Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R
Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026
Art. 7
Obbligo di riconoscimento
1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità di cui all’articolo 8:
a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale individuati nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 853/2004;
b) gli esercizi di commercio al dettaglio che forniscono alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, incluse le attività commerciali tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione, esclusi i depositi frigorifero e i“Cash and Carry” che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Stati membri o con Paesi Terzi;
c) gli stabilimenti di confezionamento e produzione di:
1) integratori alimentari di cui alla direttiva n. 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia di cui al Regolamento (UE) n. 609/2013;
3) alimenti destinati a fini medici speciali di cui al Regolamento (UE) n.609/2013;
4) alimenti sostitutivi dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso di cui al Regolamento (UE) n.609/2013.
alimenti addizionati di vitamine e minerali di cui al Regolamento (CE) 1925/2006.
d) gli stabilimenti di deposito di additivi la cui attività di deposito non sia finalizzata principalmente alla commercializzazione al consumatore finale e soggetti quindi a registrazione, gli stabilimenti di confezionamento, miscelazione e produzione di additivi, aromi ed enzimi alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 1331/2008, al Regolamento (CE) n. 1332/2008, al Regolamento (CE) n. 1333/2008, al Regolamento (CE) n. 1334/2008;
e) gli stabilimenti di produzione e confezionamento di germogli di cui al Regolamento (CE) 11 marzo 2013, n. 210 sul riconoscimento a norma del Regolamento (CE) n. 852/2004;
f) gli stabilimenti di raccolta, trattamento e deposito di sottoprodotti di origine animale per i quali è previsto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. Il riconoscimento delle attività di cui al presente articolo, sia esso condizionato o definitivo,è soggetto alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 8, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6
del d.lgs 32/2021 , salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, lettere a), b), c) e d)
del d.lgs. 32/2021 .
del d.lgs 32/2021 , salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, lettere a), b), c) e d)
del d.lgs. 32/2021 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

