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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2019-12-31" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="61"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2019-12-23/80/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-12-23/80"/><FRBRdate date="2019-12-23" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2019-12-23/80/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-12-23/80/ita@"/><FRBRdate date="2019-12-23" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2019-12-23/80/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2019-12-23/80/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2019-12-23" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2020-07-09" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2019-12-23/80/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/1996-07-29/60" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it/legge/regione.toscana/1997-06-27/45" showAs="Other act"/><activeRef id="rp3" href="/it/legge/regione.toscana/2009-06-25/32" showAs="Other act"/><activeRef id="rp4" href="/it/legge/regione.toscana/2011-12-27/68" showAs="Other act"/><activeRef id="rp5" href="/it/legge/regione.toscana/2012-07-23/40" showAs="Other act"/><activeRef id="rp6" href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65" showAs="Other act"/><activeRef id="rp7" href="/it/legge/regione.toscana/2014-12-29/86" showAs="Other act"/><activeRef id="rp8" href="/it/legge/regione.toscana/2015-12-28/82" showAs="Other act"/><activeRef id="rp9" href="/it/legge/regione.toscana/2016-11-11/77" showAs="Other act"/><activeRef id="rp10" href="/it/legge/regione.toscana/2016-12-27/89" showAs="Other act"/><activeRef id="rp11" href="/it/legge/regione.toscana/2017-10-18/60" showAs="Other act"/><activeRef id="rp12" href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77" showAs="Other act"/><activeRef id="rp13" href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-28/81" showAs="Other act"/><activeRef id="rp14" href="/it/legge/regione.toscana/2018-11-27/65" showAs="Other act"/><activeRef id="rp15" href="/it/legge/regione.toscana/2018-11-28/66" showAs="Other act"/><activeRef id="rp16" href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-05/68" showAs="Other act"/><activeRef id="rp17" href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73" showAs="Other act"/><activeRef id="rp18" href="/it/legge/regione.toscana/2019-04-16/17" showAs="Other act"/><activeRef id="rp19" href="/it/legge/regione.toscana/2019-04-16/19" showAs="Other act"/><activeRef id="rp20" href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-30/52" showAs="Other act"/><activeRef id="rp21" href="/it/legge/regione.toscana/2019-08-06/57" showAs="Other act"/><activeRef id="rp22" href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2020-07-06/51" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Parole così sostituite con<ref href="/it/legge/regione.toscana/2020-07-06/51/main#art56" id="1"> l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.</ref></p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Bilancio - leggi finanziarie, stabilità, collegati, assestamento, variazione, rendiconto" showAs="Bilancio - leggi finanziarie, stabilità, collegati, assestamento, variazione, rendiconto" dictionary="Toscana" id="200.110"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2019-12-23">23 dicembre 2019</docDate><docNumber>80</docNumber><docTitle>Legge di stabilità per l'anno 2020.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 4 dello Statuto;</p><p>Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);</p><p>Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);</p><p>Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);</p><p>Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);</p><p>Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);</p><p>Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);</p><p>Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);</p><p>Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);</p><p>Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);</p><p>Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);</p><p>Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);</p><p>Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);</p><p>Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);</p><p>Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);</p><p>Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto);</p><p>Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico);</p><p>Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);</p><p>Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009); </p><p>Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);</p><p>Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico);</p><p>Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);</p><p>Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);</p><p>Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;</p><p>Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;</p><p>Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. È necessario chiarire l'ambito di applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per gli impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, facendo riferimento esplicito alle operazioni previste dall'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</p><p>2. È necessario modificare la l.r. 60/1996 introducendo una riserva della quota di tributo spettante ai comuni, quantificandone l'entità in percentuale sul gettito del tributo;</p><p>3. A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse, è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;</p><p>4. È necessario stabilire che le risorse derivanti dai contributi geotermici, cosiddetta “quota regionale”, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 vengano assegnati annualmente al Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG) s.c.r.l., analogamente a quanto previsto per le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010;</p><p>5. È necessario garantire, anche per l'anno 2022, la concreta realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto “Spesa per tutti”;</p><p>6. È opportuno stanziare la somma di euro 20.000.000,00 per la concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, non finalizzati a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune;</p><p>7. È opportuno incrementare del 5 per cento i compensi spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, cui sono attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione collettiva integrativa;</p><p>8. È opportuno stabilire che la Regione, attraverso una società “in house”, certifichi il rispetto delle migliori pratiche tecniche per l'edificazione, in modo da consentire ai comuni di ridurre gli oneri, avendo la certezza che tali migliori pratiche siano state effettivamente rispettate;</p><p>9. È opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle risorse su successive annualità con il prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;</p><p>10. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame delle leggi regionali 65/2018, 66/2018, 17/2019, e 19/2019, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;</p><p>11. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 60/2017, che inserisce in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale, supportando in particolare le attività di formazione;</p><p>12. È necessario prevedere anche per l'anno 2022 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate;</p><p>13. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;</p><p>14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano, o almeno riducano il rischio idraulico, garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;</p><p>15. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della l.r. 81/2017 incrementando il fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;</p><p>16. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale;</p><p>17. È opportuno contribuire alla  riqualificazione dell'immobile ex ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla Regione al patrimonio della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino, con un contributo a favore della Fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale;</p><p>18. È opportuno destinare la somma di euro 300.000,00, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;</p><p>19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><chapter id="chp1"><num>CAPO I</num><heading>Disposizioni in materia di entrata</heading><section id="sec1"><num>SEZIONE I</num><heading>Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)</heading><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>Elementi essenziali del tributo. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/1996-07-29/60/main#art2" id="2">articolo 2 della l.r. 60/1996</ref></heading><clause id="art1-cla1"><num>1. </num><content><p>La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituita dalla seguente:</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><content><p>“b)smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). ”'.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/1996-07-29/60/main#art4bis" id="3">articolo 4 bis nella l.r. 60/1996 </ref></heading><clause id="art2-cla1"><num>1. </num><content><p>Dopo l'articolo 4 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art2-cla2"><content><p>“Art. 4 bis Quota riservata ai comuni </p></content></clause><clause id="art2-cla3"><content><p>1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. </p></content></clause><clause id="art2-cla4"><content><p>2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti. </p></content></clause><clause id="art2-cla5"><content><p>3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo. ”.</p></content></clause></article></section><section id="sec2"><num>SEZIONE II</num><heading>Concessioni del demanio idrico. Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)</heading><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2016-11-11/77/main#art1" id="4">articolo 1 della l.r. 77/2016</ref></heading><clause id="art3-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><num>2. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: “tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020) .</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><num>3. </num><content><p>Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><num>4. </num><content><p>Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><content><p>“6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato: </p></content></clause><clause id="art3-cla6"><content><p>a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016; </p></content></clause><clause id="art3-cla7"><content><p>b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016. ”.</p></content></clause><clause id="art3-cla8"><num>5. </num><content><p>Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.</p></content></clause><clause id="art3-cla9"><num>6. </num><content><p>Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “Per gli anni 2016 e 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016 e 2020 ”, le parole: “versata, entro il 31 dicembre 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “versata, entro il 31 dicembre 2021 ”, dopo le parole: “ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018 ” sono aggiunte le seguenti: “,2019, 2020 e 2021 ”.</p></content></clause></article></section></chapter><chapter id="chp2"><num>CAPO II</num><heading>Disposizioni di carattere finanziario</heading><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/1997-06-27/45/main#art7" id="5">articolo 7 della l.r. 45/97</ref></heading><clause id="art4-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><content><p>“2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono destinate annualmente: </p></content></clause><clause id="art4-cla3"><content><p>a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG); </p></content></clause><clause id="art4-cla4"><content><p>b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.. ".</p></content></clause><clause id="art4-cla5"><num>2. </num><content><p>Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art4-cla6"><content><p>"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a: </p></content></clause><clause id="art4-cla7"><content><p>a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento; </p></content></clause><clause id="art4-cla8"><content><p>b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti; </p></content></clause><clause id="art4-cla9"><content><p>c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica; </p></content></clause><clause id="art4-cla10"><content><p>d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico. ".</p></content></clause><clause id="art4-cla11"><num>3. </num><content><p>Il comma 2 ter dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art4-cla12"><content><p>"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a). ”.</p></content></clause><clause id="art4-cla13"><num>4. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 45/1997 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading>Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2009-06-25/32/main#art4" id="6">articolo 4 della l.r. 32/2009</ref></heading><clause id="art5-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><content><p>“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue: </p></content></clause><clause id="art5-cla3"><content><p>a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art5-cla4"><content><p>b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022. ”.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2011-12-27/68/main#art82bis" id="8">articolo 82 bis nella l.r. 68/2011</ref></heading><clause id="art6-cla1"><num>1. </num><content><p>Dopo l'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><content><p>“Art. 82 bis Finanziamenti straordinari per investimenti </p></content></clause><clause id="art6-cla3"><content><p>1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”). </p></content></clause><clause id="art6-cla4"><content><p>2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020. </p></content></clause><clause id="art6-cla5"><content><p>3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). </p></content></clause><clause id="art6-cla6"><content><p>4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l’intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l’evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda. </p></content></clause><clause id="art6-cla7"><content><p>5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori. </p></content></clause><clause id="art6-cla8"><content><p>6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi: </p></content></clause><clause id="art6-cla9"><content><p>a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12; </p></content></clause><clause id="art6-cla10"><content><p>b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati; fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l’intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l’intero rispetto alla spesa lorda stimata; </p></content></clause><clause id="art6-cla11"><content><p>c) su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell’anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93. </p></content></clause><clause id="art6-cla12"><content><p>7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022. </p></content></clause><clause id="art6-cla13"><content><p>8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti: </p></content></clause><clause id="art6-cla14"><content><p>a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); </p></content></clause><clause id="art6-cla15"><content><p>b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. </p></content></clause><clause id="art6-cla16"><content><p>9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri: </p></content></clause><clause id="art6-cla17"><content><p>a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi: </p></content></clause><clause id="art6-cla18"><content><p>1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; </p></content></clause><clause id="art6-cla19"><content><p>2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo; </p></content></clause><clause id="art6-cla20"><content><p>b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7: </p></content></clause><clause id="art6-cla21"><content><p>1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; </p></content></clause><clause id="art6-cla22"><content><p>2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili. </p></content></clause><clause id="art6-cla23"><content><p>10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato: </p></content></clause><clause id="art6-cla24"><content><p>a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data; </p></content></clause><clause id="art6-cla25"><content><p>b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data. </p></content></clause><clause id="art6-cla26"><content><p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso: </p></content></clause><clause id="art6-cla27"><content><p>a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca; </p></content></clause><clause id="art6-cla28"><content><p>b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati; </p></content></clause><clause id="art6-cla29"><content><p>c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato. </p></content></clause><clause id="art6-cla30"><content><p>12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: </p></content></clause><clause id="art6-cla31"><content><p>a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati; </p></content></clause><clause id="art6-cla32"><content><p>b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla; </p></content></clause><clause id="art6-cla33"><content><p>c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento; </p></content></clause><clause id="art6-cla34"><content><p>d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca; </p></content></clause><clause id="art6-cla35"><content><p>e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti; </p></content></clause><clause id="art6-cla36"><content><p>f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98; </p></content></clause><clause id="art6-cla37"><content><p>g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo; </p></content></clause><clause id="art6-cla38"><content><p>h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo. </p></content></clause><clause id="art6-cla39"><content><p>13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti. </p></content></clause><clause id="art6-cla40"><content><p>14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale. </p></content></clause><clause id="art6-cla41"><content><p>15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l’anno 2020, euro 6.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><heading>Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012-07-23/40/main#art4" id="10">articolo 4 della l.r. 40/2012</ref></heading><clause id="art7-cla1"><num>1. </num><content><p>La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><content><p>“d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); ”.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><heading>Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012-07-23/40/main#art10" id="12">articolo 10 della l.r. 40/2012</ref></heading><clause id="art8-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “22 ” è sostituita dalla seguente: “27 ”.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><num>2. </num><content><p>Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “37 ” è sostituita dalla seguente: “42 ”.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 9</num><heading>Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Inserimento dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65/main#art217" id="14">articolo 217 bis nella l.r. 65/2014</ref></heading><clause id="art9-cla1"><num>1. </num><content><p>Dopo l'articolo 217 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><content><p>“Art 217 bis Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici </p></content></clause><clause id="art9-cla3"><content><p>1. Le funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici sono svolte dalla Regione, per mezzo di una società “in house” che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della Giunta regionale. </p></content></clause><clause id="art9-cla4"><content><p>2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalità di controllo della Regione sul servizio prestato. ”.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 10</num><heading>Adeguamenti a disposizioni regionali. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65/main#art219" id="15">articolo 219 della l.r. 65/2014</ref></heading><clause id="art10-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 219 della l.r. 65/2014 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 11</num><heading>Modalità di accesso agli incentivi. Sostituzione dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65/main#art221" id="17">articolo 221 della l.r. 65/2014</ref></heading><clause id="art11-cla1"><num>1. </num><content><p>L'articolo 221 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><content><p>“Art. 221 Modalità di accesso agli incentivi </p></content></clause><clause id="art11-cla3"><content><p>1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 220 è necessario il preventivo rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 217 bis. ”.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 12</num><heading>Disposizioni finanziarie. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65/main#art255" id="19">articolo 255 della l.r. 65/2014</ref></heading><clause id="art12-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, dopo la parola: "3, " è aggiunta la seguente: "4, ".</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 13</num><heading>Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-12-29/86/main#art33" id="21">articolo 33 della l.r. 86/2014</ref></heading><clause id="art13-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021 al 2040 ”.</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><content><p>“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022 .”.</p></content></clause><clause id="art13-cla4"><num>3. </num><content><p>Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “dal 2021 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2040 ”.</p></content></clause></article><article id="art14"><num>Art. 14</num><heading>Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-12-29/86/main#art34" id="23">articolo 34 della l.r. 86/2014</ref></heading><clause id="art14-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021, di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041 ”.</p></content></clause><clause id="art14-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art14-cla3"><content><p>“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022. ”.</p></content></clause><clause id="art14-cla4"><num>3. </num><content><p>Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014, le parole: “dall'anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041 ”.</p></content></clause></article><article id="art15"><num>Art. 15</num><heading>Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2015-12-28/82/main#art26bis" id="25">articolo 26 bis della l.r. 82/2015</ref></heading><clause id="art15-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040 ”.</p></content></clause><clause id="art15-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art15-cla3"><content><p>“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022. ”.</p></content></clause><clause id="art15-cla4"><num>3. </num><content><p>Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015, le parole: “euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039 ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2023 e fino al 2040 .”.</p></content></clause></article><article id="art16"><num>Art. 16</num><heading>Titoli di efficienza energetica. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2016-12-27/89/main#art2" id="27">articolo 2 della l.r. 89/2016</ref></heading><clause id="art16-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la parola “straordinarie ” è sostituita dalle seguenti: “del bilancio regionale ”.</p></content></clause><clause id="art16-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 89/2016 è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art17"><num>Art. 17</num><heading>Interventi per le persone con disabilità. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-10-18/60/main#art29" id="28">articolo 29 della l.r. 60/2017</ref></heading><clause id="art17-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente: </p></content></clause><clause id="art17-cla2"><content><p>“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art17-cla3"><content><p>a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019; </p></content></clause><clause id="art17-cla4"><content><p>b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020; </p></content></clause><clause id="art17-cla5"><content><p>c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020; </p></content></clause><clause id="art17-cla6"><content><p>d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. ”.</p></content></clause></article><article id="art18"><num>Art. 18</num><heading>Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77/main#art6" id="30">articolo 6 della </ref><ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77/main#art6" id="31">l.r. 77/2017</ref></heading><clause id="art18-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “e 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022 ”.</p></content></clause><clause id="art18-cla2"><num>2. </num><content><p>La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:</p></content></clause><clause id="art18-cla3"><content><p>“b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 ;”.</p></content></clause><clause id="art18-cla4"><num>3. </num><content><p>Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:</p></content></clause><clause id="art18-cla5"><content><p>“b bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.</p></content></clause></article><article id="art19"><num>Art. 19</num><heading>Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77/main#art9" id="33">articolo 9 della l.r. 77/2017</ref></heading><clause id="art19-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole: “e 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022 ”.</p></content></clause><clause id="art19-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art19-cla3"><content><p>“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art19-cla4"><content><p>a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art19-cla5"><content><p>b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.</p></content></clause></article><article id="art20"><num>Art. 20</num><heading>Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77/main#art14" id="34">articolo 14 della l.r. 77/2017</ref></heading><clause id="art20-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola: “2021 ” è sostituita dalla seguente: “2022 ”.</p></content></clause><clause id="art20-cla2"><num>2. </num><content><p>La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:</p></content></clause><clause id="art20-cla3"><content><p>“b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; ”.</p></content></clause><clause id="art20-cla4"><num>3. </num><content><p>Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:</p></content></clause><clause id="art20-cla5"><content><p>“b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 – 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione: </p></content></clause><clause id="art20-cla6"><content><p>1) euro 130.000,00 per l'anno 2020; </p></content></clause><clause id="art20-cla7"><content><p>2) euro 210.000,00 per l'anno 2021; </p></content></clause><clause id="art20-cla8"><content><p>3) euro 210.000,00 per l'anno 2022 .”.</p></content></clause></article><article id="art21"><num>Art. 21</num><heading>Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-27/77/main#art18" id="36">articolo 18 della l.r. 77/2017</ref></heading><clause id="art21-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 5 bis dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art21-cla2"><content><p>“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente: </p></content></clause><clause id="art21-cla3"><content><p>a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art21-cla4"><content><p>b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.</p></content></clause></article><article id="art22"><num>Art. 22</num><heading>Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-28/81/main#art9" id="38">articolo 9 della l.r. 81/2017</ref></heading><clause id="art22-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art22-cla2"><content><p>“1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente: </p></content></clause><clause id="art22-cla3"><content><p>a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art22-cla4"><content><p>b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022. ”.</p></content></clause></article><article id="art23"><num>Art. 23</num><heading>Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Modifiche all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-11-27/65/main#art1" id="40">articolo 1 della l.r. 65/2018</ref></heading><clause id="art23-cla1"><num>1. </num><content><p>Alla fine del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto), sono aggiunte le parole: “, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi .”.</p></content></clause></article><article id="art24"><num>Art. 24</num><heading>Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico. Abrogazione dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-11-28/66/main#art8" id="42">articolo 8 della l.r. 66/2018</ref></heading><clause id="art24-cla1"><num>1. </num><content><p>L'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico), è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art25"><num>Art. 25</num><heading>Contributo regionale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-05/68/main#art30" id="43">articolo 30 della l.r. 68/2018</ref></heading><clause id="art25-cla1"><num>1. </num><content><p>Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020), è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art25-cla2"><content><p>“1 bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell’importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino .”.</p></content></clause><clause id="art25-cla3"><num>2. </num><content><p>Dopo il comma 1 bis dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è inserito il seguente:</p></content></clause><clause id="art25-cla4"><content><p>“1 ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’ex ospedale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ai sensi del comma 1. ”.</p></content></clause><clause id="art25-cla5"><num>3. </num><content><p>Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:</p></content></clause><clause id="art25-cla6"><content><p>“2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.</p></content></clause></article><article id="art26"><num>Art. 26</num><heading>Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art2" id="44">articolo 2 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art26-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 202 1”.</p></content></clause><clause id="art26-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art26-cla3"><content><p>“3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art26-cla4"><content><p>a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art26-cla5"><content><p>b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.</p></content></clause></article><article id="art27"><num>Art. 27</num><heading>Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art3" id="45">articolo 3 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art27-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole: “e per un importo pari a euro 300.000,00 per l’anno 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ”.</p></content></clause><clause id="art27-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituto dal seguente: </p></content></clause><clause id="art27-cla3"><content><p>“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue: </p></content></clause><clause id="art27-cla4"><content><p>a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art27-cla5"><content><p>b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022. ”.</p></content></clause></article><article id="art28"><num>Art. 28</num><heading>Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art7" id="47">articolo 7 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art28-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “425.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “675.000,00 ”, e dopo le parole “con deliberazione della Giunta regionale ” sono aggiunte le seguenti: “ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 ”.</p></content></clause><clause id="art28-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art28-cla3"><content><p>“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue: </p></content></clause><clause id="art28-cla4"><content><p>a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art28-cla5"><content><p>b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 e di euro 310.000,00 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.</p></content></clause></article><article id="art29"><num>Art. 29</num><heading>Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art11" id="48">articolo 11 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art29-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 73/2018 dopo le parole: “euro 70.000,00 ” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2019 e di euro 100.000,00 per l’anno 2021 ”.</p></content></clause><clause id="art29-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art29-cla3"><content><p>“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art29-cla4"><content><p>a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art29-cla5"><content><p>b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 .”.</p></content></clause></article><article id="art30"><num>Art. 30</num><heading>Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art15" id="50">articolo 15 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art30-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art30-cla2"><content><p>“2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione. ”.</p></content></clause></article><article id="art31"><num>Art. 31</num><heading>Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art17" id="52">articolo 17 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art31-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art31-cla2"><content><p>“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 .”.</p></content></clause></article><article id="art32"><num>Art. 32</num><heading>Garanzia Toscana. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2018-12-27/73/main#art26" id="54">articolo 26 della l.r. 73/2018</ref></heading><clause id="art32-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art32-cla2"><content><p>“8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art32-cla3"><content><p>a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art32-cla4"><content><p>b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.</p></content></clause></article><article id="art33"><num>Art. 33</num><heading>Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019</heading><clause id="art33-cla1"><num>1. </num><content><p>Nel punto 1 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) le parole: “. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale ” sono soppresse.</p></content></clause></article><article id="art34"><num>Art. 34</num><heading>Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019</heading><clause id="art34-cla1"><num>1. </num><content><p>Il punto 12 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art34-cla2"><content><p>“12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore; ”.</p></content></clause></article><article id="art35"><num>Art. 35</num><heading>Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-04-16/19/main#art13" id="56">articolo 13 della l.r. 19/2019</ref></heading><clause id="art35-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2019 le parole: “massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio ” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 20.050.000,00 secondo la perizia di congruità effettuata dall'Agenzia del Demanio, oltre IVA, per una somma complessiva massima di euro 24.461.000,00 ”, e le parole “2019 - 2021, annualità 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: "2020 - 2022, annualità 2020 ".".</p></content></clause></article><article id="art36"><num>Art. 36</num><heading>Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-04-16/19/main#art16" id="58">articolo 16 della l.r. 19/2019</ref></heading><clause id="art36-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019, le parole: “500.000,00 per l'anno 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ”.</p></content></clause><clause id="art36-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art36-cla3"><content><p>“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.</p></content></clause></article><article id="art37"><num>Art. 37</num><heading>Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-07-30/52/main#art3" id="60">articolo 3 della l.r. 52/2019</ref></heading><clause id="art37-cla1"><num>1. </num><content><p>Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico), è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art37-cla2"><content><p>“4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell’articolo 1, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art37-cla3"><content><p>a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art37-cla4"><content><p>b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 .”.</p></content></clause></article><article id="art38"><num>Art. 38</num><heading>Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-08-06/57/main#art2" id="62">articolo 2 della l.r. 57/2019</ref></heading><clause id="art38-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), la parola: “rotativo ” è soppressa.</p></content></clause><clause id="art38-cla2"><num>2. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019, la parola: “partecipativo ” è sostituita dalle seguenti: “o nella forma del contributo a fondo perduto .".;</p></content></clause><clause id="art38-cla3"><num>3. </num><content><p>Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019, le parole: "Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati " sono sostituite dalle seguenti: "La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata ”.</p></content></clause></article><article id="art39"><num>Art. 39</num><heading>Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-08-06/57/main#art4" id="64">articolo 4 della l.r. 57/2019</ref></heading><clause id="art39-cla1"><num>1. </num><content><p>Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2019 sono inseriti i seguenti:</p></content></clause><clause id="art39-cla2"><content><p>“1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c). </p></content></clause><clause id="art39-cla3"><content><p>1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto. ”.</p></content></clause></article><article id="art40"><num>Art. 40</num><heading>Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-08-06/57/main#art5" id="66">articolo 5 della l.r. 57/2019</ref></heading><clause id="art40-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 57/2019 le parole: “Pontlab s.r.l .,” sono soppresse.</p></content></clause></article><article id="art41"><num>Art. 41</num><heading>Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-08-06/57/main#art6" id="68">articolo 6 della l.r. 57/2019</ref></heading><clause id="art41-cla1"><num>1. </num><content><p>L'articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente: </p></content></clause><clause id="art41-cla2"><content><p>“Art. 6 Norma finanziaria </p></content></clause><clause id="art41-cla3"><content><p>1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l’anno 2019 e di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020. </p></content></clause><clause id="art41-cla4"><content><p>2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti ”.”.</p></content></clause></article><article id="art42"><num>Art. 42</num><heading>Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art31" id="69">articolo 31 della l.r. 65/2019</ref></heading><clause id="art42-cla1"><num>1. </num><content><p>Nella rubrica dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole: “contributi per ” sono soppresse.</p></content></clause><clause id="art42-cla2"><num>2. </num><content><p>Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 65/2019, n. 65 la parola “300.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “180.000,00 ”.</p></content></clause><clause id="art42-cla3"><num>3. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 65/2019 le parole: “2019 – 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “2020 – 2022 ”.</p></content></clause></article><article id="art43"><num>Art. 43</num><heading>Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art33" id="70">articolo 33 della l.r. 65/2019</ref></heading><clause id="art43-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019, dopo le parole: “250.000,00 per l'anno 2019 ” sono inserite le seguenti: “e 500.000,00 per l'anno 2020 ”.</p></content></clause><clause id="art43-cla2"><num>2. </num><content><p>Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art43-cla3"><content><p>“2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte: </p></content></clause><clause id="art43-cla4"><content><p>a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019; </p></content></clause><clause id="art43-cla5"><content><p>b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.</p></content></clause></article><article id="art44"><num>Art. 44</num><heading>Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Modifiche all'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2019-11-13/65/main#art49" id="72">articolo 49 della l.r. 65/2019</ref></heading><clause id="art44-cla1"><num>1. </num><content><p>Al comma l dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 dopo le parole: "per l'anno 2019 " sono aggiunte le seguenti: "e di euro 100.000,00 per l'anno 2020 ".</p></content></clause><clause id="art44-cla2"><num>2. </num><content><p>Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 dopo le parole: "dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "ed il 31 dicembre 2020".</p></content></clause><clause id="art44-cla3"><num>3. </num><content><p>Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:</p></content></clause><clause id="art44-cla4"><content><p>"4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. ”.</p></content></clause></article><article id="art45"><num>Art. 45</num><heading>Copertura finanziaria</heading><clause id="art45-cla1"><num>1. </num><content><p>Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportati <inline name="inlinea0">nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla</inline> <noteRef href="not1" marker="(1)"/> legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 .(Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022).</p></content></clause></article><article id="art46"><num>Art. 46</num><heading>Entrata in vigore</heading><clause id="art46-cla1"><num>1. </num><content><p>La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></chapter></body><conclusions xmlns="" period="20200713"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
