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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026

Art. 9
Aggiornamento del riconoscimento
1. L’operatore presenta in via telematica al SUAP competente per territorio l’istanza di aggiornamento del riconoscimento qualora:
a) intenda effettuare variazioni della tipologia produttiva che comportino l’attivazione di sezioni/attività diverse da quelle già riconosciute;
b) intenda riattivare l’attività dopo una sospensione protratta per un periodo di 24 mesi.
2. L’operatore presenta in via telematica al SUAP competente per territorio comunicazione di variazione nei seguenti casi:
a) modifiche strutturali e/o impiantistiche allo stabilimento che non comportano anche una variazione della tipologia produttiva;
b) variazione della ragione sociale dell’impresa o del legale rappresentante;
c) subingresso;
d) sospensione temporanea, parziale o totale, dell'attività;
e) cessazione, parziale o totale, dell’attività.
3. Le istanze di cui al comma 1, lettera a) seguono la procedura di cui all’articolo 8 relativamente allo status autorizzativo “condizionato” e “definitivo”.
4. A seguito della presentazione delle istanze di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2, lettera a), 1’Azienda USL procede al sopralluogo dello stabilimento e ne trasmette gli esiti al SUAP.
5. In seguito della presentazione delle istanze di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2, lettera a), il SUAP aggiorna l’atto di riconoscimento previa acquisizione del parere vincolante dell’Azienda USL, provvedendo a trasmetterlo al richiedente e all'Azienda USL.
6. In seguito alle comunicazioni di cui al comma 2, lettera b), c), d) e e), il SUAP aggiorna l’atto di riconoscimento provvedendo a trasmetterlo al richiedente e all'Azienda USL.
7. L'Azienda USL, a seguito delle modifiche di cui al comma 1 e 2, aggiorna l'anagrafica dell’elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della Salute.
8. Nel caso di sospensione parziale o totale dell’attività, su base volontaria o su provvedimento dell’Autorità competente ai sensi dell’articolo 138 del Reg. UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 di attività riconosciute ai sensi dei Regolamenti 852/2004 e 853/2004, il periodo di sospensione non può protrarsi per un periodo superiore ai 24 mesi. Trascorso tale periodo senza che l’operatore abbia trasmesso l’istanza di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), il SUAP revoca il riconoscimento comunicando il provvedimento di revoca all’Azienda USL che provvede ad aggiornare l’elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della Salute.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.