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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026

Art. 4
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste:
a) dal Regolamento (CE) n. 178/2002;
b) dal Regolamento (CE) n. 852/2004
c) dal Regolamento (CE) n. 853/2004;
d) dal Regolamento (UE) n. 2017/625;
e) dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
f) dal Regolamento (CE) n. 208/2013;
g) dal Regolamento (CE) n. 209/2013;
h) dal Regolamento (CE) n. 210/2013;
i) dal Regolamento (CE) n. 211/2013;
l) dalla Direttiva 5 dicembre 2006 n.2006/125/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.