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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanitàpubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'articolo 2;


Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006 n. 40R (Regolamento di attuazione dei regolamenti (CE) 852/2004 ed 853/2004, che istituiscono gli obblighi di notifica delle imprese alimentari all’autorità competente e gli obblighi di riconoscimento);


Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che all’art 6 comma 2 prevede l’obbligo di registrazione per gli operatori del settore alimentare e all’art 6 comma 3 prevede l’obbligo di riconoscimento per taluni operatori del settore alimentare;


Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale;


Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002;


Visto il Regolamento (UE) n. 142/2011recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;


Visto il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”;


Visto il Sito esternodecreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, con particolare riferimento all’articolo 8;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) Sito esternodella legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32 , “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”;


Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 31 luglio 2025;


Visto il parere favorevole espresso dalla terza commissione consiliare nella seduta del 4 marzo 2026;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2026, n. 360;


Considerato quanto segue:


1. La normativa, soprattutto di fonte euro-unionale, sopravvenuta negli scorsi anni rende necessaria una revisione del presente Regolamento, con particolare riferimento all’estensione del riconoscimento e della registrazione agli operatori dei sottoprodotti di origine animale prevista dal Regolamento (CE) 1069/2009, e all’estensione del riconoscimento agli operatori che producono una serie di alimenti (tra cui integratori alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia e a fini medici speciali, etc.), prevista dal Sito esternod.l. 158/2012 .


2.E’necessario anche disciplinare organicamente in un atto normativo i casi di esclusione dall’obbligo di registrazione (generalmente previsti da linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente recepite con deliberazioni della Giunta regionale), tra cui la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca freschi, di selvaggina selvatica, etc.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.