Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente REGOLAMENTO
PREAMBOLO
Visto l’
articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto);Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private);
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia Registro unico Nazionale del Terzo settore in Toscana);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso sullo schema di regolamento nella seduta del 23 aprile 2026;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 4 maggio 2026 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;
Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare sullo schema di regolamento espresso nella seduta del 19 maggio 2026;
Visto il parere favorevole della competente struttura, di cui all’articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2026, n. 720;
Considerato quanto segue:
1. La legge regionale 19/2001 , all’articolo 1, prevede che la Giunta regionale adotti un apposito regolamento con il quale, con riferimento al
d.p.r. 361/2000 , disciplini l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private e l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche e le relative norme di organizzazione.2. In attuazione di quanto previsto dal citato articolo, con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 2001,è stato approvato il regolamento che ha disciplinato l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di persone giuridiche private, i procedimenti di riconoscimento, di modificazione degli atti costitutivi e degli statuti, di estinzione degli enti, l’istituzione e il funzionamento del registro regionale delle persone giuridiche e le procedure di vigilanza e controllo sulle fondazioni.
3. Nel corso degli anni sono state approvate direttive integrative per specificare procedure applicative relative a profili patrimoniali e finanziari e alla modulistica, necessarie per la completezza del controllo contabile sugli enti, propedeutico al rilascio della personalità giuridica.
4. Nel 2017 è stato approvato il codice del terzo settore che ha profondamente innovato il quadro normativo degli enti non commerciali attraverso l’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e la tipizzazione degli “enti del terzo settore” (ETS) ciò comportando un forte impatto sugli enti regionali riconosciuti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche.
5. In particolare il codice del terzo settore ha introdotto, con fasi temporali diverse, nuove procedure, ora stabilizzate, relative alla trasmigrazione, verifica, riconoscimento, controllo degli ETS che, interessando anche enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, rendono necessaria la regolamentazione dei rapporti con l’ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all’articolo 2 della legge regionale 53/2021 , al fine del coordinamento dei procedimenti che afferiscono agli enti iscritti in entrambi i registri.
6. La normativa sopravvenuta in materia di enti privati con personalità giuridica rende pertanto necessario procedere alla revisione della disciplina del regolamento vigente per adeguarla alle previsioni del codice del terzo settore e per aggiornarla rispetto alle istanze procedurali intervenute nel corso degli anni con particolare riferimento al controllo sul mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, alla cancellazione degli enti iscritti nel registro regionale e alla devoluzione dei beni residui.
7. Di conseguenza si rende necessario disciplinare organicamente in un atto normativo l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche con le innovazioni derivate dal nuovo quadro normativo intervenuto negli anni e contestualmente procedere all’abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 31/2001.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

