Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R
Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026
Art. 8
Procedura di riconoscimento
1. Il Comune è competente al rilascio del riconoscimento, previa acquisizione del parere vincolante dell’Azienda USL.
2. L’istanza di riconoscimento per lo svolgimento di attività di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, al Regolamento (CE) n. 853/2004 e al Regolamento (CE) n. 1069/2009èpresentata in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.
3. Il SUAP, verificata la completezza della richiesta e della documentazione presentata, trasmette l’istanza alla Azienda USL territorialmente competente la quale:
a) verifica la correttezza della documentazione e, in caso di carenze, richiede all’operatore tramite il SUAP il necessario adeguamento documentale, assegnando al proponente un termine non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni;
b) effettua un sopralluogo presso lo stabilimento prima dell'avvio di qualsiasi attività e esprime un parere in ordine al rispetto dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, sulla base delle risultanze dello stesso e di quanto predisposto dall’operatore ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e dell’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) nel caso il sopralluogo abbia avuto esito positivo, procede all’inserimento dello stabilimento nell’elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della Salute e trasmette al SUAP il parere favorevole, corredato del numero di riconoscimento assegnato dal Ministero.
4. Il SUAP, acquisito il parere e il numero di riconoscimento di cui alla lettera c) del comma 3 rilascia un atto di riconoscimento condizionato, che consente allo stabilimento di iniziare a svolgere la propria attività.
5. Se, a seguito di un nuovo controllo ufficiale effettuato entro 3 mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia di alimenti o sottoprodotti di origine animale, l’Azienda USL comunica al SUAP la conformità dello stabilimento a tali requisiti ai fini del passaggio allo status di riconoscimento definitivo e aggiorna l’elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della Salute.
6. Qualora, a seguito dell’attività di controllo ufficiale di cui al comma 5, l’Azienda USL, pur non esprimendo parere favorevole al riconoscimento definitivo, trasmetta al SUAP, una comunicazione ufficiale attestante che, sebbene lo stabilimento non soddisfi ancora pienamente tutti i requisiti prescritti, sono stati compiuti dei progressi evidenti, il riconoscimento condizionato è prorogato per ulteriori 90 giorni; entro i successivi tre mesi l’Azienda USL effettua un controllo ufficiale per confermare o meno il passaggio allo status di riconoscimento definitivo.
7. In caso di riscontro favorevole l’Azienda USL comunica al SUAP la conformità dello stabilimento ai fini del passaggio allo status di riconoscimento definitivo e aggiorna l’elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della Salute.
8. Il riconoscimento condizionato non può eccedere complessivamente la durata di sei mesi.
9. Il riconoscimento condizionato decade qualora entro tre mesi dal suo rilascio l’azienda USL in sede di controllo ufficiale verifichi che non sussistono le condizioni per il rilascio del riconoscimento definitivo né quelle per la concessione della proroga di cui al comma 4, oppure qualora alla fine del periodo di proroga, non sussistono ancora le condizioni per il rilascio del riconoscimento definitivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

