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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="1975-06-13" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="26"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/1975-06-05/65/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1975-06-05/65"/><FRBRdate date="1975-06-05" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/1975-06-05/65/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/1975-06-05/65/ita@"/><FRBRdate date="1975-06-05" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/1975-06-05/65/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/1975-06-05/65/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="1975-06-05" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="1975-06-13" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/1975-06-05/65/ita@/main" showAs="Original"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/1977-01-14/3" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it////" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Nota soppressa.</p></note><note id="not2/a" class="NOTA_NDR"><p> Così sostituito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/1977-01-14/3/main" id="1">L.R. 14 gennaio 1977, n. 3</ref> , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.</p></note><note id="not" class="NOTA_NDR"><p> Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’<ref href="/it/legge/regione.toscana/1977-01-14/3/main#art2" id="2">art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3</ref> , in L. 136.000.000.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Allegato omesso nella presente raccolta.</p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994-03-16/24/main" id="3">L.R. 16 marzo 1994, n. 24</ref> , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi <ref href="/it/legge/regione.toscana/1994/24/main#art32-com4" id="4">art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994</ref> .</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Protezione della natura e dell’ambiente, fauna" showAs="Protezione della natura e dell’ambiente, fauna" dictionary="Toscana" id="150.130"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="1975-06-05">5 giugno 1975</docDate><docNumber>65</docNumber><docTitle>Istituzione del Parco naturale della Maremma.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><clause id="art1-cla1"><content><p>È istituito il parco naturale della Maremma.</p></content></clause><clause id="art1-cla2"><content><p>Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche della Maremma in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><clause id="art2-cla1"><content><p>Il territorio del parco si estende nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello e comprende i monti dell’Uccellina, la palude della Trappola e la foce dell’Ombrone, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25.000 che costituisce l’allegato A) della presente legge. <noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></clause><clause id="art2-cla2"><content><p>Per giustificati motivi conseguenti all’assetto generale risultante dal piano territoriale di coordinamento di cui al successivo articolo 5, i confini del parco potranno essere modificati in sede di approvazione del piano stesso.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><clause id="art3-cla1"><content><p>Alla gestione e all’amministrazione del parco è provvisoriamente preposto il Consorzio per l’istituzione del parco della Maremma.</p></content></clause><clause id="art3-cla2"><content><p>Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio muterà i propri fini ai sensi dell’articolo 1 ed assumerà la denominazione di Consorzio del parco naturale della Maremma.</p></content></clause><clause id="art3-cla3"><content><p>Il nuovo statuto prevederà come organi del Consorzio:</p></content></clause><clause id="art3-cla4"><content><p>- il Presidente;</p></content></clause><clause id="art3-cla5"><content><p>- il Consiglio.</p></content></clause><clause id="art3-cla6"><content><p>Prevederà altresì l’istituzione di un comitato scientifico, di un direttore del parco, degli uffici tecnico-scientifici occorrenti per l’attuazione delle finalità del parco.</p></content></clause><clause id="art3-cla7"><content><p>Il Consiglio è composto da tre rappresentanti della Provincia di Grosseto, di cui uno designato dalla minoranza; da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello, di cui uno designato dalla minoranza; da un rappresentante dell’Opera nazionale combattenti. Come rappresentanti degli enti locali possono essere nominati membri estranei ai consigli degli enti stessi.</p></content></clause><clause id="art3-cla8"><content><p>Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del presidente e del consiglio del Consorzio. Esso è composto da sette esperti, nominati dal consiglio del consorzio in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche e ambientali.</p></content></clause><clause id="art3-cla9"><content><p>I detti esperti sono nominati:</p></content></clause><clause id="art3-cla10"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;</p></content></clause><clause id="art3-cla11"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienza Matematiche, Fisiche e Naturali;</p></content></clause><clause id="art3-cla12"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Siena, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;</p></content></clause><clause id="art3-cla13"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Agrarie e Forestali;</p></content></clause><clause id="art3-cla14"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie;</p></content></clause><clause id="art3-cla15"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio nazionale delle ricerche;</p></content></clause><clause id="art3-cla16"><content><p>- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio provinciale di Grosseto.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><clause id="art4-cla1"><content><p>L’ordinamento e la pianta organica del personale del Consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio del Consorzio.</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><content><p>Il Consorzio è soggetto ai controlli regionali previsti per gli Enti locali.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><clause id="art5-cla1"><content><p>Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio del parco naturale della Maremma, sentiti i Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un piano territoriale di coordinamento riguardante l’area del parco e i rimanenti territori dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello.</p></content></clause><clause id="art5-cla2"><content><p>Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Regione provvede direttamente, sentiti i Comuni interessati alla redazione e all’approvazione del piano.</p></content></clause><clause id="art5-cla3"><content><p>Relativamente all’area del parco di cui all’articolo 2, le previsioni del piano territoriale di coordinamento e le relative norme di attuazione sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dai locali strumenti urbanistici.</p></content></clause><clause id="art5-cla4"><content><p>Per le aree esterne al parco, i Comuni interessati sono tenuti ad uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle direttive del piano territoriale di coordinamento.</p></content></clause><clause id="art5-cla5"><content><p>Qualora, entro un anno dall’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, i Comuni non provvedano ai sensi del precedente comma, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1967-08-06/765/main#art1" id="5">articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765</ref>e le successive modificazioni con la legge regionale.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><clause id="art6-cla1"><content><p>Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, il Consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso un regolamento d’uso del territorio e piani di gestione aventi - l’uno e gli altri - efficacia di piani particolareggiati. Il regolamento e i piani interessano l’area del parco e sono deliberati dal Consiglio del Consorzio, sentito il comitato scientifico.</p></content></clause><clause id="art6-cla2"><content><p>Per le funzioni amministrative anche indirettamente connesse alla realizzazione delle predette finalità tramite il regolamento d’uso e i piani di gestione, la Regione ha facoltà di concedere deleghe al Consorzio.</p></content></clause><clause id="art6-cla3"><content><p>Ogni piano di gestione deve contenere l’indicazione della sua durata. In difetto la durata del piano si intende triennale.</p></content></clause><clause id="art6-cla4"><content><p>I progetti dei piani di gestione e del regolamento d’uso sono depositati presso le segreterie del Consorzio e dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.</p></content></clause><clause id="art6-cla5"><content><p>L’effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e su due quotidiani a diffusione nazionale.</p></content></clause><clause id="art6-cla6"><content><p>Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dai progetti.</p></content></clause><clause id="art6-cla7"><content><p>Scaduto tale termine il Consiglio del Consorzio approva in via definitiva i piani di gestione ed il regolamento d’uso motivando espressamente su ogni singola opposizione.</p></content></clause><clause id="art6-cla8"><content><p>Il rilascio delle licenze edilizie nel territorio del parco è subordinato a preventivo nulla-osta del Consorzio. In difetto di nulla-osta la licenza si considera nulla.</p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><clause id="art7-cla1"><content><p>Per l’attuazione dei piani di gestione e secondo le modalità da essi previste, il Consorzio può concedere contributi al fine di incentivare determinate attività o di sopperire a diminuzioni di redditi aziendali.</p></content></clause><clause id="art7-cla2"><content><p>I piani di gestione prevedono i criteri di riparto dei contributi.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 8</num><clause id="art8-cla1"><content><p>Il Consorzio promuove l’espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p></content></clause><clause id="art8-cla2"><content><p>Il Consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti ed accordi, nonché mutui, ritenuti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.</p></content></clause><clause id="art8-cla3"><content><p>I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Consorzio.</p></content></clause></article><article id="art8"><num>Art. 9</num><clause id="art8-cla4"><content><p>Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle vigenti leggi a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale di coordinamento, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal Consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 10 mila ad un massimo di L. 5.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.</p></content></clause><clause id="art8-cla5"><content><p>Delle violazioni è redatto apposito processo verbale, copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.</p></content></clause><clause id="art8-cla6"><content><p>Nei quindici giorni successivi alla contestazione della infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al Presidente del Consorzio. Il presidente provvede in ordine all’applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.</p></content></clause><clause id="art8-cla7"><content><p>Nel caso che l’infrazione comporti un’alterazione dei luoghi, il Presidente del Consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti commi, ordina l’immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente dispone la esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato per conoscenza all’amministrazione comunale territorialmente interessa ta ed è notificato nelle forme e ai soggetti di cui all’<ref href="/it/legge/stato/1942-08-17/1150/main#art26-com2" id="7">articolo 26, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150</ref>, modificato dall’<ref href="/it/legge/stato/1967-08-06/765/main#art6" id="9">articolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765</ref>. Si applica inoltre, in quanto compatibile, la norma di cui al sesto comma del citato articolo 26.</p></content></clause><clause id="art8-cla8"><content><p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite in difetto di nulla-osta ai sensi dell’articolo 6.</p></content></clause></article><article id="art9"><num>Art. 10</num><clause id="art9-cla1"><content><p>Alle spese per il finanziamento e l’attività del Consorzio si provvede con:</p></content></clause><clause id="art9-cla2"><content><p>1) i contributi degli enti che partecipano al Consorzio;</p></content></clause><clause id="art9-cla3"><content><p>2) un fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 20250 "Fondo di dotazione una tantum al Consorzio del parco naturale della Maremma" che viene istituito con la variazione a bilancio di cui al presente articolo.</p></content></clause><clause id="art9-cla4"><content><p><inline name="inlinea0">3) Un contributo annuale della Regione nell’importo determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale. </inline><noteRef href="not2/a" marker="(2/a)"/></p></content></clause><clause id="art9-cla5"><content><p>4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, da servizi di attività e da sanzioni amministrative.</p></content></clause></article><article id="art10"><num>Art. 11</num><clause id="art10-cla1"><content><p>Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1975 è introdotta la seguente variazione:</p></content></clause><clause id="art10-cla2"><content><p><inline name="inlinea0">omissis</inline> </p></content></clause></article><article id="art11"><num>Art. 12</num><clause id="art11-cla1"><content><p>La spesa derivante dal punto n. 3 dell’articolo 10 della presente legge farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di previsione per l’anno 1976 al Tit. I - Spese correnti; Sez. 4ª - Interventi in campo economico; Rubr. 2ª - Agricoltura; con la seguente denominazione: "Contributo al Consorzio del parco naturale della Maremma".</p></content></clause><clause id="art11-cla2"><content><p>Per gli anni successivi al 1976 la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.</p></content></clause></article><article id="art12"><num>Art. 13</num><clause id="art12-cla1"><content><p>In relazione alle esigenze di tutela di cui all’articolo 1 ed in attesa dell’approvazione del piano territoriale di coordinamento previsto dall’art. 5, all’interno del parco sono individuate le seguenti aree tipologiche, secondo la delimitazione di cui all’allegato A della presente legge:<noteRef href="not3" marker="(3)"/></p></content></clause><clause id="art12-cla2"><content><p>a) area prevalentemente forestale e palustre (Zona 1);</p></content></clause><clause id="art12-cla3"><content><p>b) area prevalentemente agricola (Zona 2).</p></content></clause></article><article id="art13"><num>Art. 14</num><clause id="art13-cla1"><content><p>Fino all’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, e in carenza di esso, per un periodo non eccedente i cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, è vietata nel territorio del parco ogni trasformazione morfologica, vegetazionale, colturale e dell’aspetto faunistico, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale.</p></content></clause><clause id="art13-cla2"><content><p>È vietata altresì ogni attività edificatoria limitatamente all’area di cui alla lett. a) del presente articolo. Sono consentite attività edificatorie dall’interno dell’area di cui alla lett. b) del precedente articolo, purché in conformità alle vigenti disposizioni e nel rispetto dei vincoli previsti al primo comma.</p></content></clause><clause id="art13-cla3"><content><p>Prima dell’approvazione dei piani di gestione, il Consorzio può emanare regolamenti provvisori aventi gli stessi effetti dei piani nella osservanza delle stesse procedure per essi previste.</p></content></clause><clause id="art13-cla4"><content><p>Nelle more dell’approvazione delle varianti ai locali strumenti urbanistici, in attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi del primo e secondo comma per le aree di cui alla lett. b) dell’art. 13, si applicano anche nelle aree esterne al parco individuate dall’allegato A) della presente legge Tale salvaguardia decorre dall’entrata in vigore della legge stessa e non potrà comunque eccedere i cinque anni successivi.</p></content></clause><clause id="art13-cla5"><content><p>Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 9. Per le aree esterne al parco individuate ai sensi del quarto comma, l’organo competente per i provvedimenti di cui all’art. 9 è il Sindaco del Comune territorialmente interessato.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20070601"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
