Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 8
Cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche
1.
La struttura organizzativa competente procede alla cancellazione dell’ente dal registro regionale delle persone giuridiche, oltre a quanto disciplinato all’articolo 7, nei seguenti casi:
a) su istanza dell’ente che intenda rinunciare alla personalità giuridica;
b) nel caso di inattività dell’ente comprovata dal mancato riscontro, nel termine assegnato, alle richieste di documenti oppure di informazioni inviate dalla competente struttura organizzativa all’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso o all’indirizzo della sede legale risultante dal registro regionale delle persone giuridiche private;
c) d’ufficio o su istanza dell’ente, al venir meno dei presupposti e/o dei requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione nel registro;
d) a seguito di fusione in senso stretto o di fusione per incorporazione dell’ente;
e) a seguito di trasformazione in società, alla quale consegua o meno l’iscrizione nel Registro delle Imprese, o di trasformazione in altro ente privo dei requisiti che ne consentano la permanenza nel registro;
f) a seguito del venir meno dei presupposti patrimoniali al riconoscimento giuridico di cui all’
articolo 1, comma 3, del d.p.r. 361/2000 .
articolo 1, comma 3, del d.p.r. 361/2000 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

