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Regolamento 7 agosto 2026, n. 21/R

Professioni turistiche e disposizioni transitorie per le strutture ricettive. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2025.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 agosto 2026




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente REGOLAMENTO



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 “Testo unico del turismo”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 luglio 2026;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 16 luglio 2026 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole, con suggerimenti, della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2026;


Visto il parere della competente struttura, di cui all’articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2026, n. 1014;


Considerato quanto segue:


1. la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196/2025 ha inciso sull’impianto della disciplina delle professioni turistiche, dichiarando illegittime le norme della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) relative all’accompagnatore turistico e alla guida ambientale, per cui è necessario abrogare le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2025 che hanno dato attuazione alle suddette norme;


2. è necessario, prevedere un nuovo termine (31 ottobre 2027) per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nel d.p.g.r. 47/R/2025 da parte delle strutture ricettive soggette a classificazione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo d.p.g.r. - alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort e residence - in considerazione della riapertura del confronto con il Ministero del Turismo che, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 15, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla Sito esternol. 29 dicembre 2021, n. 233 , è tenuto ad emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ai quali dovrà uniformarsi la classificazione prevista dalla normativa regionale;


3. è necessario modificare alcuni parametri riguardanti la classificazione dei campeggi, alla luce delle valutazioni di impatto ex post delle relative norme;


4. è necessario disporre l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in considerazione della prossima scadenza dei termini previsti dalla normativa transitoria che si modifica;


5. è opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della seconda commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.