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Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 6
Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto
1. La domanda di approvazione delle modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto e l’iscrizione nel registro, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, è trasmessa solo in forma digitale alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse. La domanda digitale è corredata della documentazione individuata dalla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
2. Le modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall’articolo 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.