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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026

Art. 6
Procedura di registrazione e relativi aggiornamenti
1. La registrazione avviene tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
a) al SUAP del Comune ove si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
b) al SUAP del Comune ove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale per le attività che non sono svolte in sede fissa.
2. La registrazione non è soggetta a rinnovo.
3. Devono essere comunicate al SUAP in via telematica:
a) il subingresso/variazione della titolarità, variazione del legale rappresentante, della denominazione/della ragione sociale, del trasferimento della sede legale;
b) la modifica della tipologia di attività svolta;
c) la cessazione o sospensione temporanea, parziale o totale, dell’attività.
4. Il SUAP trasmette le informazioni di cui ai commi 1 e 2 all’Azienda USL territorialmente competente, che effettua la registrazione nelle specifiche banche dati di settore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.