Menù di navigazione

Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 12
Verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. La struttura organizzativa competente esercita la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti per l’ottenimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del d.p.r. 361/2000 .
2. Nell’ambito dell’attività di verifica di cui al comma 1, la struttura organizzativa competente accerta, nei confronti delle associazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private:
a) la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa vigente al momento del riconoscimento;
b) il mantenimento dell’attività istituzionale in coerenza con le finalità statutarie;
c) l’assenza di cause di cancellazione dell’iscrizione, di cui all’articolo 8.
3. Qualora, all’esito della verifica, emerga la mancanza o il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, la struttura organizzativa competente avvia il procedimento di cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche private.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative, i criteri e la periodicità delle verifiche di cui al presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.