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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="originalVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2011-11-02" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="51"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2011-10-28/54/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-10-28/54"/><FRBRdate date="2011-10-28" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2011-10-28/54/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-10-28/54/ita@"/><FRBRdate date="2011-10-28" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2011-10-28/54/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2011-10-28/54/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2011-10-28" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2011-11-03" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2011-10-28/54/ita@/main" showAs="Original"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"/><classifications source="eurovoc"><keyword value="Difesa del suolo, opere idrauliche" showAs="Difesa del suolo, opere idrauliche" dictionary="Toscana" id="150.170"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2011-10-28">28 ottobre 2011</docDate><docNumber>54</docNumber><docTitle>Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT).</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com117" id="1">articolo 117, ottavo comma, della Costituzione</ref>;</p><p>Visto l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;</p><p>Visto l’<ref href="/it/decreto.legge/stato/2009-12-30/194/main#art2-com4" id="2">articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194</ref> (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2010-02-25/25/main" id="3">legge 25 febbraio 2010, n. 25</ref>;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. l'Ente per l’irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la <ref href="/it/legge/stato/1961-10-18/1048/main" id="4">legge 18 ottobre 1961, n. 1048</ref>, successivamente riorganizzato e denominato Ente irriguo umbro-toscano dall’<ref href="/it/decreto.legge/stato/1991-11-06/352/main#art6" id="5">articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352</ref> (Proroga del termine di cui all'<ref href="/it/legge/stato/1961-10-18/1048/main#art3" id="6">articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048</ref>, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/1991-12-30/411/main" id="7">legge 30 dicembre 1991, n. 411</ref>, è giunto alla scadenza prevista dalle leggi sopracitate; </p><p>2. il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo umbro-toscano, con deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l’agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;</p><p>3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 20 novembre 2009 ha nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano e per l’adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;</p><p>4. L’<ref href="/it/decreto.legge/stato/2009/194/main#art2-com4" id="8">articolo 2, comma 4, del d.l. 194/2009</ref>, convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/2010/25/main" id="9">l. 25/2010</ref> ha disposto che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo umbro-toscano, ferma la necessità di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui all'<ref href="/it/decreto.legge/stato/2001-10-22/381/main#art5-com1" id="10">articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381</ref> (Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2001-12-21/441/main" id="11">legge 21 dicembre 2001, n. 441</ref>, al fine di consentire l'effettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato;</p><p>5. Con protocollo di intesa sottoscritto in data 13 ottobre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dell’Ente irriguo umbro-toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria hanno individuato i rapporti giuridici, comprese le concessioni, oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico, le modalità di trasferimento, nonché le forme per garantire nel costituendo ente l’adeguata rappresentanza dello Stato; </p><p>6. In data 14 ottobre 2011, le Regioni Umbria e Toscana, ai sensi dell’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com117" id="12">articolo 117, ottavo comma, della Costituzione</ref>, hanno stipulato un’intesa per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT);</p><p>7. Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano deve provvedere al trasferimento delle competenze entro il 6 novembre 2011, data finale del mandato commissariale; è necessario pertanto, prevedere che la legge di ratifica entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>- Ratifica</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Ai sensi dell’<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com117" id="13">articolo 117, ottavo comma, della Costituzione</ref> e dell’articolo 68, comma 2, dello Statuto è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT).</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>- Efficacia dell’intesa</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Le disposizioni dell’intesa, allegata alla presente legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.</p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>- Entrata in vigore</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article><article id="art4"><num>ALLEGATO INTESA TRA REGIONE TOSCANA E REGIONE UMBRIA</num><clause id="cla"><content><p>Premesso che:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- con la <ref href="/it/legge/stato/1961-10-18/1048/main" id="14">legge 18 ottobre 1961, n. 1048</ref> "Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana" e successive modificazioni, è stato istituito l'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, successivamente denominato Ente irriguo Umbro-Toscano dall'<ref href="/it/decreto.legge/stato/1991-11-06/352/main#art6" id="15">articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352</ref>, convertito, con modificazioni in <ref href="/it/legge/stato/1991-12-30/411/main" id="16">legge 30 dicembre1991, n. 411</ref>;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- l'art. 3 della I. 1048/1961 ha determinato la durata dell'Ente in trenta anni, termine più volte prorogato, da ultimo dall'ari. 3 del <ref href="/it/decreto.legge/stato/2008-11-03/1971/main" id="17">decreto-legge 3 novembre 2008, n. 1971</ref> convertito, con modificazioni, in <ref href="/it/legge/stato/2008-12-30/205/main" id="18">legge 30 dicembre 2008, n. 205</ref>, fino al 6 novembre 2009;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- l'<ref href="/it/legge/stato/2007-12-24/244/main#art2-com634" id="19">articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244</ref>, ha disposto il riordino, la trasformazione o la soppressione delle strutture amministrative pubbliche statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi previsti, prevedendo in particolare la "fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali", nonché il "trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi";</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>- il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo, con deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l'agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Richiamato il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009, con cui è stato nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente irriguo Umbro-Toscano e per l'adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato decreto ministeriale, la gestione commissariale è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano e con decorrenza dalla cessazione ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali, strutturali, infrastrutturali e di personale;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Atteso che l'<ref href="/it/decreto.legge/stato/2009-12-30/194/main#art2-com4" id="20">articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194</ref>, convertito in <ref href="/it/legge/stato/2010-02-25/25/main" id="21">legge 25 febbraio 2010, n. 25</ref> ha disposto che la gestione liquidatola dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano, ferma la necessità di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine, di cui all'<ref href="/it/decreto.legge/stato/2001-10-22/381/main#art5-com1" id="22">articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381</ref>, convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/2001-12-21/441/main" id="23">legge 21 dicembre 2001, n. 441</ref> al fine di consentire l'effettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Rilevata la necessità, in attuazione dell'<ref href="/it/decreto.legge/stato/2009/194/main#art2-com4" id="24">articolo 2, comma 4 del d.l. 194/2009</ref> di costituire un ente interregionale cui trasferire le competenze del soppresso Ente irriguo Umbro-Toscano;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Richiamato altresì il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2010 con cui le Regioni Umbria e Toscana, in considerazione della strategicità e della pubblica utilità delle funzioni svolte dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano si sono impegnate a garantire continuità ai servizi pubblici di fondamentale rilievo correlati alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione ed all'ottimizzazione degli impieghi delle opere pubbliche infrastrutturali realizzate dall'Ente, nonché per il raggiungimento del predetto fine all'attivazione delle necessarie procedure e verifiche per la più celere stipulazione dell'intesa ai sensi dell'ari. 117, comma 8 della Costituzione;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Vista la nota del Commissario ad Acta dell'Ente irriguo Umbro - Toscano del 17 maggio 2011 con la quale il Commissario da atto che "il trasferimento di funzioni al nuovo ente comprende la gestione di impianti - che sono e restano del Demanio dello Stato";</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Vista la nota del 10/08/2011 a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la quale lo stesso si impegna di continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento individueranno, nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato - Regioni;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Commissario ad acta del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto il 13.10.2011, con il quale:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1) sono stati individuati i rapporti giuridici (comprese le concessioni) in capo al cessato Ente irriguo Umbro -Toscano e oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico che le Regioni Umbria e Toscana andranno a costituire, nonché stabilire le modalità del trasferimento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2) vengono individuate le modalità per garantire nel costituendo Ente l'adeguata rappresentanza dello Stato;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Ritenuto opportuno procedere, al fine di costituire il nuovo Ente, alla stipula di una intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, ai sensi dell'<ref href="/it/costituzione/stato///main#art117-com8" id="25">art. 117, comma 8 della Costituzione</ref>;</p></content></clause><clause id="art4-cla1"><content><p>Tutto ciò premesso e considerato</p></content></clause><clause id="art4-cla2"><content><p>la Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10, rappresentata dal Presidente Enrico Rossi</p></content></clause><clause id="art4-cla3"><content><p>e</p></content></clause><clause id="art4-cla4"><content><p>la Regione Umbria, con sede in Perugia, corso Vanucci, 96, rappresentata dal Presidente Catiuscia Marini le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:</p></content></clause><clause id="art4-cla5"><content><p>Art. 1 - Disposizioni generali</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi della presente intesa.</p></content></clause><clause id="art4-cla6"><content><p>Art. 2 - Oggetto e finalità</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. La Regione Toscana e la Regione Umbria, al fine di assicurare la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'Ente irriguo Umbro-Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalenza irriguo, istituiscono l'Ente Acque Umbre-Toscane di seguito denominato EAUT, con sede legale e amministrativa ad Arezzo.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. L' EAUT è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio e deve:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) perseguire l'equilibrio economico finanziario;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) rispondere ai principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza nell'organizzazione e nel funzionamento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Le attività istituzionali dell'EAUT si raccordano con gli obiettivi ed indirizzi programmatici</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>delle Regioni Umbria e Toscana.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 3 - Funzioni</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. L'EAUT svolge le seguenti funzioni:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria ;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni Toscana e Umbria, nonché ad interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso affidati da enti locali territoriali;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) gestione delle opere di cui alla lett. d), su incarico dei soggetti ivi previsti;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a), b) e d).</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 4 - Patrimonio</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1 . L'EAUT ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del <ref href="/it/decreto.legge/stato/2009-12-30/194/main" id="26">decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194</ref>, convertito in <ref href="/it/legge/stato///main" id="27">legge 25 febbraio 2010</ref> che ne costituiscono il fondo di dotazione iniziale.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 5 - Organi</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Sono organi dell'EAUT:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il Consiglio di amministrazione;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il Presidente;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) il Collegio dei revisori dei conti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Gli organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 6 - Consiglio di amministrazione</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all'atto di nomina del consìglio di amministrazione secondo le rispettive normative.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'EAUT.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Il Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo delle attività dell'EAUT. In particolare adotta:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'EAUT;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il programma delle attività;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio, corredati delle relative relazioni di accompagnamento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>d) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore dell'Ente.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Alt 7 - Statuto e regolamenti</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla sua nomina, adotta lo statuto dell'EAUT e lo trasmette alle Regioni Toscana e Umbria, che lo approvano entro i successivi 30 giorni.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Lo statuto disciplina il funzionamento degli organi e prevede forme di consultazione ed informazione delle amministrazioni locali il cui territorio è interessato dalle attività e dagli interventi realizzati dall'EAUT da effettuarsi anche tramite la costituzione di appositi comitati di sorveglianza.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Il regolamento di contabilità e il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'EAUT sono adottati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto e sono trasmessi alle Regioni Toscana e Umbria, che li approvano entro i successivi 30 giorni.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 8 - Presidente</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. La funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Consiglio di amministrazione.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle delibere adottate e assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Per il Presidente è prevista una indennità annua lorda pari al venti per cento degli emolumenti del direttore dell'Ente.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all'albo dei revisori legali, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. L'adozione dell'atto di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dalla Regione che non nomina il Consiglio di amministrazione.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. La funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Collegio.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile svolta dell' EAUT a norma del codice civile e del regolamento di contabilità ed esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci preventivi e d'esercizio adottati dal Consiglio di Amministrazione.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Il compenso annuale lordo spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è pari al tre per cento dell'indennità lorda omnicomprensiva spettante al Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l'indennità minore. Il compenso dei componenti è pari al due per cento dell'indennità del Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l'indennità minore.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>7. Ai membri componenti il Collegio dei revisori dei conti, residenti in sede diversa da quella dell'EAUT, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 10 - Programma delle attività, bilancio e contabilità</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) il programma annuale delle attività;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) il piano triennale degli investimenti da realizzare e delle relative fonti di finanziamento;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>e) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e la relazione illustrativa.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo stato di realizzazione degli investimenti, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono trasmessi, per la loro approvazione, alle Regioni Toscana e Umbria 4. Il regolamento di contabilità, predisposto in coerenza con le norme del codice civile, disciplina tra l'altro le modalità di realizzazione del controllo di gestione e i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi erogati.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Alt. 11 - Direttore</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di età non superiore ai 65 anni, con specifica e documentata esperienza nel settore in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private, per almeno cinque anni.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha una durata di cinque anni.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. L'incarico è rinnovabile e non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo compatibilmente con l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Il trattamento economico del direttore è stabilito dal Consiglio di amministrazione con riferimento al trattamento di minore importo previsto per i dirigenti di ruolo responsabili di struttura di massima dimensione delle Regioni Toscana e Umbria.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Il contratto è risolto anticipatamente per i seguenti motivi:</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>a) sopravvenuta causa di incompatibilità;</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>b) gravi violazioni di norme di legge.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. Il direttore è responsabile della gestione dell' EAUT e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione; predispone gli atti da sottoporre ad approvazione del consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. Svolge ulteriori funzioni stabilite dallo statuto.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 12 - Finanziamento</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai ricavi derivanti dalle attività di cui all'articolo 3 e dai contributi ricevuti per le opere di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b) e d).</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. L'Ente può fare ricorso al credito, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in essere non può superare il 20 per cento dei ricavi dell'attività caratteristica quali risultano dalla media dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni approvati.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 13 - Personale</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. L'EAUT ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del CCNL delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. La dotazione organica del personale dell'EAUT e le sue variazioni sono approvate dalle Regioni Toscana e Umbria su proposta del Consiglio di amministrazione.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 14 - Società partecipate dall'EAUT</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>L'EAUT, per l'esperimento delle funzioni previste dall'ari. 2, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, nel caso in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, può gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 15 - Convenzioni</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. L'EAUT per la distribuzione delle acque di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), può stipulare apposite convenzioni con gli enti competenti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. L'EAUT può inoltre stipulare convenzioni per la gestione delle infrastrutture, opere ed impianti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 16 - Norma transitoria per il personale</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il personale a tempo indeterminato dell'Ente irriguo Umbro-Toscano è trasferito all' EAUT. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso l'Ente irriguo Umbro - Toscano.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Dalla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale per il comparto Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per detto comparto sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti a quella data.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. All'atto dell'inquadramento di cui al comma 2 l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento determina l'attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore. Qualora l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento la differenza viene attribuita a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Le risorse dell'Ente irriguo Umbro - Toscano destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività (articolo 7 e articolo 10 del CCNL in data 21 luglio 2010 della dirigenza dell'area VI -enti pubblici non economici e agenzie fiscali per il biennio economico 2008 - 2009; articolo 7 del CCNL in data 18 febbraio 2009 per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il biennio economico 2008-2009; articolo 1 del contratto integrativo nazionale in data 18 febbraio 2009 del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006- 2009 e per il biennio economico 2006-2007) confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'EUAT destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 4 per il personale a tempo indeterminato, fino alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 2, l'EAUT, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Art. 17 - Altre norme transitorie</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>1. Il rapporto di lavoro in essere del direttore generale dell'Ente irriguo Umbro-Toscano è confermato fino alla scadenza del contratto.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica della presente intesa la Regione Toscana nomina il Consiglio di amministrazione e la Regione Umbria nomina il Collegio dei revisori dei conti.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>3. Nelle more della nomina degli organi, le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono svolte da un Commissario individuato nel Commissario del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano, nominato con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009, che resta in carica fino alla nomina degli organi del nuovo ente; le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono svolte dal Collegio dei revisori dei conti del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>4. Il Commissario come primo atto di insediamento e sulla base delle risultanze del bilancio finale dell'Ente irriguo Umbro-Toscano adotta il bilancio preventivo relativo ai rimanenti mesi dell'anno 2011 e lo trasmette alle Regioni Toscana e Umbria per l'approvazione. Nelle more dell'approvazione, il Commissario è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o non differibili in quanto necessarie ad evitare danni patrimoniali all'Ente.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>5. Entro il 31 dicembre 2011 il Commissario adotta il bilancio preventivo relativo all'anno 2012.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>6. L'EAUT mantiene il sistema di contabilità e gli schemi di bilancio dell'Ente irriguo Umbro -Toscano fino al 31 dicembre 2012.</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>14 ottobre 2011</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Regione Toscana |Regione Umbria</p></content></clause><clause id="cla"><content><p>Enrico Rossi \ Catiuscia Marini</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20111102"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
