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Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 9
Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica
1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie.
2. L’iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell’atto che ne costituisce titolo.
3. L’istanza è presentata entro trenta giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione unitamente alla documentazione stabilita dalla delibera della Giunta di cui all’articolo 2, comma 6.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 35 del codice civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.