Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009
Art. 8
- Commissione di valutazione degli interventi
1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di finanziamento la Giunta Regionale si avvale di una commissione di valutazione degli interventi composta da:
a) due dirigenti regionali, della direzione generale dello sviluppo economico e della direzione generale delle politiche formative e beni culturali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vice presidente;
b) un critico cinematografico iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;
c) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sul cinema sostenuto dalla Regione;
d) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sui documentari sostenuto dalla Regione.
2. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un triennio.
3. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità.
4. La commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la presenza di quattro componenti. La commissione decide a maggioranza dei presenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.