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Regolamento 7 agosto 2026, n. 21/R

Professioni turistiche e disposizioni transitorie per le strutture ricettive. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2025.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 agosto 2026

Art. 2
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025
1. Il comma 1 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025 è sostituito dal seguente:
1. Le aree di sosta camper esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall’allegato G entro sei mesi dalla predetta data.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025, dopo le parole “
previsto ai commi 1 e 2,
”sono inserite le seguenti:“
e fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis,
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025 è inserito il seguente:
3 bis. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i residence esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto rispettivamente dagli allegati C, D, E, F, H ed I entro il 31 ottobre 2027.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.