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Regolamento 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 ):
a) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private;
b) l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ Sito esternoarticolo 7, comma 1, del medesimo d.p.r. 361/2000 ;
c) i rapporti con l’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia Registro unico Nazionale del Terzo settore in Toscana) al fine del coordinamento dei procedimenti che afferiscono agli enti iscritti in entrambi i registri.
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano nelle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117, comma terzo e comma quarto, della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.