Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 3
Procedimento
1. Nei procedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, i relativi provvedimenti sono adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente.
2. L’esame dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 4, per il riconoscimento della personalità giuridica e la valutazione degli atti relativi all’esercizio delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 2 avviene tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).3.
La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente o suo delegato. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:
a) la direzione competente nella materia di operatività dell’ente richiedente al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza dello scopo statutario e dell’attività dell’ente stesso;
b) la struttura organizzativa competente in materia di affari legislativi e giuridici per il parere di legittimità;
c) la direzione competente in materia di programmazione e bilancio, in caso di particolare complessità o di indicatori di squilibrio economico patrimoniale, su richiesta della struttura organizzativa competente, al fine di esprimere un parere in ordine agli elementi patrimoniali, finanziari ed economici anche prospettici dedotti nella documentazione contabile dell’ente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

