Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 2
Funzioni di competenza regionale
1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata "struttura organizzativa competente".
2.
Le funzioni concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica;
b) l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) la verifica del mantenimento dei requisiti per la personalità giuridica;
d) la dichiarazione di estinzione e la cancellazione dal registro delle persone giuridiche private;
e) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione.
3. La struttura organizzativa competente tiene il registro regionale delle persone giuridiche di cui all’articolo 4, rilascia le certificazioni relative ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 35 del codice civile.
4.
Nei confronti delle fondazioni la struttura organizzativa competente esercita le ulteriori funzioni amministrative relative a:
a) controllo e vigilanza sull’amministrazione ai sensi dell’articolo 25 del codice civile;
b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero l’unificazione della loro amministrazione ai sensi dell’articolo 26 del codice civile.
5. Nei confronti degli enti con personalità giuridica di cui all’articolo 2, comma 2, la struttura organizzativa competente esercita le funzioni amministrative relative alla trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile.
6. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le direttive sui procedimenti afferenti le funzioni di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

