1" marker="(1)"/> </heading><clause id="art4-cla1"><num>1</num><content><p>. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le modifiche alle linee guida di cui all’articolo 3 della l.r. 31/2016 per adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>Clausola di neutralità finanziaria</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>Entrata in vigore</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20251009"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
