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Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 4
Registro regionale delle persone giuridiche
1. È istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 7 del d.p.r. 361/2000 , il registro regionale delle persone giuridiche.
2. Il registro è tenuto con modalità digitali nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
3. Nel registro sono iscritti gli enti che, a seguito del procedimento di cui all'articolo 3, ottengono il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Nel registro sono riportati per ogni persona giuridica:
a) la data dell’atto costitutivo;
b) la denominazione;
c) lo scopo;
d) il patrimonio;
e) la durata, se determinata;
f) la sede legale;
g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
h) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
j) la trasformazione, la fusione la scissione;
k) la deliberazione di scioglimento;
l) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;
m) la cancellazione;
n) il cognome e nome dei liquidatori;
o) il numero dell’eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale.
5. Il registro regionale delle persone giuridiche ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.