Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R
Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 10
Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni
1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall’articolo 25 del codice civile.
2.
La competente struttura, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, verifica:
a) l’adeguatezza del patrimonio e la congruità dei mezzi finanziari dell’ente alla realizzazione dello scopo statutario;
b) l’attività effettivamente svolta e la conformità della stessa alla legge e allo statuto;
c) l’eventuale sussistenza di fattispecie idonee a giustificare l’esercizio dei poteri previsti dal codice civile.
3. Il controllo e la vigilanza sono svolti secondo modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 6.
4. Ai fini di cui al comma 2 le fondazioni inviano annualmente, entro 15 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati rispettivamente di una relazione sull’attività programmata e su quella svolta. Le fondazioni trasmettono ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
5. Qualora il mancato inoltro della documentazione di cui al comma 2 e il perdurare della relativa inadempienza impediscano l’effettivo esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, la struttura organizzativa competente può esercitare i poteri previsti dal codice civile.
6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, il patrimonio dell’ente risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale o alle successive variazioni della stessa, come da risultanze dell’ultimo bilancio depositato, in misura tale da rendere la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la struttura competente provvede a richiedere alla fondazione i necessari chiarimenti, entro 30 giorni dalla richiesta, con invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

