Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 7
Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali
1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’articolo 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente, ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
2. La domanda di estinzione ai sensi dell’articolo 27 del codice civile, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente è trasmessa solo in forma digitale alla Regione. La domanda è corredata della documentazione individuata dalla delibera della Giunta di cui all’articolo 2, comma 6.
3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui all’articolo 4.
4. La struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione dei beni residui dell’ente, in assenza di specifiche previsioni statutarie, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile, previa intesa con l’ente in ordine all’ente beneficiario.
5. In mancanza dell’intesa è pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla devoluzione dei beni residui rivolto agli enti che hanno fini analoghi. Se l’avviso va deserto la struttura organizzativa competente dispone d’ufficio la devoluzione dei beni residui ad un ente con fini analoghi.
6. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del Tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell’ente dal registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

