<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2016-05-11" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="19"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2016-05-09/31/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2016-05-09/31"/><FRBRdate date="2016-05-09" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2016-05-09/31/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2016-05-09/31/ita@"/><FRBRdate date="2016-05-09" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2016-05-09/31/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2016-05-09/31/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2016-05-09" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2016-05-11" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2016-05-09/31/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2015-12-28/82" showAs="Other act"/><activeRef id="rp2" href="/it////" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.toscana/2025-06-06/28" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp3" href="/it/legge/regione.toscana/2025-08-08/45" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> La Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="1">sentenza n. 157 del 7 luglio 2017</ref>, si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> La Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="2">sentenza n. 157 del 7 luglio 2017</ref>, si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Numero inserito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art1" id="3">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 1</ref>. In seguito la Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="4">sentenza n. 89/2025</ref>, pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main" id="5">l.r. 29 luglio 2024, n. 30</ref> che inseriva questo numero nel preambolo della l.r. 31/2016.</p></note><note id="not4" class="NOTA_NDR"><p> Parole così sostituite con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art2" id="6">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2</ref>.</p></note><note id="not5" class="NOTA_NDR"><p> Parole aggiunte con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art2" id="7">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2</ref>.</p></note><note id="not6" class="NOTA_NDR"><p> Lettera inserita con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art2" id="8">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2</ref>. </p></note><note id="not" class="NOTA_NDR"><p>La Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="9">sentenza n. 89/2025</ref>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2024 che inseriva questa lettera b bis).</p></note><note id="not" class="NOTA_NDR"><p>In questa lettera b bis) le parole: “l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo” sono state prima così sostituite: “la capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguata e proporzionata alla concessione oggetto di affidamento, maturata nella conduzione di microimprese, piccole imprese o imprese giovanili turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo” con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-06-06/28/main#art57" id="10">l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 57</ref>.</p></note><note id="not" class="NOTA_NDR"><p>Poi la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2025-08-08/45/main#art66" id="11">l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 66</ref> abroga l'articolo 57 della l.r. 28/2025, che sostituiva quelle parole.</p></note><note id="not" class="NOTA_NDR"><p>Resta quindi l'illegittimità della lettera b bis),  come da  <ref href="/it/////main" id="12">sentenza n. 89/2025</ref> della Corte costituzionale.</p></note><note id="not7" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art2" id="13">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2</ref>. In seguito la Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="14">sentenza n. 89/2025</ref>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 30/2024 che inseriva questo comma.</p></note><note id="not8" class="NOTA_NDR"><p> Parole soppresse con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art3" id="15">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3</ref>. In seguito la Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="16">sentenza n. 89/2025</ref>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che sopprimeva queste parole.</p></note><note id="not9" class="NOTA_NDR"><p> Parole aggiunte con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2024-07-29/30/main#art3" id="17">l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3</ref>. In seguito la Corte costituzionale, con <ref href="/it/////main" id="18">sentenza n. 89/2025</ref>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che aggiungeva queste parole.</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Demanio e patrimonio - Concessioni" showAs="Demanio e patrimonio - Concessioni" dictionary="Toscana" id="200.130"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2016-05-09">9 maggio 2016</docDate><docNumber>31</docNumber><docTitle>Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2015/82/main#art32" id="19">articolo 32 della l.r. 82/2015</ref>.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Il Consiglio regionale</p><p>Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 4 dello Statuto;</p><p>Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legge/stato/1993-10-05/400/main" id="20">decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400</ref> (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/1993-12-04/494/main" id="21">legge 4 dicembre 1993, n. 494</ref> e, in particolare, l’articolo 03, comma 4 bis;</p><p>Visto il <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/2010-03-26/59/main" id="22">decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</ref> (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/1998-12-10/88/main" id="23">legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88</ref> (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1998-03-31/112/main" id="24">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</ref>) e, in particolare, l’articolo 27, comma 3;</p><p>Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016;</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. L’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2015-12-28/82/main#art32" id="25">articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82</ref> (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’applicazione dell’<ref href="/it/decreto.legge/stato/1993/400/main#art03-com4bis" id="26">articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993</ref>, convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/1993/494/main" id="27">l. 494/1993</ref>, concernente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni ed inferiore a venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;</p><p>2. La Regione Toscana, con l’approvazione della deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-11-10/65/main#art19" id="28">articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65</ref>”(Norme per il governo del territorio”), ha determinato gli indirizzi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati negli stessi atti di pianificazione, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d’ambito;</p><p>3. L’intervento legislativo è strumento per valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e la fruizione sostenibile della costa attraverso la qualificazione dell’offerta turistico balneare, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare della coste della Toscana;</p><p>4. L’intervento legislativo si rende altresì necessario per garantire, nell’ambito delle procedure amministrative di competenza dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;</p><p>4 bis. Dall’entrata in vigore della presente legge si sono sempre più consolidati, in via giurisprudenziale, i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l’articolo 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, nel declinare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo che l’esecutivo non ha esercitato, ha stabilito, tra l’altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17, ove si afferma che “L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi; <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </p><p>4 ter. Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla l.118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz’altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente; <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </p><p>4 quater. Considerato pertanto che, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, è opportuno intervenire, tenendo conto dei principi della l. 118/2022, al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, che i comuni devono effettuare nell’esercizio delle funzioni attribuite loro da parte della Regione; <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </p><p>4 quinquies. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario definire i criteri per la determinazione dell’indennizzo e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalità con le quali determinarlo; <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </p><p>5. Considerata l’imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità, per i comuni, di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l’applicazione dell’<ref href="/it/decreto.legge/stato/1993/400/main#art03-com4bis" id="29">articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993</ref> convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/1993/494/main" id="30">l. 494/1993</ref>, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p><p>Approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1 </num><heading>Oggetto e finalità</heading><clause id="art1-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>  La presente legge detta disposizioni per l'applicazione dell'<ref href="/it/decreto.legge/stato/1993-10-05/400/main#art03-com4bis" id="31">articolo 3, comma 4 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400</ref> (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla <ref href="/it/legge/stato/1993-12-04/494/main" id="32">legge 4 dicembre 1993, n. 494</ref>, al fine di garantire in tutto il territorio regionale: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;</p></content></list><list><num>b)</num><content><p>adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.</p></content></list></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2 </num><heading>Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali</heading><clause id="art2-cla1"><num>1.</num><alinea><content><p>  Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni <inline name="inlinea0">e fino a</inline> <noteRef href="not4" marker="(4)"/> venti anni, di cui all'<ref href="/it/decreto.legge/stato/1993/400/main#art03-com4bis" id="33">articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993</ref> convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/1993/494/main" id="34">l. 494/1993</ref><inline name="inlinea0">, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità</inline> <noteRef href="not5" marker="(5)"/>: </p></content></alinea><list><num>a)</num><content><p>costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve:</p></content><num>1)</num><content><p>la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);</p></content><num>2)</num><content><p>la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso; <noteRef href="not2" marker="(2)"/> </p></content></list><list><num>b)</num><content><p>per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di preferenza la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito e con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;</p></content></list><list><num>b bis)</num><content><p> fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo; <noteRef href="not6" marker="(6)"/> </p></content></list><list><num>c)</num><content><p>in caso di area già oggetto di concessione, l’ente gestore acquisisce il valore aziendale dell’impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; <noteRef href="not1" marker="(1)"/></p></content></list><list><num>d)</num><content><p> al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi  integralmente prima dell’eventuale subentro; <noteRef href="not1" marker="(1)"/> </p></content></list><list><num>e)</num><content><p>le pubblicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull’Albo pretorio online comunale, per il rilascio di nuove concessioni effettuate ex articolo 18 del regolamento del codice della navigazione secondo le linee guida dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e per le quali non è pervenuta opposizione, né domande concorrenti, sono valide ed efficaci ai fini dell’applicazione della presente legge. </p></content></list></clause><clause id="cla"><num>1 bis.</num><content><p> Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all’articolo 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalità per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010). <noteRef href="not7" marker="(7)"/> </p></content></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3 </num><heading>Linee guida</heading><clause id="art3-cla1"><num>1.</num><content><p>La Giunta regionale [<inline name="inlinea0">, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</inline> <noteRef href="not8" marker="(8)"/>,] approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'<ref href="/it/decreto.legge/stato/1993/400/main#art03-com4bis" id="35">articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993</ref> convertito dalla <ref href="/it/legge/stato/1993/494/main" id="36">l. 494/1993</ref>, e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis, <noteRef href="not9" marker="(9)"/> in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall’articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'<ref href="/it/legge/regione.toscana/1998-12-10/88/main#art27-com3" id="37">articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88</ref> (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal <ref href="/it/decreto.legislativo/stato/1998-03-31/112/main" id="38">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</ref>).</p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4 </num><heading>Disposizione finale</heading><clause id="art4-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge non si applica nell’ambito dei porti e approdi turistici e dei porti di competenza dell’Autorità portuale regionale, per i quali restano ferme le disposizioni dei documenti “Indirizzi e direttive” approvati dai comitati portuali ai sensi dell’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2012-05-28/23/main#art6" id="39">articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23</ref> (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alle <ref href="/it/legge/regione.toscana/1998/88/main" id="40">l.r. 88/1998</ref> <ref href="/it/legge/regione.toscana/2005/1/main" id="41">e l.r. 1/2005</ref>).</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5 </num><heading>Abrogazioni</heading><clause id="art5-cla1"><num>1.</num><content><p>L'<ref href="/it/legge/regione.toscana/2015-12-28/82/main#art32" id="42">articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82</ref> (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è abrogato.</p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6 </num><heading>Entrata in vigore</heading><clause id="art6-cla1"><num>1.</num><content><p>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20251021"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
