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Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 5
Riconoscimento della personalità giuridica
1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche a conclusione del procedimento disciplinato dall’articolo 3.
2. La domanda di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente è trasmessa solo in forma digitale alla Regione.
3. Alla domanda digitale sono allegati i documenti relativi all’atto costitutivo, allo statuto e alla consistenza del patrimonio secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo statutario e della adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo stesso, nel rispetto dei requisiti minimi patrimoniali secondo quanto specificato nella delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d’ufficio nel registro di cui all’articolo 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali, nonché quelle trasmesse dalle cancellerie dei competenti tribunali della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.