Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 13
Rapporti con l’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore
1. Al fine di fornire indicazioni operative per la gestione dei procedimenti che coinvolgono congiuntamente il registro regionale delle persone giuridiche private e il registro unico nazionale del terzo settore, la Giunta regionale approva le direttive che prevedono gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli uffici per la gestione dei procedimenti relativi agli enti che coinvolgono entrambi i registri.
2.
In particolare l’ufficio regionale del registro nazionale del terzo settore comunica all’ufficio del registro regionale delle persone giuridiche:
a) le rinunce alla personalità giuridica, ai sensi dell’
articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 117/2017 ;
articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 117/2017 ;b) le cancellazioni dal registro unico del terzo settore di enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche.
3. In caso di trasformazione, fusione o scissione che coinvolgano enti iscritti rispettivamente nel registro unico nazionale del terzo settore e nel registro regionale delle persone giuridiche, ciascun ufficio comunica tempestivamente all’altro l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, modifica, sospensione o cancellazione conseguenti all’operazione.
4.
In caso di trasformazione, fusione o scissione che comportino il transito tra registri, ciascun ufficio procede agli adempimenti di competenza, assicurando:
a) la trasmissione reciproca degli atti soggetti a pubblicità legale;
b) il coordinamento dei termini procedimentali;
c) l’aggiornamento contestuale delle risultanze dei registri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

