Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009
Art. 4
- Sceneggiature
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto una sceneggiatura originale ed inedita e deve essere presentata da un autore esordiente cittadino comunitario.
2. La sceneggiatura deve trattare temi che valorizzino l’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana.
3. Il contributo massimo finanziabile per sceneggiatura è pari a 15.000,00 euro.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.