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<akomaNtoso xmlns="http://www.akomantoso.org/2.0"><act xmlns="" contains="singleVersion" name="legge"/><meta xmlns=""><publication date="2010-01-04" name="Bollettino Ufficiale" showAs="BUR" number="1"/><identification source="#somebody"><FRBRWork><FRBRthis value="/it/legge/2009-12-29/85/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2009-12-29/85"/><FRBRdate date="2009-12-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRcountry value="it"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="/it/legge/2009-12-29/85/ita@/main"/><FRBRuri value="/it/legge/2009-12-29/85/ita@"/><FRBRdate date="2009-12-29" name="generation"/><FRBRauthor href="#regione"/><FRBRlanguage value="ita"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="/it/legge/2009-12-29/85/ita@/main.xml"/><FRBRuri value="/it/legge/2009-12-29/85/ita@/main.akn"/><FRBRdate date="2009-12-29" name="XMLConversation"/><FRBRauthor href="#regione"/></FRBRManifestation></identification><lifecycle source="#somebody"><eventRef date="2009-12-29" id="v1" source="#ro1" type="generation"/></lifecycle><references source="#somebody"><original id="ro1" href="/it/legge/regione.toscana/2009-12-29/85/ita@/main" showAs="Original"/><activeRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2006-06-21/25" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp1" href="/it/legge/regione.toscana/2014-05-23/26" showAs="Other act"/><passiveRef id="rp2" href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-12/70" showAs="Other act"/><somebody id="somebody" href="/ontology/persons/ita/editors/somebody" showAs="somebody"/><regione id="regione" href="/ontology/organization/it/tuscan.region"/></references><notes source="#somebody"><note id="not1" class="NOTA_NDR"><p> La Corte costituzionale con <ref href="/it/////main" id="1">sentenza n. 52 del 18 febbraio 2011</ref> si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.</p></note><note id="not2" class="NOTA_NDR"><p> Comma aggiunto con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2014-05-23/26/main" id="2">l.r. 23 maggio 2014, n. 26</ref>, art. 39.</p></note><note id="not3" class="NOTA_NDR"><p> Articolo così sostituito con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2017-12-12/70/main#art61" id="3">l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61</ref>.</p></note></notes><classifications source="eurovoc"><keyword value="Ordinamento degli uffici e personale" showAs="Ordinamento degli uffici e personale" dictionary="Toscana" id="120.110"/><keyword value="Tutela della salute" showAs="Tutela della salute" dictionary="Toscana" id="160.110"/><keyword value="Enti dipendenti della Regione" showAs="Enti dipendenti della Regione" dictionary="Toscana" id="120.120"/><keyword value="Nomine" showAs="Nomine" dictionary="Toscana" id="120.130"/></classifications></meta><preface xmlns=""><block name="preface"><docType>Legge regionale</docType><docDate date="2009-12-29">29 dicembre 2009</docDate><docNumber>85</docNumber><docTitle>Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.</docTitle><docCommittee>REGIONE TOSCANA</docCommittee></block></preface><preamble xmlns="" id="pre"><p>PREAMBOLO</p><p>Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;</p><p>Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2006-06-21/25/main" id="4">legge regionale 21 giugno 2006, n. 25</ref> (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica);</p><p>Vista la <ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/40/main" id="5">legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40</ref> (Disciplina del servizio sanitario regionale);</p><p>Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009.</p><p>Considerato quanto segue:</p><p>1. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (di seguito denominata Fondazione) istituita con <ref href="/it/legge/regione.toscana/2006-06-21/25/main" id="6">legge regionale 21 giugno 2006, n. 25</ref>, quale persona giuridica di diritto privato, svolge una attività di rilievo e di interesse pubblico nel campo dell’assistenza sanitaria e di ricerca e nel contesto del servizio sanitario regionale, ricevendo, per tale motivo,  finanziamenti diretti da parte dello stesso servizio sanitario regionale.</p><p>2. La Fondazione è retta da uno statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale e su di essa la Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle che le competono nei confronti delle aziende sanitarie.</p><p>3. La Fondazione è stata riconosciuta come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane, partecipando in tal modo alle attività del servizio sanitario regionale.</p><p>4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione rende necessario un adeguamento della natura giuridica della stessa, riconoscendola come ente pubblico che partecipa a pieno titolo alle attività del servizio sanitario regionale.</p><p>5. La Regione ha competenza legislativa sugli enti che esercitano attività sanitarie nel suo territorio e, pertanto, può disporre con legge il riconoscimento della natura pubblicistica della Fondazione sulla base del rilievo pubblicistico degli scopi alla medesima assegnati.</p><p>si approva la presente legge</p></preamble><body xmlns=""><article id="art1"><num>Art. 1</num><heading>- Riconoscimento come ente di diritto pubblico</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> La “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica”, di seguito denominata “Fondazione”, già istituita come fondazione di diritto privato dalla <ref href="/it/legge/regione.toscana/2006-06-21/25/main" id="7">legge regionale 21 giugno 2006, n. 25</ref> (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica), è riconosciuta come ente di diritto pubblico.</p></content></clause></article><article id="art2"><num>Art. 2</num><heading>- Inquadramento della fondazione nell’ambito del servizio sanitario </heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> La Fondazione è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana; la Fondazione svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio sanitario regionale.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> Fatte salve le disposizione previste dalla presente legge e dallo statuto della Fondazione, alla Fondazione si applicano le disposizioni della <ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/40/main" id="8">legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40</ref> (Disciplina del servizio sanitario regionale).</p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della Fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della Fondazione, o suo delegato, partecipa alle attività del comitato di area vasta nord ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale, per le medesime finalità, con gli altri comitati di area vasta.</p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’<ref href="/it/legge/regione.toscana/2005-02-24/40/main#art28" id="9">articolo 28, commi 1 e 2, della l.r. n. 40/2005</ref>.</p></content></clause><clause id="cla"><num><inline name="inlinea0">4 bis.</inline></num><alinea><content><p><inline name="inlinea0">La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:</inline></p></content></alinea><list><num><inline name="inlinea0">a)</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> approvvigionamento di beni e servizi; </inline></p></content></list><list><num><inline name="inlinea0">b)</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> gestione dei magazzini e della logistica; </inline></p></content></list><list><num><inline name="inlinea0">c)</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione; </inline></p></content></list><list><num><inline name="inlinea0">d)</inline></num><content><p><inline name="inlinea0"> gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.</inline> <noteRef href="not2" marker="(2)"/></p></content></list></clause></article><article id="art3"><num>Art. 3</num><heading>- Adeguamento dello statuto della Fondazione</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Fondazione delibera una proposta di adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni della presente legge in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale; la Giunta presenta al Consiglio regionale la proposta di nuovo statuto per l’approvazione.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> Le modifiche allo statuto della Fondazione, successive all’adeguamento di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. </p></content></clause></article><article id="art4"><num>Art. 4</num><heading>- Adempimenti </heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Successivamente all’approvazione dello statuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, compie tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico,  ivi compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.</p></content></clause></article><article id="art5"><num>Art. 5</num><heading> Personale <noteRef href="not3" marker="(3)"/> </heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>3.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>4.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>5.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.</inline></p></content></clause><clause id="cla"><num>6.</num><content><p> <inline name="inlinea0">Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.</inline></p></content></clause></article><article id="art6"><num>Art. 6</num><heading>- Disposizioni di prima applicazione</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, purché sia in possesso dei titoli previsti per l’accesso e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.</p></content></clause><clause id="cla"><num>2.</num><content><p> In assenza di procedura selettiva pubblica di assunzione, il personale di cui al comma 1, è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale previo superamento di concorso riservato per l’accertamento della idoneità, da espletarsi secondo la normativa concorsuale vigente. <noteRef href="not1" marker="(1)"/></p></content></clause></article><article id="art7"><num>Art. 7</num><heading>- Abrogazione</heading><clause id="cla"><num>1.</num><content><p> La <ref href="/it/legge/regione.toscana/2006-06-21/25/main" id="10">legge regionale 21 giugno 2006, n. 25</ref> (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è abrogata a far data dalla cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato; fino a tale data, la Fondazione continua ad operare come fondazione di diritto privato ai sensi della previgente l.r. 25/2006.</p></content></clause></article></body><conclusions xmlns="" period="20171221"><p>Firenze
                  </p></conclusions></akomaNtoso>
