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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026

Art. 5
Obbligo di registrazione
1. Sono soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all'articolo 6, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 10.000 capi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;
c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore comunica in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di prove- nienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.
4. Sono soggette a procedura di registrazione ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) o di prodotti derivati, ad eccezione delle attività per le quali sia previsto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o degli stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004 o per le attività per le quali la normativa di settore prevede l’esonero.
5. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore, non sono soggetti a nuova registrazione.
6. La registrazione e l’aggiornamento delle attività di cui al presente articolo sono soggetti alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 8, punto 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ), fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 6, comma 14, lettere a), b), c) e d) Sito esternodel d.lgs. 32/2021 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.